Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0655

Decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/2572

GU L 107 del 25.4.2015, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/655/oj

25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/655 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2015

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 maggio 2014 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se una formulazione a base di polidimetilsilossano per la lotta alle zanzare sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dalla società che immette il prodotto sul mercato la formulazione a base di polidimetilsilossano aggiunge una sottile pellicola di silicone sui corpi idrici. La bassa tensione superficiale della pellicola di silicone impedisce alle larve di zanzara di respirare e alle femmine di zanzara di ovodeporre sulla superficie dell'acqua, provocando in tale circostanza l'annegamento di molte di esse.

(3)

La formulazione a base di polidimetilsilossano costituisce pertanto un ostacolo fisico alle capacità riproduttive delle zanzare.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una formulazione a base di polidimetilsilossano, destinata alla lotta alle zanzare mediante l'aggiunta di una pellicola di bassa tensione superficiale sui corpi idrici e che viene immessa sul mercato a tal fine, non costituisce un biocida ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


Top