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Document 32015D1320

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1320 della Commissione, del 30 luglio 2015, sul ritiro dei riferimenti alle norme relative ai trattieni succhietti, ai succhietti, agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto e ai barbecue dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 203 del 31.7.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1320/oj

31.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1320 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2015

sul ritiro dei riferimenti alle norme relative ai trattieni succhietti, ai succhietti, agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto e ai barbecue dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE impone ai produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.

(3)

A norma della decisione C(2004) 1493 della Commissione (3), la Commissione ha pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme EN 12586:1999 ed EN 12586:1999/AC:2002 sui trattieni succhietti nonché la norma EN 1400:2002 (parti 1, 2 e 3) sui succhietti.

(4)

A norma della decisione 2005/718/CE della Commissione (4), la Commissione ha pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme EN 13138-2:2002 «Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto» ed EN 1860-1:2003 «Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue».

(5)

Il Comitato europeo di normalizzazione ha ritirato le norme EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 (parti 1, 2 e 3), EN 13138-2:2002 ed EN 1860-1:2003. Tali norme, ormai obsolete, non garantiscono che sia soddisfatto l'obbligo generale di sicurezza.

(6)

I riferimenti alle suddette norme sono quindi ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle seguenti norme sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a)

EN 12586:1999 ed EN 12586:1999/AC:2002 «Articoli per puericoltura — Trattieni succhietti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

b)

EN 1400-1:2002 «Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto»;

c)

EN 1400-2:2002 «Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — parte 2: Requisiti generali meccanici e prove»;

d)

EN 1400-3:2002 «Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli — parte 3: Requisiti chimici e prove»;

e)

EN 13138-2:2002 «Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da tenere con sé»;

f)

EN 1860-1:2003 «Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue — parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi — Requisiti e metodi di prova».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(3)  Decisione della Commissione C(2004) 1493, del 23 aprile 2004, sulla conformità di talune norme con le norme di sicurezza generale dei prodotti, previste dalla direttiva 2001/95/CE, e pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).


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