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Document 32015D1219(01)

    Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 7 ottobre 2015, recante modifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

    GU C 428 del 19.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2017; abrogato da 32017D0629(01)

    19.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 428/1


    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 7 ottobre 2015

    recante modifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

    (2015/C 428/01)

    L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,

    visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

    visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (2) (il «regolamento finanziario») e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 (3) (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario»),

    visto l’articolo 25, paragrafo 11, del regolamento del Parlamento,

    considerando quanto segue:

    (1)

    l’articolo 209, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario è trattato dall’articolo II.7 dell’allegato 2 A e dall’articolo II.7 dell’allegato 2 B alla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 (4) (in appresso «la decisione»).

    (2)

    A norma dell’articolo 104 del regolamento finanziario e dell’articolo 137 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, negli ultimi anni il Parlamento ha imposto ai partiti e alle fondazioni di raccogliere almeno tre offerte per gli appalti aventi un valore superiore a 15 000 EUR.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 209, paragrafo 2, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, qualora l’attuazione dell’azione o del programma di lavoro richieda l’aggiudicazione di un appalto di un valore superiore a 60 000 EUR, l’ordinatore responsabile può richiedere al beneficiario di rispettare norme specifiche oltre che a quelle indicate nell’articolo 209, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario. È opportuno che tali norme specifiche siano basate sulle norme contenute nel regolamento finanziario e che siano stabilite tenendo conto in particolare del valore degli appalti di cui trattasi, dell’entità relativa del contributo dell’Unione rispetto al costo totale dell’azione e dei rischi correlati. Inoltre, tali norme specifiche devono essere incluse nella decisione o convenzione di sovvenzione.

    (4)

    Di conseguenza, l’articolo 209, paragrafo 2, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, costituisce la base giuridica appropriata per l’aggiudicazione di appalti di valore superiore a 60 000 EUR ed è pertanto opportuno che sia usata, tra l’altro, come base giuridica per gli appalti dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo che eccedono tale importo.

    (5)

    Le risultanze dell’audit effettuato dalla Corte dei conti europea per l’esercizio 2014 (5) contengono un’osservazione sul mancato rispetto del requisito di almeno tre offerte per gli appalti aventi un valore superiore a 15 000 EUR. A seguito della possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito, i partiti e le fondazioni hanno sottolineato che non era chiaro se tale requisito si applicasse soltanto ai nuovi appalti e se vigesse a livello di fattura o di fornitore. Hanno inoltre fatto notare che una gara d’appalto annuale per certi contratti di servizi, come ad esempio le pulizie o la manutenzione, porterebbe a un inutile onere amministrativo.

    (6)

    Alla luce dell’articolo 209 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, delle summenzionate risultanze dell’audit e delle osservazioni sollevate, la norma generale in materia di appalti dovrebbe essere chiarita tenendo presente che i partiti e le fondazioni europee hanno, innanzitutto, risorse umane e capacità di gestione limitate e, in secondo luogo, orientamenti politici e ideologici specifici che esercitano un impatto sulla scelta del fornitore. Tale natura specifica è già riconosciuta all’articolo II.2.1 dell’allegato 2 A alla decisione, il quale stabilisce che «l’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici».

    (7)

    In particolare, per ogni appalto di esecuzione di un valore superiore ai 60 000 EUR per fornitore, per anno e per servizio o prodotto dovrebbero essere ricevute almeno tre offerte. Gli appalti non dovrebbero avere una durata superiore a cinque anni. La valutazione delle offerte dovrebbe essere documentata e la scelta del fornitore finale dovrebbe essere suffragata da una motivazione sufficiente. In talune situazioni di mercato specifiche e in casi debitamente giustificati, dovrebbe essere possibile aggiudicare un appalto sulla base di una sola offerta. In tali casi l’onere della prova incombe sul partito o sulla fondazione che beneficia della sovvenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione è così modificata:

    1)

    all’allegato 2 A, l’articolo II.7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo II.7 - AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

    Allorché il beneficiario conclude un appalto allo scopo di realizzare il programma di lavoro e i beni o servizi appaltati costituiscono spese ammissibili per il bilancio di funzionamento, egli è tenuto ad aprire una gara e ad assegnare l’appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, la quale è considerata essere quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. Il beneficiario rispetta i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti e vigila a che non vi sia conflitto di interessi. In caso di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore, per anno e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell’appalto. Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale. Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l’appalto in questione.

    La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.

    Il beneficiario resta l’unico responsabile della realizzazione del programma di lavoro e del rispetto delle disposizioni della decisione. Egli deve impegnarsi a prendere le disposizioni necessarie affinché l’aggiudicatario dell’appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della decisione.»;

    2)

    all’allegato 2 B, l’articolo II.7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo II.7 - AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

    Allorché il beneficiario conclude un appalto allo scopo di attuare il programma di lavoro e i beni o servizi appaltati costituiscono spese ammissibili per il bilancio di funzionamento, egli è tenuto ad aprire una gara e ad assegnare l’appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, la quale è considerata essere quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. Il beneficiario rispetta i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti e vigila a che non vi sia conflitto di interessi. In caso di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore, per anno e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell’appalto. Il beneficiario conserva una traccia della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale. Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l’appalto in questione.

    La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.

    Il beneficiario resta l’unico responsabile della realizzazione del programma di lavoro e del rispetto delle disposizioni della decisione. Egli deve impegnarsi ad adottare le disposizioni necessarie affinché l’aggiudicatario dell’appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della decisione.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    (4)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, quale modificata dalle decisioni dell’Ufficio di presidenza del 1o febbraio 2006, del 18 febbraio 2008, del 2 febbraio 2011 e del 13 gennaio 2014 (GU C 63 del 4.3.2014, pag. 1).

    (5)  Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte delle istituzioni (GU C 373 del 10.11.2015, pag. 1).


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