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Document 32015D1602
Commission Delegated Decision (EU) 2015/1602 of 5 June 2015 on the equivalence of the solvency and prudential regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Switzerland based on Articles 172(2), 227(4) and 260(3) of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council
Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 248 del 24.9.2015, p. 95–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/95 |
DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1602 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2015
sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), e in particolare l'articolo 172, paragrafo 2, l'articolo 227, paragrafo 4, e l'articolo 260, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. La direttiva 2009/138/CE sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(2) |
Anche se la direttiva «Solvibilità II» entrerà pienamente in applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2016, la Commissione può già adottare la presente decisione delegata conformemente a quanto indicato all'articolo 311 della direttiva «Solvibilità II». |
(3) |
Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quel paese terzo di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva. |
(4) |
Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili. |
(5) |
Oggetto dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza delle imprese di assicurazione e riassicurazione la cui impresa madre abbia sede nell'Unione. Ai sensi dell'articolo 261, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, in caso di determinazione positiva dell'equivalenza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza di gruppo del paese terzo. |
(6) |
Un regime giuridico del paese terzo dev'essere considerato pienamente equivalente a quello stabilito dalla direttiva 2009/138/CE se è conforme ai requisiti che forniscono un livello comparabile di tutela dei contraenti e beneficiari. Le determinazioni di equivalenza piena ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, sono di durata illimitata, salvo il caso in cui siano abrogate. |
(7) |
Il 9 marzo 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione presenti in Svizzera, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La consulenza dell'EIOPA si basa sul pertinente quadro legislativo svizzero, tra cui la legge svizzera sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 («FINMASA»), entrata in vigore il 1o gennaio 2009, la legge sulla vigilanza delle assicurazioni («ISA»), del 17 dicembre 2004, e l'ordinanza sulla vigilanza delle assicurazioni («ISO») (3). La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA. |
(8) |
Tenendo conto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione (4), in particolare degli articoli 378, 379 e 380, oltre che della consulenza dell'EIOPA, alcuni criteri devono essere applicati per valutare l'equivalenza ai sensi rispettivamente dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. |
(9) |
Tali criteri prevedono taluni requisiti comuni a due o più degli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, che sono validi a livello di singole (5) imprese di (ri)assicurazione e a livello di gruppi (ri)assicurativi, e che includono i seguenti ambiti: poteri, solvibilità, governance, trasparenza, cooperazione tra autorità e gestione di informazioni riservate, e impatto delle decisioni sulla stabilità finanziaria. |
(10) |
In primo luogo, riguardo ai mezzi, ai poteri e alle competenze, l'autorità di vigilanza del mercato finanziario svizzero (FINMA) ha la facoltà di vigilare efficacemente sulle attività di (ri)assicurazione e di imporre sanzioni o, se del caso, di adottare misure di esecuzione tra cui revocare la licenza alle imprese o sostituirne la dirigenza, in toto o in parte. FINMA detiene le necessarie risorse umane e finanziarie, l'esperienza, le capacità e il mandato di tutelare efficacemente tutti i contraenti e beneficiari. |
(11) |
In secondo luogo, riguardo alla solvibilità, la valutazione di solvibilità svizzera (SST) della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione fa affidamento su sani principi economici e i requisiti in materia di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività. L'SST impone alle imprese di (ri)assicurazione di detenere risorse finanziarie adeguate e definisce i criteri relativi alle riserve tecniche, agli investimenti, ai requisiti patrimoniali (compreso il livello patrimoniale minimo) e ai fondi propri, richiedendo il tempestivo intervento da parte della FINMA nel caso in cui non siano rispettati i requisiti patrimoniali oppure gli interessi dei contraenti siano messi a repentaglio. I requisiti patrimoniali sono basati sul rischio e mirano a individuare i rischi quantificabili. Nel caso in cui un rischio non sia quantificato, se ne tiene conto attraverso altre misure: per esempio, i rischi operativi sono affrontati con metodi qualitativi attraverso la valutazione svizzera della qualità (SQA). Il principale requisito patrimoniale, denominato capitale obiettivo nell'ambito della SST, è calcolato per coprire le perdite inattese derivanti dalle attività esistenti. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo assoluto (capitale minimo) per gli assicuratori varia nell'ambito della SST a seconda del ramo assicurativo. Entrambi i requisiti sono severi almeno quanto i corrispondenti requisiti della direttiva 2009/138/CE per tutte le attuali combinazioni di rami assicurativi degli assicuratori svizzeri. Quanto ai modelli, le imprese assicurative possono usare un modello standard o un modello interno, se richiesto dalla FINMA oppure su iniziativa propria. |
(12) |
In terzo luogo, in merito alla governance, il regime di solvibilità svizzero prevede che le imprese di (ri)assicurazione abbiano un sistema di governance efficace, che imponga loro, in particolare, una struttura organizzativa chiara, requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa e un processo efficace per la trasmissione delle informazioni tra le imprese e alla FINMA. Inoltre, la FINMA vigila efficacemente sulle funzioni e le attività esternalizzate. |
(13) |
La SST stabilisce altresì che le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione esercitino la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale. La SST impone inoltre l'esistenza di un sistema di gestione del rischio capace di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi e un sistema di controllo interno efficace. I requisiti della direttiva 2009/138/CE concernenti l'audit interno e la conformità per le singole imprese sono rispecchiati in maniera soddisfacente dall'ISO, che rafforza i requisiti in materia di gestione del rischio, in particolare l'obbligo di disporre di una funzione di conformità. |
(14) |
Il regime in vigore in Svizzera prevede che i cambiamenti apportati alla strategia aziendale o alla dirigenza delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione o delle partecipazioni qualificate in tali imprese o gruppi siano coerenti con una gestione sana e prudente. In particolare, le acquisizioni, le modifiche al piano aziendale o alle partecipazioni qualificate delle imprese di (ri)assicurazione o dei gruppi assicurativi sono notificate alla FINMA, che può adottare sanzioni appropriate, purché giustificate, quali il divieto di acquisizione. |
(15) |
In quarto luogo, con riferimento alla trasparenza, le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione sono tenuti a trasmettere alla FINMA qualsiasi informazione necessaria alla vigilanza, oltre che a pubblicare, perlomeno annualmente, una relazione sulla loro solvibilità e sulla loro condizione finanziaria. I requisiti della direttiva 2009/138/CE in materia di informativa al pubblico sono affrontati in maniera soddisfacente dall'ISO, poiché i tipi di informazioni qualitative e quantitative da divulgare rispecchiano il dettato della direttiva 2009/138/CE. Ai sensi dell'ISO, le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione devono fornire informazioni sulle loro attività aziendali, sulla performance, sulla gestione dei rischi, sul profilo dei rischi e sui metodi usati per la valutazione, in particolare per quanto concerne le riserve, la gestione patrimoniale e la solvibilità. |
(16) |
In quinto luogo, in merito al segreto d'ufficio e alla cooperazione e scambio di informazioni, il regime in vigore in Svizzera prevede una serie di obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per la FINMA, compresi i revisori e gli esperti incaricati dalla FINMA. Tali obblighi prevedono anche che le informazioni riservate non siano divulgate, se non in forma sommaria o aggregata, senza pregiudizio per i casi rilevanti per il diritto penale. Inoltre, la FINMA utilizzerà le informazioni riservate ottenute da altre autorità di vigilanza soltanto per svolgere le proprie mansioni e per gli scopi previsti dalla legge. Il regime in vigore in Svizzera stabilisce altresì che nel caso in cui un'impresa di (ri)assicurazione sia dichiarata fallita o soggetta ad amministrazione coatta, le informazioni riservate possono essere divulgate purché non riguardino terzi implicati nei tentativi di salvataggio. La FINMA può condividere informazioni riservate ricevute da un'altra autorità di vigilanza con autorità, organi o soggetti vincolati dal segreto d'ufficio in Svizzera solo con l'esplicito consenso della suddetta autorità di vigilanza. L'autorità ha sottoscritto memorandum d'intesa con tutti gli Stati membri dell'Unione per coordinare la cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni riservate. |
(17) |
In sesto luogo, quanto all'impatto delle sue decisioni, la FINMA e le altre autorità svizzere che hanno il mandato di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, tra cui la Banca nazionale svizzera e il ministero delle Finanze, hanno gli strumenti per valutare in che modo le decisioni influenzeranno la stabilità dei sistemi finanziari globalmente, soprattutto nelle situazioni di emergenza, e per tener conto dei loro potenziali effetti prociclici allorché si verifichino turbolenze eccezionali sui mercati finanziari. Nell'ambito del regime in vigore in Svizzera, si tengono riunioni regolari tra le suddette autorità per lo scambio di informazioni sui rischi per la stabilità finanziaria e per un coordinamento degli interventi. Lo stesso accade a livello internazionale, dove le autorità svizzere scambiano informazioni, per esempio, con i collegi delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione e dell'EIOPA in materia di stabilità finanziaria. |
(18) |
Anche gli articoli 378 e 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 definiscono criteri specifici in materia di equivalenza per le attività di riassicurazione e per la vigilanza di gruppo. |
(19) |
Per quanto concerne i criteri specifici per le attività di riassicurazione ai sensi dell'articolo 378 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, l'accesso alle attività di riassicurazione è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare da parte della FINMA condizionata al rispetto di una serie di standard specifici definiti per legge. Le imprese di riassicurazione «captive» sono soggette al regime di solvibilità in vigore in Svizzera ai sensi dell'ISO. |
(20) |
Quanto ai criteri specifici per la vigilanza di gruppo di cui all'articolo 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, la FINMA ha il potere di determinare quali imprese sono soggette alla vigilanza a livello di gruppo e di vigilare le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. La FINMA vigila su tutte le imprese di (ri)assicurazione sulle quali un'impresa partecipante ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE esercita un'influenza dominante o notevole. |
(21) |
La FINMA è in grado di valutare il profilo di rischio, la posizione finanziaria e la solvibilità delle imprese di (ri)assicurazione che fanno parte di un gruppo e la strategia operativa di tale gruppo. |
(22) |
Nell'ambito del regime in vigore in Svizzera, le norme di segnalazione e contabili consentono il monitoraggio delle transazioni infragruppo e delle concentrazioni dei rischi, che i gruppi di (ri)assicurazione devono segnalare perlomeno con cadenza annuale. |
(23) |
In base al regime in vigore in Svizzera, la FINMA limita l'uso di fondi propri di un'impresa di (ri)assicurazione se tali fondi non possono essere effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità di gruppo. Il calcolo della solvibilità di gruppo produce risultati quanto meno equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di calcolo descritti agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, senza il doppio computo degli stessi fondi propri e dopo aver eliminato la creazione infragruppo di capitale tramite finanziamenti reciproci. Più in particolare, anche se non vi è un coefficiente di solvibilità di gruppo come quello descritto agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, ma una serie di coefficienti di solvibilità per entità all'interno di un gruppo, questa serie tiene conto di tutte le interazioni tra le entità del gruppo e, pertanto, della struttura del gruppo. |
(24) |
Di conseguenza, poiché soddisfa tutti i criteri di cui agli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, si ritiene che il regime di regolamentazione e di vigilanza in vigore in Svizzera per le imprese e i gruppi di (ri)assicurazione soddisfi i criteri per la piena equivalenza riportati all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. |
(25) |
La Commissione può effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivalutare il riconoscimento garantito mediante la presente decisione. La Commissione, con l'assistenza tecnica dell'EIOPA, dovrebbe continuare a monitorare l'evoluzione del regime in vigore in Svizzera nonché il rispetto delle condizioni sulla cui base la presente decisione è stata presa. |
(26) |
La direttiva 2009/138/CE si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La presente decisione dovrebbe pertanto concedere un'equivalenza al regime di vigilanza e prudenziale in vigore in Svizzera a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2016 il regime di solvibilità in vigore in Svizzera applicabile alle attività di riassicurazione delle imprese con sede in Svizzera è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 2
A decorrere dal 1o gennaio 2016 il regime di solvibilità in vigore in Svizzera applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Svizzera è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 3
A decorrere dal 1o gennaio 2016 il regime prudenziale in vigore in Svizzera applicabile alla vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo è ritenuto equivalente ai requisiti del titolo III della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(3) L'ISO è stata adottata dal Consiglio federale svizzero il 25 marzo 2015 ed entrerà in vigore il 1o luglio 2015.
(4) Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di acceso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II), (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(5) Nel presente atto si specifica se le imprese assicurative sono considerate a livello individuale («singole imprese») o di gruppo. Le imprese singole possono far parte o meno di un gruppo di imprese.