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Document 32014R1379

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014 , relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

GU L 367 del 23.12.2014, p. 22–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1379/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2014

relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 15, e il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Apertura dell'inchiesta antisovvenzioni

(2)

Il 12 dicembre 2013, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni») (4), la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione europea di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

(3)

La Commissione ha aperto l'inchiesta dopo aver ricevuto una denuncia presentata il 28 ottobre 2013 dall'associazione dei produttori di fibre di vetro europei (Association des Producteurs de Fibres de Verre Européens — «APFE») (il denunziante) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento. La denuncia conteneva prove non manifestamente infondate dell'erogazione di sovvenzioni a determinati prodotti in fibra di vetro a filamento e di un conseguente pregiudizio grave, che la Commissione ha considerato sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(4)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 («il regolamento antisovvenzioni di base»), la Commissione ha notificato al governo della RPC prima dell'apertura dell'inchiesta di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento originari della RPC recavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di cercare una soluzione di comune accordo.

(5)

Il governo della RPC ha accettato l'invito e le consultazioni si sono tenute il 5 dicembre 2013. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile trovare una soluzione di comune accordo. La Commissione ha comunque preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito ai regimi elencati nella denuncia. Successivamente alle consultazioni, il 9 dicembre 2013 il governo della RPC ha fatto pervenire per iscritto le sue osservazioni.

(6)

Il governo della RPC è stato invitato a partecipare a ulteriori consultazioni in merito a altri regimi individuati nel corso dell'inchiesta. Il governo della RPC tuttavia non ha accolto tale invito, sostenendo che non gli erano state fornite informazioni sufficienti in merito a tali regimi.

3.   Richiesta parallela di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore

(7)

Alla Commissione è stata trasmessa una richiesta di avvio di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore (5), limitatamente all'esame del pregiudizio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio («il regolamento antidumping di base»). Anche tale richiesta è stata presentata dall'APFE il 28 ottobre 2013 per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento.

(8)

Il 18 dicembre 2013, avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura del riesame intermedio parziale antidumping») (6), l'avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(9)

Un produttore esportatore ha sostenuto che le misure istituite con il regolamento di esecuzione n. 248/2011 del Consiglio sono nulle di diritto nei suoi riguardi e che l'inchiesta di riesame concernente le misure in vigore istituite da detto regolamento dovrebbe pertanto essere chiusa. Secondo tale produttore esportatore, le misure in vigore violano l'accordo antidumping dell'OMC, essendogli stato negato il trattamento individuale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, in quanto esistevano al momento dell'adozione di tale regolamento. A sostegno della sua argomentazione egli rinvia alla relazione dell'organo di appello dell'OMC del 28 luglio 2011 nella controversia DS397 (7).

(10)

Successivamente all'adozione, il 28 luglio 2011, della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia DS397, si è proceduto alla modifica dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (8). La modifica si applica a tutte le inchieste aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero il 6 settembre 2012. Con riguardo ai produttori esportatori soggetti alle misure già in vigore prima di tale data, la Commissione ha pubblicato il 23 marzo 2012 un avviso (9) in cui invitava tutti i produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato che ritenevano che le misure cui erano soggetti dovessero essere riesaminate alla luce della relazione dell'organo di appello di cui sopra a chiedere un riesame. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 è stato specificamente citato in tale avviso. La Commissione non ha ricevuto da questo produttore esportatore una siffatta richiesta di riesame, né tale produttore esportatore ha richiesto un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(11)

La validità delle misure in vigore non è pertanto in discussione e l'argomentazione è respinta.

4.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame applicabili a entrambe le inchieste

(12)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e la fine del PI («periodo in esame»).

(13)

Le analisi del pregiudizio condotte nell'inchiesta antisovvenzioni e nel riesame intermedio parziale delle misure antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato utile in vista di una razionalizzazione dell'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambe le inchieste.

5.   Parti interessate dalle inchieste

(14)

In ambedue gli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare a entrambe le inchieste. La Commissione ha notificato inoltre l'apertura delle due inchieste in maniera specifica al denunziante, agli altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, ai distributori, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(15)

Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni in merito all'apertura di entrambe le inchieste e di chiedere un'audizione presso la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

6.   Campionamento

(16)

La Commissione ha annunciato in entrambi gli avvisi di apertura che avrebbe potuto limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione interessati dall'inchiesta mediante la selezione di campioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 27 del regolamento antisovvenzioni di base.

6.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione applicabile a entrambe le inchieste

(17)

In entrambi gli avvisi di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione sulla base della produzione nell'Unione e dei volumi di vendita sul mercato dell'Unione del prodotto simile durante il PI, nonché della distribuzione geografica. Tale campione era composto dagli stabilimenti di produzione di tre produttori dell'Unione ubicati in Belgio, Francia e Slovacchia (10), rappresentanti circa il 52 % della produzione totale dell'Unione e il 49 % di tutte le vendite sul mercato dell'Unione. Il campione è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni in merito al campione provvisorio.

(18)

Nel corso delle inchieste il governo della RPC ha sostenuto che nell'inchiesta antidumping iniziale era stata applicata senza motivo una metodologia di campionamento dei produttori dell'Unione differente da quella utilizzata per le inchieste in corso. Il governo della RPC ha sostenuto i) che la Commissione aveva già selezionato un campione prima dell'apertura delle inchieste e che pertanto aveva già deciso a priori che un campione era necessario, ii) che nell'inchiesta iniziale tutte le parti che desideravano essere incluse nel campione dovevano fornire informazioni alla Commissione entro 15 giorni dall'apertura dell'inchiesta, mentre, nel presente caso, i produttori già inclusi nel campione non erano tenuti a farlo, iii) che alle parti che desideravano essere incluse nel campione non sono state precisate in nessuno degli avvisi di apertura quali informazioni erano tenute a fornire ai fini di tale inserimento e che non erano state fornite informazioni circa i volumi di produzione e di vendita rappresentati dai produttori inclusi nel campione, iv) che il criterio di selezione utilizzato «questo campione rappresenta il massimo volume rappresentativo di produttori che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile» non era stato incluso nell'articolo 17 del regolamento antidumping di base e che un campione selezionato su questa base non era coerente con tale disposizione.

(19)

In entrambi gli avvisi di apertura la Commissione ha indicato che, in considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione e al fine di completare le inchieste entro le scadenze regolamentari, aveva deciso di ricorrere a un campionamento, proponendo contemporaneamente un campione provvisorio. La stessa metodologia, ovvero il ricorso al campionamento, è stata utilizzata come nell'inchiesta precedente. L'impiego di un campione provvisorio non ha modificato la metodologia, ma ha semplicemente consentito una maggiore efficienza, grazie al risparmio di tempo conseguito pur nel pieno rispetto dei diritti di difesa. La Commissione ha infatti offerto agli altri produttori dell'Unione che ritenevano giustificata la loro inclusione nel campione la possibilità di contattarla e a qualsiasi altra parte interessata l'opportunità di presentare altre informazioni pertinenti in relazione al campione. Il campione finale avrebbe dovuto tenere conto di tutte le osservazioni eventualmente ricevute. Non essendo pervenute osservazioni sul campione proposto, è stato confermato il campione provvisorio. Quanto alla seconda affermazione, i produttori che sono stati provvisoriamente selezionati per il campione avevano compilato il modulo comprendente le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di selezionare un campione provvisorio. Il modulo e le risposte sono state messe a disposizione a fini di ispezione nel fascicolo non riservato. Quanto alla terza argomentazione, le parti che desideravano essere incluse sono state invitate a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei due avvisi di apertura e hanno avuto la possibilità di consultare il fascicolo non riservato comprendente i moduli. Tali moduli contenevano informazioni relative ai volumi di produzione e di vendita. Anche la quarta argomentazione è infondata perché l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base si riferisce chiaramente al massimo volume rappresentativo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(20)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha riconfermato le proprie argomentazioni quanto alla presunta incoerenza procedurale nella selezione del campione dei produttori dell'Unione prima di entrambe le inchieste, mettendo in evidenza che: i) la giustificazione addotta dalla Commissione del rispetto dei termini dell'inchiesta non è plausibile in quanto l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base prevedono entrambi chiaramente il campionamento dopo l'apertura dell'inchiesta e previa presentazione di osservazioni entro tre settimane dalla data di apertura, ii) un campione provvisorio è discriminatorio o non obiettivo e avrebbe demotivato gli altri produttori dell'Unione a manifestarsi e iii) la Commissione non ha concesso tre settimane agli altri produttori dell'Unione per manifestarsi.

(21)

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base recitano «di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti». Per quanto riguarda la prima argomentazione, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non ostano a che la Commissione proponga al momento dell'apertura dell'inchiesta un campione provvisorio sul quale le parti sono invitate a presentare osservazioni. Inoltre, dal momento che i produttori dell'Unione (o almeno gran parte di essi) sostengono la denuncia e tenuto conto delle informazioni ottenute tramite i moduli, la Commissione disponeva per quanto riguarda l'industria dell'Unione delle informazioni necessarie alla selezione di un campione provvisorio nella fase di apertura. Tali conoscenze rendono l'esercizio di campionamento dei produttori dell'Unione differente da quello applicato ai produttori esportatori. Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, gli avvisi di apertura precisavano che i produttori dell'Unione che ritenevano di dover essere inclusi nel campione dovevano contattare la Commissione entro 15 giorni. La Commissione non ravvisa in ciò un comportamento che violi il regolamento di base o possa essere considerato discriminatorio, non obiettivo, né tanto meno demotivante.

(22)

Il governo della RPC ha sostenuto che il campione non era rappresentativo poiché non comprendeva nessuna società con una significativa produzione vincolata e, di conseguenza, che una parte dell'industria interna non era stata considerata.

(23)

Tale obiezione è da respingere poiché i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano in effetti vendite vincolate. Il governo della RPC non ha specificato inoltre quale produttore dell'Unione avrebbe dovuto essere incluso e quale avrebbe dovuto essere escluso.

(24)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il campione di produttori dell'Unione non era rappresentativo poiché nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione produceva/vendeva feltri in filati tagliati.

(25)

In effetti i soggetti inclusi nel campione dei tre produttori dell'Unione non producevano feltri in filati tagliati, bensì feltri a filamento nonché gli altri principali tipi di prodotto. I soggetti inclusi nel campione sono stati pertanto considerati rappresentativi, anche perché essi rappresentavano circa il 52 % della produzione totale dell'Unione, il 49 % di tutte le vendite sul mercato dell'Unione e assicuravano una buona distribuzione geografica. Il fatto che uno dei prodotti sulla vasta gamma di tipologie considerate non fosse prodotto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non modifica tale conclusione.

6.2.   Campionamento degli importatori applicabile a entrambe le inchieste

(26)

Per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nei due avvisi di apertura.

(27)

Dato che soltanto due importatori indipendenti hanno compilato il relativo modulo, non è stato necessario procedere a un campionamento.

6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC applicabile a entrambe le inchieste

(28)

Per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate negli avvisi di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione permanente della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(29)

Otto produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati invitati a presentare osservazioni in merito al campione scelto a titolo provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, la Commissione ha pertanto deciso di confermare il campione proposto e tutte le parti interessate sono state informate in merito al campione selezionato in via definitiva.

(30)

Il campione di produttori esportatori o di gruppi di produttori esportatori è il seguente:

Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC»);

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd («OCH») e sue società collegate, Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd («NCH») e Changzhou Tianma Group Co., Ltd («Tianma»); queste tre società sono designate come «Jiangsu Changhai Group»;

Jushi Group Co., Ltd, e sue società collegate, Jushi Group Chengdu Co., Ltd e Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. Queste tre società sono designate come «Jushi Group».

(31)

Il campione rappresentava il 78 % del totale in volume delle vendite all'esportazione della RPC verso l'Unione durante il PI, sulla base delle risposte ai moduli di campionamento.

7.   Risposte al questionario e visite di verifica

(32)

La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC, a tutti i produttori esportatori cinesi che ne avevano fatto richiesta e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli utilizzatori e alle associazioni di settore che si erano manifestate entro i termini stabiliti nei due avvisi di apertura.

(33)

Sono pervenute risposte al questionario dal governo della RPC, dai tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da 14 utilizzatori e da due importatori indipendenti. Le risposte di uno degli utilizzatori sono risultate tuttavia insufficienti a consentire alla Commissione di procedere a un'analisi significativa di tali dati, nonostante i diversi solleciti inviati.

(34)

Inoltre «Glass Alliance Europe», un'associazione che rappresenta l'industria del vetro, si è manifestata come parte interessata per conto dei suoi membri e ha presentato una dichiarazione sulla sua posizione.

(35)

Osservazioni scritte sono giunte anche da varie associazioni di utilizzatori, in particolare la «Danish Wind Industry Association», la «Danish Plastics Federation» e il «Groupement de la Plasturgie Industrielle et des Composites (GPIC)», nonché da «Siemens Wind Power AG».

(36)

Anche la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di prodotti industriali leggeri e articoli di artigianato («CCCLA») ha presentato osservazioni.

(37)

La Commissione ha individuato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 26 del regolamento antisovvenzioni di base sono state effettuate presso il governo della RPC e presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell'Unione:

3B Fibreglass SPRL, Belgio;

Owens Corning Fibreglass France, Francia;

Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia.

 

Produttori esportatori della RPC:

Chongqing Polycomp International Corporation;

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd;

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd;

Changzhou Tianma Group Co., Ltd;

Jushi Group Co., Ltd;

Jushi Group Chengdu Co., Ltd;

Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.

 

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori con sede nella RPC:

China National Building Materials and Equipment Import and Export Corporation («CMBIE»);

China National Building Materials International Corporation («CNBMIC»).

 

Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori con sede nell'Unione:

Jushi Italia Srl;

Jushi Spain SA;

Jushi France SAS.

 

Importatore non collegato:

Helm AG, Germania.

 

Utilizzatori:

Basell Polyolefine, Germania;

DSM, Paesi Bassi;

DuPont de Nemours, Belgio;

Exel Composites, Belgio;

Fiberline Composites, Danimarca;

Formax, Regno Unito;

Polyone, Germania;

Vestas Wind Systems, Danimarca.

(38)

Il governo della RPC ha sostenuto, in sintesi, che sono stati violati i suoi diritti di difesa in relazione all'accesso alla documentazione consultabile dalle parti interessate perché dal fascicolo non riservato mancavano informazioni senza «giusta causa» o non erano state fornite sintesi sufficientemente dettagliate oppure, eccezionalmente, non erano stati comunicati i motivi per non fornire una sintesi non riservata.

(39)

La Commissione ha giudicato che il fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate contenesse informazioni sufficienti a consentire alle stesse di esaminare i dati utilizzati dalla Commissione nella sua analisi e l'argomentazione è stata quindi considerata infondata. Il governo della RPC è stato informato dei motivi per i quali la Commissione ha ritenuto infondate tali affermazioni.

(40)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC e un produttore esportatore hanno ribadito che la disposizione sulla riservatezza è stata applicata in maniera troppo estensiva e hanno chiesto la divulgazione dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione, nonché dei quantitativi totali per NCP.

(41)

La Commissione ritiene che i diritti di difesa non siano stati violati in quanto a tutti i produttori esportatori sono stati comunicati i NCP dei prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione in concorrenza con i produttori della RPC. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(42)

Il prodotto in esame in entrambe le inchieste è identico al prodotto definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio e descritto in entrambi gli avvisi di apertura, ovvero filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro («il prodotto in esame» o «prodotti in fibra di vetro a filamento»), attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00 (quest'ultimo codice ha sostituito la voce 7019 31 10 l'1.1.2014), originari della Repubblica popolare cinese.

(43)

Il prodotto in esame è la materia prima più comunemente utilizzata per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nel settore dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in svariati campi: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare ecc.

(44)

Rientrano nel presente procedimento tre tipi di base di prodotti in fibra di vetro a filamento: i filati tagliati (chopped strands) (11), i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) (12) e i feltri (mats) (13) (ad eccezione dei feltri in lana di vetro). Dall'inchiesta è emerso che, nonostante alcune differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i diversi tipi del prodotto in esame presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi impieghi.

2.   Richieste di esclusione di prodotti

2.1.   Codice NC 7019 31 90

(45)

Successivamente alla pubblicazione dei due avvisi di apertura, la CCCLA ha osservato che entrambi gli avvisi di apertura facevano riferimento al codice NC 7019 31 10, mentre il denunziante si riferiva al codice NC 7019 31 00 che non esiste più, affermando che i prodotti precedentemente classificati al codice NC 7019 31 00 sono attualmente classificati sotto due codici NC diversi: 7019 31 10 (Feltri (mats) di fibre di vetro, di filamenti) e 7019 31 90 (Feltri (mats) di fibre di vetro, altri). Dato che le attuali inchieste coprono determinati prodotti in fibra di vetro a filamento, la CCCLA ritiene che i prodotti classificati al codice NC 7019 31 90, ovvero «Feltri (mats) costituiti da fibre di vetro senza filamenti», dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame.

(46)

Questa affermazione non è pertinente, in quanto innanzitutto tale prodotto non è il prodotto in esame.

(47)

Il denunziante ha fatto riferimento al codice NC ex 7019 31 00 e ha dichiarato esplicitamente che sono esclusi i feltri (mats) di lana di vetro (ossia altri feltri (mats) o feltri (mats) costituiti da fibre di vetro senza filamenti). Per questo motivo il codice NC è preceduto da «ex».

(48)

Entrambi gli avvisi di apertura sono stati pubblicati nel dicembre 2013 e precisavano «attualmente classificati ai codici NC […] 7019 31 10». Dato che a partire dal 1o gennaio 2012 i prodotti precedentemente contrassegnati dal codice NC 7019 31 00 sono stati suddivisi nei codici NC 7019 31 10 e 7019 31 90, l'avviso di apertura non comprende «feltri (mats) costituiti da fibre di vetro senza filamenti» perché specificava «attualmente classificati ai codici NC […] 7019 31 10».

(49)

Il regolamento recita tuttavia «attualmente classificati ai codici NC […] 7019 31 00», dato che i due codici NC 7019 31 10 e 7019 31 90 sono stati fusi nuovamente dal 1o gennaio 2014 poiché il codice NC 7019 31 90 restava in pratica vuoto (in quanto gli altri feltri di fibra di vetro, ossia i feltri di lana di vetro, venivano classificati piuttosto al codice NC 7019 39 00).

(50)

La richiesta di esclusione del codice NC 7019 31 90, di conseguenza, non è pertinente.

2.2.   Rovings testurizzati

(51)

Un utilizzatore ha chiesto di escludere i rovings testurizzati (14) dalla definizione del prodotto dato che i produttori di fibre di vetro a filamento dell'Unione non li producono.

(52)

Tuttavia, tre società dell'Unione sono state individuate come produttori di rovings testurizzati, con una capacità sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato. Dalle inchieste è emerso che, nonostante possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i vari tipi del prodotto in esame presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi impieghi. La richiesta di escludere i rovings testurizzati dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

(53)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha sostenuto che i rovings testurizzati dovrebbero essere esclusi in quanto i) un solo produttore dell'Unione immette sul mercato rovings testurizzati in quantità limitate e quindi le importazioni di tali prodotti non possono recare pregiudizio all'industria dell'Unione, ii) i rovings testurizzati sono differenti dai rovings diretti perché questi ultimi hanno una resistenza trasversale migliore di un profilo composito pultruso e un processo di produzione differente e iii), contrariamente che nel caso dell'inchiesta antidumping iniziale nell'ambito dei filati, la Commissione ritiene che la limitata sostituibilità non rappresenta un fattore significativo tale da permettere l'esclusione dei rovings testurizzati.

(54)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ribadisce che vi sono vari produttori dell'Unione che hanno la capacità di soddisfare le esigenze di mercato di rovings testurizzati, ma solo uno di loro sta attualmente vendendo questo tipo di prodotto. L'affermazione del governo della RPC che un solo produttore dell'Unione vende effettivamente il prodotto testimonia piuttosto l'esistenza di un pregiudizio, perché significa che gli utilizzatori si sono rivolti ad altri fornitori extra UE, in particolare della RPC.

(55)

Quanto alla seconda argomentazione, il processo di produzione dei rovings testurizzati è identico a quello dei rovings «normali», con la sola differenza che prevede uno stadio ulteriore di insufflazione di aria all'interno del roving, per il quale sono necessarie attrezzature supplementari relativamente poco costose, e non modifica le caratteristiche fisiche e tecniche essenziali del prodotto. I rovings testurizzati presentano semplicemente un aspetto più folto dei rovings «normali».

(56)

Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione ha seguito lo stesso approccio utilizzato nell'inchiesta precedente, nella quale i rovings testurizzati rientravano nel prodotto in esame e una richiesta di escluderli è stata respinta. Non sono state avanzate argomentazioni tali da portare a una conclusione differente.

(57)

La richiesta di escludere i rovings testurizzati dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

2.3.   Prodotti per i quali l'industria dell'Unione non subisce la concorrenza della RPC

(58)

Il governo della RPC ha chiesto che i prodotti per i quali l'industria dell'Unione non subisce la concorrenza delle importazioni cinesi (come indicato nella versione non riservata della denuncia antisovvenzioni) siano esclusi dalla definizione del prodotto. I prodotti in questione sono i filati tagliati a umido e i feltri.

(59)

I filati tagliati a umido, pur presentando una durata di conservazione limitata e costi di trasporto più elevati a causa del peso aggiuntivo dell'acqua contenuta, sono commercializzati a livello mondiale. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante alcune differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i diversi tipi del prodotto in esame presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi impieghi. I filati tagliati a umido e i feltri, come tutte le altre tipologie del prodotto in esame, sono utilizzati come materiale di rinforzo. Inoltre, l'affermazione del governo della RPC che alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento cinesi non sono ancora presenti in grandi quantità sul mercato dell'Unione non esclude la possibilità di una modifica dei comportamenti commerciali in futuro per le esportazioni di queste particolari tipologie di prodotti. La richiesta di escludere tali prodotti dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

(60)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo della RPC ha sostenuto che i) solo un produttore dell'Unione produce filati tagliati a umido e quindi le importazioni di tali prodotti non possono recare pregiudizio all'industria dell'Unione, ii) i produttori dell'Unione non subiscono alcun pregiudizio riguardo ai summenzionati prodotti poiché l'industria dell'Unione ha sostenuto nella versione non riservata della denuncia che essi possono ricavare un utile superiore all'8 %-10 % per tali prodotti, iii) i filati tagliati a umido sono caratterizzati da un maggiore contenuto di acqua, una durata di conservazione limitata e un processo di produzione differente e, di conseguenza, sono fisicamente e chimicamente differenti dai normali filati tagliati (chopped strands) e iv), contrariamente che nel caso della precedente inchiesta nell'ambito dei filati, la Commissione ritiene che la limitata sostituibilità non rappresenta un fattore significativo tale da permettere l'esclusione dei filati tagliati a umido e dei feltri (mats).

(61)

La prima argomentazione è respinta poiché vari produttori dell'Unione vendono filati tagliati a umido e pertanto l'industria dell'Unione non è esente da pregiudizio per questo tipo di prodotti.

(62)

Quanto alla seconda affermazione, il fatto che alcuni tipi di prodotto permettano di ricavare un utile in un determinato momento non costituisce una ragione sufficiente per escludere questi tipi di prodotto. I filati tagliati a umido inoltre sono importati nell'Unione in quantità molto inferiori rispetto agli altri prodotti in fibra di vetro a filamento. Il margine di profitto di questo unico tipo di prodotto non è pertanto rappresentativo per il prodotto in esame.

(63)

Quanto alla terza affermazione, il prodotto in esame non è definito con riferimento al suo contenuto di acqua. Il suo tenore di acqua pertanto non giustifica l'esclusione dei filati tagliati a umido. Il loro processo di produzione è identico a quello dei filati tagliati a secco, con una fase di produzione in meno costituita dall'asciugatura.

(64)

Per quanto riguarda la quarta argomentazione, la Commissione ha seguito lo stesso approccio utilizzato nella precedente inchiesta antidumping, nella quale anche i filati tagliati a umido rientravano nel prodotto in esame. Non sono state avanzate argomentazioni tali da portare a una conclusione differente.

(65)

La richiesta di escludere i filati tagliati a umido dalla definizione del prodotto è pertanto respinta.

3.   Prodotto simile

(66)

Come già nella precedente inchiesta antidumping, è risultato che il prodotto in esame e i prodotti in fibra di vetro a filamento fabbricati e venduti sul mercato interno della RPC e i prodotti in fibra di vetro a filamento fabbricati e venduti nell'UE dall'industria dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi. Questi prodotti sono pertanto prodotti simili ai fini delle presenti inchieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base.

C.   SOVVENZIONE

1.   Introduzione

(67)

Il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC delinea la strategia del governo della RPC in vista dell'espansione e della promozione di settori chiave tra i quali figura anche la fabbricazione di prodotti in fibra di vetro. In particolare, nel capitolo 9 del dodicesimo piano quinquennale riguardante la trasformazione e la promozione del settore manifatturiero si legge:

«Ci si concentrerà sullo sviluppo di nuovi materiali, quali il vetro fotovoltaico, il vetro di substrato ultrasottile, le fibre di vetro speciali e la ceramica speciale.»

(68)

La sezione 3 del capitolo 9 del suddetto piano, relativa all'aggiornamento tecnologico delle imprese, stabilisce, in particolare, che il governo della RPC «… incoraggerà le imprese a essere maggiormente in grado di sviluppare nuovi prodotti, di accrescere il contenuto tecnologico e il valore aggiunto dei propri prodotti e di aggiornarli e perfezionarli più rapidamente

(69)

Inoltre la sezione 1 del capitolo 10 del medesimo piano stabilisce quanto segue:

«L'obiettivo di sviluppo del settore dei nuovi materiali sarà incentrato su nuovi materiali funzionali, sui materiali strutturali avanzati, sulle fibre ad alte prestazioni e sui materiali compositi da esse costituiti e su materiali di base di impiego generale»

.

(70)

L'importanza dell'innovazione e dei nuovi materiali in generale viene chiaramente evidenziata sia nel dodicesimo programma quinquennale di innovazione della tecnologia industriale, sia nel piano nazionale di sviluppo a lungo termine della scienza e della tecnologia (2006-2020).

(71)

Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale del 2011 (Decisione n. 9) cita esplicitamente quale settore incentivato «forni di trafilatura di fibre di vetro del tipo E-glass […], sviluppo e produzione di fibre di vetro ad alte prestazioni e relativi prodotti». Anche il repertorio di riferimento dei settori per gli investimenti esteri che elenca i settori nei quali sono incoraggiati gli investimenti esteri (15) fa esplicitamente riferimento alla fabbricazione di prodotti in fibra di vetro e di fibre di vetro speciali.

(72)

Il governo della RPC ha affermato che tali piani sono puramente indicativi e non sono vincolanti. Tuttavia, come chiaramente indicato nel dodicesimo piano quinquennale, esso è giuridicamente vincolante:

«Il presente piano, una volta esaminato e approvato dal Congresso nazionale del popolo, assume validità giuridica.»

(73)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha sostenuto che il prodotto in esame è costituito soltanto da prodotti in fibre di vetro standard (E-glass) e non in fibre di vetro ad alte prestazioni più tecnologicamente avanzate (fibre di vetro a fini speciali o S-glass). Il prodotto in esame della presente inchiesta non rientra pertanto nell'ambito dei settori incentivati perché tra questi figurano soltanto quelli delle fibre di vetro speciali e delle fibre ad alte prestazioni. Il governo della RPC fa riferimento tra l'altro al dodicesimo piano quinquennale il quale considera unicamente le «fibre ad alte prestazioni» e le «fibre di vetro speciali».

(74)

Innanzitutto il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti in fibra di vetro a filamento. La definizione del prodotto non specifica se tali prodotti siano in fibre di vetro standard (di seguito «E-glass») o in fibre di vetro speciali (S-glass). In secondo luogo, nessuna parte interessata ha chiesto l'esclusione di prodotti argomentando che le fibre di vetro speciali non dovrebbero far parte del prodotto in esame. In terzo luogo, il governo della RPC non ha contestato il fatto che esso sta incentivando lo sviluppo di «fibre di vetro speciali». In effetti, anche quello dei prodotti in fibre di vetro standard è indicato come un settore per il quale gli investimenti esteri sono incoraggiati (cfr. considerando 71).

(75)

Ad ogni modo, anche ammettendo che il governo della RPC incentivi solo lo sviluppo delle fibre di vetro ad alte prestazioni (ad esempio S-glass), l'inchiesta non ha rivelato alcuna distinzione tra un settore delle fibre di vetro standard, da un lato, e un settore delle fibre di vetro speciali, dall'altro. Al contrario i prodotti in fibra di vetro, siano essi fabbricati utilizzando E-glass o fibre di vetro ad alte prestazioni, come S-glass, sono tutti prodotti dallo stesso settore delle fibre di vetro. A questo proposito la Commissione ha constatato, in particolare, che tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione utilizzano nel loro processo di produzione fibre di vetro sia standard (E-glass) sia ad alte prestazioni (ad esempio S-glass) e che non esiste alcun meccanismo per limitare a un solo segmento della produzione il sostegno fornito, sia esso sotto forma di prestiti agevolati o di concessione di diritti d'uso di terreni. Ne consegue che l'esplicita incentivazione dello sviluppo di prodotti in fibra di vetro ad alte prestazioni non può, di diritto o di fatto, escludere il settore delle fibre di vetro di base dalla strategia globale di incoraggiamento delle imprese a essere maggiormente in grado di sviluppare nuovi prodotti, di accrescere il contenuto tecnologico e il valore aggiunto dei propri prodotti e di aggiornarli e perfezionarli più rapidamente.

(76)

Da quanto precede discende che l'affermazione secondo cui il prodotto in esame non rientra tra i settori incentivati è infondata. Essa è pertanto respinta.

(77)

La Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» (indicata di seguito, insieme con le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale», come «Decisione n. 40») afferma che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo di vari tipi di settori (16).

(78)

Pur non facendo esplicito riferimento al settore delle fibre di vetro a filamento o, più in generale, al settore dei nuovi materiali, la Decisione n. 40 dà comunque indicazione a tutti gli istituti finanziari di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incentivati e prevede l'attuazione di «altre politiche di agevolazione per i progetti incentivati» (17). Si può pertanto concludere che le disposizioni della Decisione n. 40 erano applicabili al settore delle fibre di vetro a filamento.

(79)

Il governo della RPC ha asserito che la Decisione n. 40 implica soltanto che i settori incentivati dovrebbero beneficiare di un sostegno creditizio «secondo i principi di erogazione del credito» e che è errato evincere che tale sostegno dovrebbe essere concesso in via privilegiata.

(80)

L'inchiesta ha dimostrato che le società incluse nel campione hanno beneficiato della concessione di prestiti agevolati. Addirittura alcune delle società in perdita hanno continuato a ottenere finanziamenti a condizioni di favore. La Commissione non condivide pertanto quanto asserito dal governo della RPC, ossia che i prestiti al settore delle fibre di vetro a filamento siano stati concessi «secondo i principi di erogazione del credito». Resta il fatto che secondo la Decisione n. 40 tutti gli istituti finanziari devono erogare crediti ai settori incentivati, tra i quali rientra la produzione di fibre di vetro a filamento, e che tale sostegno viene di fatto prestato a condizioni privilegiate.

(81)

Il «Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020)» si impegna inoltre a «mettere al primo posto la finanza», a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere un sostegno creditizio agevolato ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica», a «spronare gli istituti finanziari a migliorare e a rafforzare i servizi finanziari a favore delle imprese dei settori ad alta tecnologia» e a «seguire le strategie di agevolazione fiscale volte a promuovere lo sviluppo delle imprese dei settori ad alta tecnologia».

(82)

La produzione di fibre di vetro a filamento rientra nella descrizione delle attività di una impresa ad alta tecnologia, come testimonia l'elevato numero di produttori che godono dello status di «impresa di nuova e alta tecnologia» nella RPC. Come emerso dall'inchiesta, alcune delle società incluse nel campione sono state certificate come imprese di nuova e alta tecnologia, suscettibili di beneficiare del trattamento privilegiato delineato nel «Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020)» di cui sopra.

2.   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

2.1.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base a un produttore esportatore

(83)

Durante la visita di verifica effettuata presso una delle società nella RPC è emerso che la società aveva sostituito il bilancio certificato inizialmente presentato alla Commissione nella sua risposta al questionario antisovvenzioni. La società non ha rivelato volontariamente tale informazione e l'esistenza di un bilancio certificato differente è emersa solo quando la società è stata invitata a esibire l'originale del bilancio. Inoltre, il nuovo bilancio è stato presentato solo in cinese. Poiché l'esistenza di due bilanci certificati viola i principi internazionali di revisione (principio 560 relativo agli «eventi successivi»), il gruppo di verifica ha messo in evidenza che ciò rappresentava un grave problema perché minava la credibilità dei bilanci presentati. La società ha spiegato che il bilancio certificato inizialmente presentato nella risposta al questionario conteneva errori ed era pertanto stato sostituito da una nuova versione stilata dalla stessa società di certificazione, retrodatata e ripubblicata con lo stesso numero d'ordine del bilancio originario che era stato distrutto.

(84)

Dopo la visita di verifica e una volta che era stata messa a disposizione la traduzione del «secondo» bilancio, la Commissione ha inviato una lettera alla società illustrando le ragioni specifiche e dettagliate per le quali essa riteneva che alcuni dei dati forniti nel questionario non potessero essere considerati come verificati. La Commissione ha informato la società di avere facoltà, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, di decidere di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili e le ha dato la possibilità di presentare osservazioni.

(85)

La società ha formulato osservazioni sia per iscritto sia nel corso di un'audizione con il consigliere-auditore. La sua risposta ha rivelato l'esistenza di un ennesimo (terzo) bilancio certificato (nel formato utilizzato per le società quotate). Sebbene non parevano sussistere differenze sostanziali tra il «secondo» e il «terzo» bilancio, quest'ultimo era tuttavia molto più dettagliato e ampio. Benché tale bilancio fosse già stato compilato e fosse disponibile alla società durante la visita di verifica (18), anche la sua esistenza non è stata comunicata in tempo utile alla Commissione nel corso della verifica. Contrariamente agli altri bilanci, questa «terza» versione elencava esplicitamente e dettagliatamente tutte le sovvenzioni (compresa la loro base giuridica) di cui la società aveva beneficiato durante il PI. L'esame di tale bilancio sarebbe stata pertanto molto utile durante la visita di verifica al fine di controllare tutte le informazioni fornite in merito ai singoli regimi di sovvenzioni individuali di cui la società aveva usufruito.

(86)

I bilanci certificati sono un documento essenziale per consentire l'adeguata verifica delle informazioni fornite dalla società alla Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, le sovvenzioni, i prestiti, i diritti d'uso di terreni, il differimento del pagamento delle imposte ecc.

(87)

Come accennato in precedenza, la società non si è dimostrata collaborativa e ha frapposto gravi ostacoli a un'adeguata verifica delle informazioni presentate alla Commissione, la quale non ha potuto pertanto controllare adeguatamente le informazioni ricevute riguardanti, tra l'altro, l'entità delle sovvenzioni ottenute dalla società. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto pervenire a conclusioni ragionevolmente accurate, in particolare per quanto riguarda l'entità delle sovvenzioni ottenute.

(88)

Si è concluso che la società abbia fornito informazioni ingannevoli e non abbia collaborato adeguatamente. La Commissione ha pertanto deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Poiché la società faceva parte di un gruppo, le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base erano applicabili all'intero gruppo.

(89)

Per determinare il livello delle sovvenzioni per il gruppo, la Commissione ha utilizzato tuttavia i dati effettivi delle due società del gruppo che hanno collaborato pienamente in entrambe le inchieste e le cui informazioni sono state considerate affidabili in relazione ai rispettivi livelli delle sovvenzioni. Per quanto riguarda la società, appartenente a tale gruppo, che ha fornito informazioni ingannevoli, il livello delle sovvenzioni è stato determinato sulla base dei dati disponibili. Nella determinazione del livello delle sovvenzioni di tale soggetto giuridico, i dati disponibili utilizzati dalla Commissione sono stati il massimo livello delle sovvenzioni riscontrato per ciascun regime di sovvenzione per i soggetti giuridici appartenenti alle società incluse nel campione o al gruppo di società di cui al considerando 30 che hanno pienamente collaborato all'inchiesta.

(90)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il denunziante ha sostenuto che il metodo utilizzato per calcolare il livello delle sovvenzioni del gruppo non era corretto. Esso ha osservato che il margine di sovvenzione del gruppo, essendo pari alla somma dei margini di sovvenzione più elevati accertati per ciascun regime di sovvenzione per ognuna delle società che hanno collaborato, dovrebbe essere molto più alto.

(91)

Tale argomentazione si fonda su un equivoco. La metodologia utilizzata per il calcolo del livello delle sovvenzioni, di cui al considerando 89, è stata applicata solo alla società (all'interno del gruppo) che ha fornito informazioni ingannevoli e non al gruppo nel suo insieme. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(92)

La società che ha fornito informazioni ingannevoli non ha esportato il prodotto in esame. All'interno del gruppo, le esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate da una delle società ad esso collegate. Quest'ultima tuttavia ha pienamente collaborato in entrambe le inchieste e ha fornito informazioni affidabili sui prezzi all'esportazione del gruppo. Pertanto, le informazioni presentate sono state utilizzate per le conclusioni definitive della Commissione nell'ambito di tale procedura.

(93)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nell'applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(94)

In primo luogo, nella lettera inviata alla società in cui ha illustrato in dettaglio i motivi della proposta applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione non avrebbe mai affermato di non aver potuto verificare le informazioni relative alle sovvenzioni. La Commissione non può pertanto addurre tale argomentazione nelle sue conclusioni definitive in quanto alla società non è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(95)

Questa argomentazione non può essere accettata. La Commissione nella sua lettera ha affermato esplicitamente di non poter «concludere che le informazioni riguardanti l'entità delle sovvenzioni ricevute [dalla società] sono state verificate». Ad ogni modo, la società è stata pienamente informata dei motivi che giustificavano l'applicazione dei migliori dati disponibili nel documento di informazione finale e le è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo, cosa che essa fatto.

(96)

In secondo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, anche qualora dovesse applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione non dovrebbe utilizzare i dati di altre società come base per determinare il livello delle sovvenzioni, bensì basarsi sulla serie di bilanci certificati della società che rappresentano comunque la fonte delle informazioni «più appropriate» e «più idonee» in relazione al livello delle sovvenzioni da essa ottenute.

(97)

Come spiegato ai considerando 83-88, la Commissione nutre forti dubbi circa l'attendibilità dei bilanci presentati e non ha quindi potuto utilizzarli come base per verificare il livello delle sovvenzioni per i diversi regimi e/o programmi di sovvenzione quali i prestiti agevolati e i diritti d'uso di terreni contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato. Infatti, per verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in altro modo, è indispensabile potersi avvalere di bilanci certificati affidabili. Per determinare il livello delle sovvenzioni la Commissione ha dovuto di conseguenza fare ricorso ai migliori dati disponibili, rappresentati in questo caso da informazioni verificate sui pertinenti regimi di sovvenzioni ottenute da altri soggetti che hanno collaborato. Tale obiezione è perciò respinta.

(98)

La società ha inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore nell'applicare i principi contabili internazionale («IAS») quale criterio per rifiutare la serie di bilanci certificati. Secondo la società è opportuno operare una distinzione tra il ruolo di una serie di bilanci certificati e la pertinenza degli IAS nel valutare un trattamento di economia di mercato nei procedimenti antidumping, da un lato, e nei procedimenti antisovvenzioni, dall'altro. Il mancato rispetto degli IAS non può giustificare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(99)

La Commissione osserva che il mancato rispetto dei principi contabili internazionali rilevato nel corso dell'inchiesta non ha costituito di per sé il motivo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Tale applicazione è giustificata dal fatto che alla Commissione sono state fornite differenti versioni dei bilanci certificati, il che ne mette in dubbio l'attendibilità. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che non hanno potuto essere verificate altre informazioni relative al livello delle sovvenzioni. Tale obiezione è perciò respinta.

(100)

La società ha inoltre affermato che la metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare il suo margine di sovvenzione, consistente nel considerare l'aliquota compensativa più elevata per ciascun regime quale constatata per ogni soggetto giuridico che ha collaborato (e non per ciascun gruppo), non era giustificata. La società ha sostenuto che tale metodologia è viziata in quanto le società appartenenti allo stesso gruppo possono decidere di concentrare le sovvenzioni in uno specifico soggetto a beneficio dell'intero gruppo.

(101)

Come spiegato nel considerando 89 per il calcolo del livello delle sovvenzioni all'interno del gruppo, la Commissione ha utilizzato i dati effettivi delle altre due società del gruppo che avevano collaborato in entrambe le inchieste in sede di calcolo del livello di sovvenzione per l'intero gruppo. Il ricorso ai dati disponibili ha riguardato esclusivamente il soggetto giuridico all'interno del gruppo che ha fornito informazioni ingannevoli. Al fine di determinare il livello delle sovvenzioni di un soggetto giuridico all'interno del gruppo, la Commissione ha ritenuto più appropriato basare i calcoli allo stesso livello all'interno della struttura societaria e utilizzare il massimo livello delle sovvenzioni riscontrato per ciascuno dei soggetti giuridici (all'interno del gruppo, se del caso) appartenenti alle società o gruppi di società inclusi nel campione. Tale obiezione è pertanto respinta.

2.2.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base alle banche statali

(102)

Nessuna delle banche statali della RPC ha prestato la propria collaborazione alla Commissione. Esse erano state invitate a fornire le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni tramite la compilazione di un questionario. La Commissione ha notificato pertanto al governo della RPC la sua intenzione di avvalersi, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, dei dati disponibili per pervenire alle sue conclusioni per quanto riguarda le informazioni relative alle banche statali.

(103)

Nella sua risposta alla lettera della Commissione e successivamente alla divulgazione delle conclusioni il governo della RPC si è opposto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base per quanto riguarda le informazioni chieste alle banche statali. Esso ha sostenuto che una grande quantità di informazioni era stata fornita dal governo della RPC nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha rilevato tuttavia che tali informazioni non potevano sostituire appieno le risposte delle banche statali ai questionari specifici. Il governo della RPC non ha contestato il fatto che le banche statali non avessero compilato il questionario, né che le banche fossero di proprietà dello Stato. La Commissione si è dovuta pertanto avvalere dei dati disponibili per le sue conclusioni in merito alle banche statali.

3.   Regimi esaminati

(104)

La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC, comprensivi dei questionari destinati alle banche statali, e ai produttori esportatori inclusi nel campione, chiedendo informazioni sui regimi che, secondo quanto asserito, avevano comportato l'erogazione di sovvenzioni al settore delle fibre di vetro a filamento. Sono stati esaminati i seguenti regimi:

a)

prestiti agevolati, garanzie e assicurazioni concessi al settore delle fibre di vetro a filamento:

prestiti agevolati

regimi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione

garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per nuovi materiali

vantaggi derivanti dall'accesso a società holding offshore e dal rimborso dei prestiti da parte della pubblica amministrazione

b)

regimi di sovvenzioni:

sovvenzioni per lo sviluppo di «marchi famosi» e regime per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali

sovvenzioni dell'amministrazione centrale

sovvenzioni delle amministrazioni locali

fondi per l'espansione verso l'estero delle industrie della provincia di Guangdong

c)

fornitura di risorse da parte della pubblica amministrazione contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato:

fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione

fornitura di acqua da parte della pubblica amministrazione

fornitura di materie prime da parte della pubblica amministrazione

fornitura di terreni da parte della pubblica amministrazione contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato

d)

regimi di esenzione e di sgravio delle imposte sul reddito e di altre imposte dirette:

regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (Foreign Invested Enterprises — FIE)

sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE orientate all'esportazione

sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE sulla base dell'ubicazione geografica

regimi di esenzione e di sgravio delle imposte locali sul reddito per le FIE «produttive»

sgravi d'imposta per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE

rimborsi di imposta per il reinvestimento degli utili delle FIE in imprese orientate all'esportazione

regimi di agevolazione fiscale per le FIE riconosciute come imprese dei settori di nuova e alta tecnologia

sgravi fiscali per le imprese dei settori di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti

regime agevolato per le imposte sul reddito per le imprese aventi sede nella regione nordorientale

regimi fiscali per la provincia di Guangdong

esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

abbattimento delle aliquote dell'imposta sulle società

e)

regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

esenzione dell'IVA per l'utilizzo di apparecchiature importate

sgravi dell'IVA sugli acquisti da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione cinese

esenzione dell'IVA e dei dazi doganali sugli acquisti di immobilizzazioni nel contesto del programma per lo sviluppo del commercio estero

4.   Prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni

4.1.   Prestiti agevolati

a)   Introduzione

(105)

Le conclusioni riguardo alle banche statali sono state formulate sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, come spiegato nella sezione C.2.2.

b)   Base giuridica

(106)

Le seguenti disposizioni giuridiche prevedono prestiti agevolati nella RPC: la «Legge della RPC sulle banche commerciali» («legge bancaria») [2003], le «Norme generali in materia di prestiti» promulgate dalla People's Bank of China («PBOC») il 28 giugno 1996 e la Decisione n. 40 del Consiglio di Stato.

c)   Risultati dell'inchiesta

Esistenza di una sovvenzione

(107)

Se le autorità cinesi hanno fornito solo scarne informazioni in merito alla partecipazione/proprietà delle banche della RPC, dall'inchiesta è emerso, sulla base dei dati disponibili, che lo Stato esercita un elevato grado di influenza e di controllo sul mercato finanziario cinese. Nel corso dell'analisi tesa ad accertare se le banche siano enti cui sono conferiti o che possiedono o esercitano poteri pubblici (ovvero siano enti pubblici), la Commissione ha utilizzato tutte le informazioni disponibili non solo sulla partecipazione statale nelle banche, ma anche su altri elementi come la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione, il controllo e l'influenza dello Stato sulle loro attività, il perseguimento di politiche o interessi pubblici, stabilendo inoltre se tali enti erano stati istituiti per legge.

(108)

Dalle informazioni disponibili si è concluso che le banche interamente partecipate dallo Stato con un consiglio di amministrazione dominato dal governo della RPC detengono la quota di mercato più rilevante e si trovano in posizione dominante sul mercato finanziario cinese. Le banche statali sono assoggettate a norme giuridiche che impongono loro, tra l'altro, di svolgere la propria attività creditizia in funzione delle esigenze dell'economia nazionale, di fornire un supporto creditizio ai progetti incentivati (19) o di dare priorità allo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia (20).

(109)

Un'altra conferma dell'intervento dello Stato sul mercato finanziario cinese è data dal ruolo rivestito dalla PBOC nel fissare specifici limiti alle modalità di determinazione e di fluttuazione dei tassi di interesse (21). Gli istituti finanziari sono tenuti a praticare tassi di prestito entro una determinata forchetta rispetto al tasso di interesse di riferimento sui prestiti della PBOC. Per i prestiti agevolati non sono ammesse fluttuazioni verso l'alto dei tassi di interesse. La fissazione di limiti ai tassi di interesse sui prestiti, in aggiunta ai massimali imposti ai tassi sui depositi, crea una situazione nella quale le banche, cui è garantito l'accesso al capitale a basso costo (in virtù della normativa sui tassi sui depositi), sono in grado di concedere prestiti a tassi favorevoli a determinati settori in ossequio alla politica governativa di istruire le banche ad assumere un atteggiamento favorevole nei confronti di determinati settori incentivati e/o ad alta tecnologia, come quello delle fibre di vetro a filamento.

(110)

La Commissione ha chiesto al governo della RPC di chiarire il contenuto e la formulazione della circolare n. 251 e della legislazione precedente (circolare della PBOC riguardante l'espansione della banda di fluttuazione dei tassi di interesse sui prestiti degli istituti finanziari (YinFa [2003] n. 250). Tuttavia, come descritto nella sezione C.2.2, il governo della RPC non ha fornito tali circolari. Il governo della RPC ha sostenuto tuttavia che la circolare n. 250 è stata abrogata con la circolare n. 251 e che le soglie minime sui prestiti sono state abolite a partire dal luglio 2013 e che di conseguenza non vi è alcun intervento statale nel settore bancario.

(111)

L'abolizione delle soglie minime sui prestiti si è verificata tuttavia durante il periodo dell'inchiesta e di conseguenza la PBOC ha influenzato la determinazione dei tassi di interesse da parte delle banche statali per la parte principale del periodo dell'inchiesta. L'inchiesta non ha rivelato inoltre alcun effetto immediato di tale abolizione sui prestiti ricevuti dai produttori inclusi nel campione. Ad ogni modo l'esistenza di una soglia per i tassi d'interesse durante il periodo dell'inchiesta non è l'unico motivo per il quale la Commissione considera enti pubblici le banche statali.

(112)

Le conclusioni delle inchieste antisovvenzioni sui pannelli solari (22) e sul vetro solare (23), secondo cui le banche statali nella RPC agiscono in qualità di enti pubblici (si vedano i considerando da 158 a 168 del regolamento sui pannelli solari e il considerando 73 del regolamento sul vetro solare), sono anch'esse dati disponibili della presente inchiesta per quanto riguarda lo status di enti pubblici delle banche statali. Questi dati possono essere sintetizzati come segue:

le banche statali detengono la quota di mercato più rilevante e si trovano in posizione dominante sul mercato della RPC;

sulla base dei dati disponibili le banche statali risultano controllate dallo Stato tramite la detenzione di partecipazioni e il controllo amministrativo del loro operato commerciale, compresi i limiti sui tassi di interesse che esse possono praticare;

la legge bancaria e altri leggi e regolamenti impongono alle banche di concedere prestiti in funzione delle esigenze dell'economia nazionale, di prestare sostegno creditizio ai progetti incentivati e di accordare priorità alle imprese di nuova e alta tecnologia.

(113)

Alla luce di quanto precede si è concluso che le banche statali svolgono funzioni pubbliche per conto del governo della RPC, ovvero la promozione obbligatoria di determinati settori dell'economia conformemente ai documenti strategici e di pianificazione statali. La forte partecipazione pubblica nelle banche statali conferma che le banche sono controllate dallo Stato nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Il governo della RPC esercita un controllo significativo sulle banche statali attraverso il massiccio intervento pubblico nel settore finanziario e l'obbligo per le banche statali di seguire le politiche stabilite dalla pubblica amministrazione. Le banche statali sono pertanto considerate enti pubblici in quanto possiedono, esercitano o sono loro conferiti poteri pubblici.

(114)

Dopo la divulgazione di tali conclusioni il governo della RPC le ha contestate, sostenendo che la Commissione non aveva esposto i motivi per i quali riteneva enti pubblici le banche statali. La Commissione è convinta che gli elementi esposti nei precedenti considerando giustifichino la conclusione secondo cui le banche statali sono enti pubblici.

(115)

Mentre la stragrande maggioranza dei prestiti ottenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione è concessa dalle banche statali, dall'inchiesta è emerso che una piccola percentuale di prestiti è accordata da banche private. La Commissione ha cercato pertanto di verificare se il governo della RPC incarichi e/o dia ordine alle banche private di tale paese di erogare prestiti agevolati ai produttori di fibre di vetro a filamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento antisovvenzioni di base.

(116)

L'articolo 34 della legge bancaria stabilisce che le banche private ricevono anche istruzioni per «svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, nel rispetto dello spirito delle politiche industriali dello Stato»  (24).

(117)

Dall'inchiesta è emerso che, per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione, il livello dei tassi di interesse applicati dalle banche private e statali è in generale molto simile. Ciò significa che le banche statali, che occupano una posizione dominante sul mercato bancario e dei prestiti nella RPC, fissano i livelli dei tassi di interesse e che le banche private si adeguano semplicemente ai tassi stabiliti dalle banche statali (enti pubblici).

(118)

In tali circostanze si è concluso che le banche private non fissano i loro tassi sottraendosi all'ingerenza dello Stato e che la strategia di concessione dei prestiti delle banche private è ispirata dal governo della RPC.

(119)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha contestato l'interpretazione dell'articolo 34 della legge bancaria operata dalla Commissione, affermando che «la Commissione dà una lettura chiaramente distorta dell'articolo 34». Il governo della RPC ha portato all'attenzione della Commissione altri articoli della legge bancaria, specificamente gli articoli 4, 5 e 7, volti a garantire che i prestiti vengano concessi senza interferenze e previa valutazione creditizia.

(120)

La Commissione riconosce l'esistenza di tali articoli, ma ritiene che essi debbano essere compresi e letti alla luce delle disposizioni dell'articolo 34. A tale riguardo si ricorda che né il governo della RPC, né le banche o le società incluse nel campione sono state in grado di dimostrare che i prestiti sono stati concessi senza interferenze o con un'adeguata valutazione creditizia. Al contrario, dall'inchiesta è emerso che uno dei produttori esportatori, pur subendo perdite, ha ottenuto prestiti dalle banche a tassi di interesse normali senza alcuna maggiorazione per rischi legati alla sua difficile situazione finanziaria.

(121)

La Commissione conclude quindi che le banche private agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ed erogano finanziamenti agevolati con modalità simili alle banche statali, il che si configura nella fattispecie come un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento antisovvenzioni di base.

Specificità

(122)

Le banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato sono per la maggior parte banche statali, controllate in definitiva dal governo della RPC. Tra queste figurano le principali banche commerciali e le «policy bank» della RPC come la China Development Bank, la EXIM Bank, la Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank e la Industrial and Commercial Bank of China.

(123)

La Commissione osserva inoltre che il governo della RPC indirizza i prestiti agevolati verso un numero limitato di settori. Per esempio, la Decisione n. 40 sancisce l'impegno del governo della RPC a sostenere attivamente lo sviluppo dei settori dei nuovi materiali, in cui rientra il settore delle fibre di vetro a filamento. A tutti gli istituti finanziari vengono date istruzioni di fornire sostegno creditizio solo ai progetti incentivati, categoria alla quale appartengono i progetti relativi alle fibre di vetro a filamento. Tale decisione prevede inoltre l'attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incentivati».

(124)

Il governo della RPC ha affermato che il riferimento fatto dalla Commissione alla Decisione n. 40 non è corretto, dal momento che quello del prodotto in esame non rientra tra i settori incentivati. Inoltre, anche nell'ipotesi che il settore fosse incentivato, il governo della RPC ha sostenuto che le disposizioni della Decisione n. 40 non possono applicarsi a un settore che non figura tra quelli elencati nella Decisione n. 9 («Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale — 2011»).

(125)

I produttori esportatori inclusi nel campione rientrano nella categoria dei settori incentivati come indicato in precedenza (considerando 67-76), nonché in quella dei settori di nuova e alta tecnologia. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, inoltre, il settore delle fibre di vetro speciali e i suoi prodotti nonché i forni per la produzione di E-glass sono esplicitamente elencati nel capitolo XII, punto 6, della Decisione n. 9 (25). L'affermazione è quindi infondata.

Vantaggio

(126)

Si configura un vantaggio nella misura in cui i prestiti concessi da una pubblica amministrazione, o da enti privati su incarico o per ordine della pubblica amministrazione, sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato.

Necessità di basarsi su un criterio di riferimento

(127)

La Commissione ha cercato di verificare le valutazioni del rischio di credito effettuate dalle banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Pur operando in perdita, alcuni produttori esportatori avevano ottenuto prestiti dalle banche al tasso di riferimento, senza alcuna maggiorazione per rischi legati alla peggioramento della loro situazione finanziaria. La Commissione ha quindi motivo di dubitare che i prestiti concessi alle società del settore delle fibre di vetro a filamento siano stati basati su un'accurata valutazione del rischio e che i tassi d'interesse siano stati fissati solo dopo un siffatto esercizio.

(128)

Come spiegato in precedenza, poiché i prestiti erogati dalle banche cinesi risentono della forte ingerenza dell'amministrazione pubblica nel settore bancario e non rispecchiano i tassi che verrebbero praticati in un mercato bancario correttamente funzionante, è stato determinato un adeguato riferimento di mercato servendosi del metodo indicato di seguito. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione, per fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, ha utilizzato inoltre i dati disponibili.

(129)

Nel definire un adeguato riferimento per i prestiti denominati in renmimbi si è considerato ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato dei prestiti bancari distorto e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating di credito, si ritiene necessario non dare per scontata la solvibilità degli esportatori cinesi, ma applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni delle distorsioni del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria.

(130)

Lo stesso vale per i prestiti denominati in valuta estera. Come riferimento sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il PI da società con rating BB, con denominazioni pertinenti.

(131)

Come spiegato in precedenza, è stato chiesto sia al governo della RPC sia ai produttori esportatori che hanno collaborato di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulla maniera in cui i prestiti sono stati accordati ai produttori esportatori. Tali informazioni, tuttavia, non sono state fornite. In assenza di collaborazione e sulla base dei dati complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base si è ritenuto appropriato considerare che a tutte le aziende cinesi sarebbe accordato solo il grado più elevato delle obbligazioni aventi un basso rating creditizio (corrispondente al cosiddetto «Non-investment grade» o BB secondo Bloomberg) e aggiungere l'appropriato premio previsto per i titoli obbligazionari emessi da società con tale rating al tasso di prestito standard della People's Bank of China.

(132)

Per determinare il tasso d'interesse di riferimento per i prestiti concessi alle società incluse nel campione durante il PI è stato pertanto calcolato un premio per il rischio sulla base della differenza tra i tassi di interesse per le obbligazioni emesse da società con rating BB e per le obbligazioni emesse da società con rating AAA (rating creditizio dei titoli emessi dalla RPC), rilevati da Bloomberg. Il premio per il rischio è stato quindi aggiunto ai tassi sui prestiti della PBOC pubblicati per i titoli con rating BB, tenendo conto della durata dei prestiti.

(133)

Il vantaggio per i produttori esportatori è stato successivamente calcolato quale differenza tra gli interessi effettivamente pagati nel PI dalle società e gli interessi che sarebbero stati pagati se ai prestiti fosse stato applicato il tasso di interesse di riferimento. Tale vantaggio è stato quindi espresso quale percentuale del fatturato totale di ciascun produttore esportatore che ha collaborato.

(134)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere a parametri di riferimento per il calcolo del vantaggio, perché a suo avviso i prestiti sarebbero stati accordati a condizioni di mercato, senza conferimento di alcun vantaggio.

(135)

Come spiegato nei considerando 127-130, il mercato dei prestiti bancari nella RPC è sottoposto a distorsioni e la Commissione ritiene pertanto che il ricorso a un parametro di riferimento sia pienamente giustificato.

(136)

Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che la scelta della Commissione di questo particolare parametro non era sufficientemente motivata.

(137)

La Commissione ritiene che, nel definire un adeguato riferimento per i prestiti, sia ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato sottoposto a distorsioni e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating creditizi, si ritiene infatti necessario applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni delle distorsioni del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria.

d)   Conclusioni

(138)

Sulla base dei risultati emersi dall'inchiesta la Commissione conclude che il settore delle fibre di vetro a filamento nella RPC ha ottenuto prestiti agevolati durante il PI, sia da banche statali sia da banche private. Il finanziamento del settore delle fibre di vetro a filamento si configura come sovvenzione ai sensi del regolamento antisovvenzioni di base in quanto:

a)

un contributo finanziario è stato erogato da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

la pubblica amministrazione ha dato incarichi o ordini ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv);

c)

viene in tal modo conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

(139)

Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione è compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(140)

L'articolo 6, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base stabilisce che il vantaggio conferito dai prestiti agevolati va calcolato quale differenza tra l'importo degli interessi pagati dall'impresa e l'importo che essa avrebbe corrisposto nel caso di un prestito commerciale paragonabile effettivamente ottenibile sul mercato. Come illustrato, in assenza di qualsiasi valutazione significativa del rischio, la Commissione ha stabilito un valore di riferimento di mercato per prestiti commerciali paragonabili.

(141)

Il vantaggio è stato calcolato per il PI quale differenza tra gli interessi effettivamente pagati durante il PI e gli interessi che sarebbero stati pagati applicando il valore di riferimento.

(142)

Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che nel calcolare il vantaggio la Commissione aveva utilizzato il tasso di interesse sbagliato effettivamente pagato dalla società per un prestito. Tale obiezione è stata accolta e la Commissione ha riveduto il calcolo. La rettifica del calcolo non ha avuto tuttavia alcuna incidenza sul margine di sovvenzione riscontrato.

(143)

I margini di sovvenzione calcolati applicando tale metodologia per i produttori esportatori inclusi nel campione sono i seguenti:

Prestiti agevolati

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

6,3 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (26)

2,6 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

7,4 %

4.2.   Altri regimi di credito agevolato

(144)

Durante il PI i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nel quadro dei restanti regimi di credito agevolato di cui alla sezione C.3.

5.   Regimi di concessione di sovvenzioni

(145)

Durante il PI le società incluse nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nel quadro del regime «marchi famosi», del regime per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali e dei fondi per l'espansione verso l'estero delle industrie della provincia di Guangdong.

5.1.   Regimi di sovvenzioni e sussidi specifici

a)   Introduzione

(146)

Le società incluse nel campione hanno ottenuto sovvenzioni una tantum da varie autorità a livelli di governance differenti, con conseguente conferimento di un vantaggio durante il PI. Tali sovvenzioni sono considerate rientrare nei regimi di sovvenzioni citati nella denuncia che sosteneva che i produttori di fibre di vetro a filamento beneficiavano di sovvenzioni una tantum erogate dalle amministrazioni a livello provinciale e locale, le quali conferivano un vantaggio in quanto gli importi venivano riscossi senza contropartita adeguata.

(147)

La Commissione ha offerto al governo della RPC la possibilità di tenere consultazioni in merito a tali sovvenzioni specifiche.

(148)

Il governo della RPC si è opposto allo svolgimento di consultazioni sostenendo che ciò non sarebbe conforme all'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative in quanto tali consultazioni dovrebbero essere tenute prima dell'apertura dell'inchiesta e che esse avrebbero comportato un onere eccessivamente gravoso per le autorità cinesi che avrebbero dovuto verificare le informazioni relative a ogni singolo regime.

(149)

La maggior parte delle sovvenzioni in questione era di importo trascurabile. La Commissione non ha pertanto approfondito ulteriormente la questione.

(150)

La Commissione ha tuttavia preso in esame una specifica sovvenzione di importo relativamente elevato a favore della costruzione di dormitori per i dipendenti di un'impresa che era stata concessa a una delle società incluse nel campione e considerata legata ai regimi di sovvenzioni indicati nella denuncia.

b)   Conclusioni

(151)

Il carattere peculiare della sovvenzione sopracitata dimostra chiaramente che di essa non potevano fruire altre imprese e che era pertanto specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. Alla luce delle prove raccolte circa l'ottenimento di tale sovvenzione e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha giudicato che tale aiuto si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), nonché dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e che in tal modo è stato conferito un vantaggio al produttore esportatore in questione.

(152)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, la società che ha beneficiato della sovvenzione ha sostenuto che questa le è stata accordata per il rinnovo delle immobilizzazioni, da ammortizzare in 50 anni. Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere ripartita su un periodo di 50 anni e solo la quota di 1/50 corrispondente al vantaggio goduto durante il PI dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolo del margine di sovvenzione.

(153)

La società non ha fornito elementi di prova che dimostrino un ammortamento su un arco di 50 anni dell'investimento in immobilizzazioni, nella fattispecie un edificio a uso dormitorio per il personale. L'effettivo periodo di ammortamento delle immobilizzazioni di una società è di norma molto più breve, compreso tra i 10 e i 20 anni. Alla luce di questi elementi, il vantaggio derivante dalla sovvenzione è trascurabile e non dovrebbe pertanto essere compensato.

6.   Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

6.1.   Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera

a)   Introduzione

(154)

Il regime «due zero/tre metà» prevede per le imprese a partecipazione estera («FIE») una totale esenzione dell'imposta sul reddito delle società nei primi due anni e l'applicazione dell'aliquota del 12,5 % anziché del 25 % nei tre anni successivi.

b)   Base giuridica

(155)

La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 8 della legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito per le imprese a partecipazione estera e le imprese straniere («legge fiscale sulle FIE») e dall'articolo 72 delle disposizioni di esecuzione della stessa legge. Secondo il governo della RPC, il regime è stato abrogato in forza dell'articolo 57 della legge sull'imposta sul reddito delle imprese del 2008, con un periodo di transizione sino alla fine del 2012. La legge afferma quindi esplicitamente che tale regime prevedeva un vantaggio nell'anno fiscale 2012.

c)   Risultati dell'inchiesta

(156)

Il regime «due zero/tre metà» ha conferito vantaggi alle società nell'esercizio 2012, dopo il quale, secondo il governo della RPC, il regime è stato abrogato. Ad ogni modo, nessuna delle società incluse nel campione è una società a partecipazione estera che avrebbe potuto avvalersi di tale regime fiscale durante il PI.

d)   Conclusioni

(157)

Nessun contributo finanziario è stato ottenuto dalle società inserite nel campione nell'ambito di tale regime durante il PI. L'inchiesta ha inoltre stabilito che il regime è stato effettivamente abrogato dal governo della RPC.

6.2.   Imprese di nuova e alta tecnologia

a)   Introduzione

(158)

Questo regime permette alle società che possono dimostrare di rispettare determinati criteri per essere certificate come «Imprese di nuova e alta tecnologia» di pagare l'imposta sul reddito delle società applicando l'aliquota del 15 % anziché l'aliquota standard del 25 %.

b)   Base giuridica

(159)

La base giuridica di tale regime è costituita dall'articolo 28, paragrafo 2, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese del 2008, unitamente alle «Disposizioni amministrative per la definizione delle imprese di nuova e alta tecnologia» (Guo Ke Fa Huo [2008] n. 172), e dall'articolo 93 delle Disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese, unitamente alla Comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito da parte delle imprese di nuova e alta tecnologia (Guo Shui Han [2008] n. 985).

c)   Risultati dell'inchiesta

(160)

Il regime si applica alle imprese di nuova e alta tecnologia certificate come tali dal governo della RPC. Per poter beneficiare di tale regime le società devono detenere diritti di proprietà intellettuali indipendenti e soddisfare i criteri seguenti, esposti nella base giuridica e riassumibili come segue:

a)

i loro prodotti devono figurare tra i prodotti dei «settori ad alta tecnologia che beneficiano di un notevole sostegno dello Stato»;

b)

il totale delle spese per R&S deve ammontare al 3-6 % del fatturato totale delle vendite;

c)

gli introiti da prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare oltre il 60 % del fatturato totale delle vendite;

d)

il personale addetto a ricerca e sviluppo deve costituire il 10 % del totale dei dipendenti;

e)

devono essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti nelle «Disposizioni amministrative per la definizione delle imprese di nuova e alta tecnologia» del 2008.

(161)

Si è riscontrato che alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione si sono avvalsi di tale regime e hanno quindi versato un'imposta sul reddito applicando l'aliquota del 15 % anziché del 25 %. Tali società avevano chiesto di essere certificate come imprese di nuova e alta tecnologia e avevano ricevuto la comunicazione ufficiale di soddisfare i criteri previsti e avevano quindi diritto a redigere di conseguenza le proprie dichiarazioni dei redditi.

d)   Conclusioni

(162)

La Commissione ritiene che il regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

(163)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto è limitata alle società certificate come imprese di nuova e alta tecnologia e che soddisfano tutti i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. Ai produttori esportatori inclusi nel campione interessati è stata rilasciata tale certificazione per ottenere la quale non sono stati stabiliti criteri oggettivi dalla legislazione o dall'autorità responsabile.

(164)

Dopo la loro divulgazione, le conclusioni della Commissione sono state contestate dal governo della RPC il quale ha sostenuto che i criteri di ammissibilità erano oggettivi e si applicavano uniformemente a tutte le società della RPC e che pertanto il criterio di specificità non è soddisfatto.

(165)

La Commissione non accetta questa asserzione. Della sovvenzione possono beneficiare solo le imprese con caratteristiche specifiche (imprese di nuova e alta tecnologia) e non tutte le imprese e tutti i settori. L'ammissibilità al regime inoltre non è automatica, ma dipende dal rilascio di un certificato di impresa di nuova e alta tecnologia che viene emesso al termine di una procedura discrezionale dall'autorità competente. Pertanto, il regime è specifico per natura.

(166)

La Commissione ritiene pertanto che questa sovvenzione sia compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(167)

La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile quale differenza tra l'importo dell'imposta normalmente dovuto durante il PI e l'importo dell'imposta effettivamente versato durante il PI dalle società interessate.

Imprese di nuova e alta tecnologia

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

0,0 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (27)

1,3 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

0,8 %

6.3.   Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

a)   Introduzione

(168)

Il regime consente a un'impresa di beneficiare di crediti d'imposta all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale se un progetto è coerente con le politiche industriali del governo della RPC. È possibile applicare un credito d'imposta fino al 40 % del prezzo d'acquisto delle apparecchiature di fabbricazione nazionale all'aumento incrementale del debito fiscale dell'anno precedente.

b)   Base giuridica

(169)

La base giuridica di questo regime è costituita dalle misure provvisorie relative al credito d'imposta sul reddito d'impresa per investimenti in apparecchiature di fabbricazione nazionale destinate a progetti di ammodernamento tecnologico, del 1o luglio 1999, e dall'avviso n. 52 [2008] dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla cessazione dell'applicazione della politica di sgravio fiscale e di esenzione delle imposte sul reddito d'impresa a favore degli investimenti di un'impresa all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale, entrato in vigore il 1o gennaio 2008.

c)   Risultati dell'inchiesta

(170)

Il governo della RPC ha dichiarato che il regime è abrogato dal gennaio 2008, conformemente al suddetto avviso n. 52. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che una delle società incluse nel campione ha beneficiato di questo regime durante il PI.

d)   Conclusioni

(171)

Il regime si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia. Il regime conferisce un vantaggio ai beneficiari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, di importo pari al risparmio d'imposta. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il risparmio d'imposta è condizionato all'uso di beni nazionali anziché di importazione.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(172)

La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile quale differenza tra l'importo dell'imposta normalmente dovuto durante il PI e l'importo dell'imposta effettivamente versato durante il PI dalle società interessate.

(173)

L'aliquota di sovvenzione determinata per lo Jiangsu Changhai Group riguardo a tale sovvenzione durante il PI ammonta allo 0,2 %.

(174)

Dopo la divulgazione delle conclusioni un produttore esportatore ha affermato che non poteva beneficiare di alcun contributo finanziario nell'ambito del regime «Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese» in quanto non è un'impresa a partecipazione estera. La Commissione gli ha pertanto attribuito erroneamente un vantaggio nell'ambito di tale regime sulla base dei dati disponibili. Lo stesso produttore esportatore ha anche sostenuto di aver riscontrato errori di calcolo non significativi. Entrambe le obiezioni sono state accolte e il calcolo del margine di sovvenzione è stato riveduto di conseguenza.

6.4.   Altri regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

(175)

Sono stati presi in esame anche i crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo. Poiché gli importi in questione erano trascurabili, la Commissione non ha approfondito ulteriormente l'esame di tale regime.

(176)

Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti regimi di esenzione fiscale di cui alla sezione C.3.

7.   Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

7.1.   Esenzione dell'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate

a)   Introduzione

(177)

Questo regime prevede l'esenzione dell'IVA e dei dazi all'importazione a favore delle FIE o delle imprese cinesi che importano beni strumentali utilizzati nella loro produzione. Per beneficiare dell'esenzione, i beni strumentali non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti.

b)   Base giuridica

(178)

La base giuridica di tale regime è costituita da: circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa n. 37/1997); avviso del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinate misure sui dazi doganali preferenziali all'importazione; comunicazione n. 43 [2008] del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato; comunicazione n. 316/2006, del 22 febbraio 2006, della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti incentivati dallo Stato che ricevono finanziamenti nazionali o esteri; repertorio degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale, 2008.

c)   Risultati dell'inchiesta

(179)

Tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di questo regime.

d)   Conclusioni

(180)

Si ritiene che questo regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi alle imprese beneficiarie un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base perché la legislazione secondo la quale l'autorità concedente opera ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria B del Repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia o compresi nel Repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato.

(181)

Dopo la loro divulgazione, le conclusioni della Commissione sono state contestate dal governo della RPC il quale ha sostenuto che i criteri di ammissibilità erano oggettivi e si applicavano uniformemente a tutte le società della RPC e che pertanto il criterio di specificità non è soddisfatto. Il governo della RPC non ha tuttavia indicato specifiche disposizioni della legislazione che consentano di suffragare la sua affermazione e non ha fornito elementi di prova conclusivi che l'ammissibilità sia automatica.

(182)

Il governo della RPC e uno dei produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che la Commissione non può compensare eventuali sgravi dell'IVA di cui possano aver beneficiato le tre società incluse nel campione perché dal 2009 non si poteva più usufruire delle esenzioni dell'IVA concesse in passato. Pertanto, anche supponendo un periodo medio di ammortamento compreso tra 5 e 10 anni per le apparecchiature importate in questione, il presunto vantaggio scadrebbe prima dell'istituzione delle misure o è improbabile che continui nel corso dell'intero periodo di cinque anni delle misure.

(183)

La Commissione osserva che il periodo di ammortamento di alcune delle apparecchiature importate è molto più lungo di 10 anni e potrebbe durare fino a 15 o 20 anni in alcuni casi. Ad ogni modo la Commissione non intende compensare alcun vantaggio derivante da acquisti dopo il 2009 di apparecchiature importate. Il governo della RPC riconosce che le imprese potrebbero ancora beneficiare del regime «poco dopo» l'istituzione delle misure. L'obiezione è pertanto respinta.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(184)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non versato per le apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PI, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita delle apparecchiature applicando le normali procedure contabili dei produttori esportatori.

(185)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PI ammonta a:

Esenzione dell'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

0,5 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (28)

0,1 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

0,5 %

7.2.   Altri regimi di esenzione e di sgravio delle imposte indirette

(186)

Durante il PI, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti regimi di esenzione delle imposte indirette di cui alla sezione C.3.

8.   Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato

8.1.   Fornitura di materie prime, fornitura di energia elettrica, fornitura di acqua

(187)

Durante il PI non sono state riscontrate sovvenzioni correlate all'acquisto di materie prime, di acqua o di energia elettrica da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione.

8.2.   Concessione di diritti d'uso di terreni

a)   Introduzione

(188)

Le imprese non possono acquistare direttamente terreni nella RPC, ma possono unicamente comprare il diritto d'uso di un terreno dalle autorità locali.

b)   Base giuridica

(189)

La legge fondiaria della RPC stabilisce che il suolo appartiene collettivamente al popolo e non può essere oggetto di compravendita e illustra le condizioni alle quali i diritti d'uso di terreni possono essere ceduti alle imprese attraverso gare d'appalto, offerte o aste.

c)   Risultati dell'inchiesta

(190)

In teoria un sistema di aste permetterebbe al mercato di determinare il prezzo del diritto d'uso di uno specifico lotto di terreno e quindi il prezzo verrebbe stabilito autonomamente. Il governo della RPC ha dichiarato tuttavia di fissare in ogni caso le soglie minime di prezzo per ciascuna categoria di terreno (i terreni sono classificati in categorie che vanno da 1 a 15 secondo la qualità del lotto), al di sotto delle quali i prezzi dei diritti d'uso di terreni non possono scendere.

(191)

Il governo della RPC controlla inoltre l'offerta di terreni, limitando attraverso un sistema di quote la superficie fondiaria il cui diritto d'uso può essere ceduto a fini industriali o residenziali, per provincia e per anno.

(192)

Ad ogni modo per nessun acquisto di diritto d'uso di terreni effettuato dai produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha riscontrato prove dello svolgimento di un'asta che abbia stabilito autonomamente il prezzo del diritto d'uso di terreni. Il produttore esportatore ha indicato il prezzo di partenza e, essendo l'unico offerente, ha ottenuto l'aggiudicazione del diritto d'uso. Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato di non essere d'accordo con le osservazioni della Commissione secondo cui non esiste un mercato funzionante per la vendita dei diritti d'uso di terreni nella RPC, senza fornire tuttavia nuovi elementi a sostegno di tale tesi.

(193)

I risultati dell'inchiesta confermano che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC è poco chiara e non trasparente e che spesso le amministrazioni fissano arbitrariamente i prezzi. Le amministrazioni stabiliscono i prezzi applicando il Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale (29).

(194)

Anche dalle informazioni indipendenti disponibili pubblicamente si evince che i terreni nella RPC sono messi a disposizione a prezzi inferiori ai valori normali di mercato (30).

(195)

Di fatto le società incluse nel campione hanno pagato pertanto il prezzo stabilito dal governo della PRC. Il diritto d'uso di terreni viene concesso contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato se comparato ad un parametro di riferimento di mercato, come indicato nella successiva sezione e).

(196)

La politica fondiaria nella RPC è un tema trattato anche nel documento di lavoro dell'FMI, il quale conferma che l'assegnazione di diritti d'uso di terreni alle imprese cinesi non rispetta le condizioni di mercato (31).

d)   Conclusioni

(197)

La Commissione conclude che la concessione di diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società. Poiché l'inchiesta ha riscontrato che non esiste un reale mercato per la vendita dei diritti d'uso di terreni nella RPC, l'utilizzo di un parametro di riferimento esterno (cfr. la successiva sezione e)] dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dagli esportatori inclusi nel campione è inferiore al valore di mercato.

(198)

Tale sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto la Decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone alle amministrazioni pubbliche di provvedere a fornire terreni ai settori incentivati, tra i quali rientra il settore delle fibre di vetro a filamento come spiegato nei considerando da 67 a 82. L'articolo 18 della Decisione n. 40 afferma esplicitamente che i settori cosiddetti «limitati» non avranno accesso ai diritti d'uso di terreni.

e)   Calcolo del margine di sovvenzione

(199)

Il vantaggio è pari alla differenza tra il prezzo pagato per il diritto d'uso dei terreni e un opportuno parametro di riferimento esterno.

(200)

La Commissione considera Taiwan un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:

a)

il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica di Taiwan e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione;

b)

la vicinanza fisica della RPC e di Taiwan;

c)

l'elevato grado di infrastruttura industriale sia a Taiwan sia in molte province della RPC;

d)

le forti relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri tra Taiwan e la RPC;

e)

l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e a Taiwan;

f)

le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente parametro di riferimento a Taiwan e quelli nella RPC;

g)

le caratteristiche comuni di Taiwan e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale.

(201)

Dopo la divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha contestato il ricorso a Taiwan come riferimento, sostenendo che la densità di popolazione in tale paese è superiore di molte volte a quella della RPC, il che rende non comparabili la situazione e i prezzi dei terreni nei due paesi. La Commissione ritiene tuttavia che, per i numerosi motivi illustrati nel precedente considerando, il parametro di riferimento è stato selezionato in modo ragionevole.

(202)

Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha obiettato, dopo la divulgazione delle conclusioni, che il ricorso a Taiwan non era appropriato in considerazione delle condizioni economiche della specifica provincia in cui esso ha sede, senza suggerire tuttavia un'alternativa. Ha sostenuto inoltre che la vicinanza geografica tra la RPC e Taiwan non dovrebbe essere considerata un criterio valido per la scelta di questo particolare parametro di riferimento, ma non ne ha motivato la ragione. In assenza di proposte in merito a un riferimento alternativo, il ricorso a Taiwan è confermato.

(203)

Tenuti presenti tutti questi fattori la Commissione ha concluso che i prezzi dei diritti d'uso di terreni pagati nella RPC dai produttori esportatori inclusi nel campione se vigessero condizioni di mercato sarebbero molto simili ai prezzi dei terreni a Taiwan.

(204)

I prezzi medi dei terreni a Taiwan nel 2012, ottenuti dall'ufficio industriale del ministero degli Affari economici, sono stati rettificati per adeguarli agli anni precedenti tenendo conto dell'inflazione e della crescita del PIL, in modo da stabilire un prezzo fondiario di riferimento per ogni anno civile. Poiché i diritti d'uso di terreni hanno una validità di 50 anni e sono ammortizzati su tale arco di tempo, il vantaggio durante il PI è pari a 1/50 della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivamente pagato.

(205)

L'aliquota di sovvenzione determinata per la fornitura di terreni contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato è la seguente:

Uso di terreni contro un corrispettivo inferiore al valore adeguato

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

2,9 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (32)

1,6 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

1,6 %

9.   Conclusioni relative alle sovvenzioni

(206)

La Commissione ha calcolato gli importi delle sovvenzioni compensabili conformemente a quanto stabilito dal regolamento antisovvenzioni di base per le società sottoposte a inchiesta per ogni singolo regime e ha sommato tali importi per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il PI.

(207)

Per calcolare i margini di sovvenzione totali indicati più oltre, la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, pari al rapporto tra l'importo delle sovvenzioni e il fatturato complessivo della società. Tale percentuale è stata poi usata per calcolare le sovvenzioni assegnate alle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame durante il PI.

(208)

È stato quindi calcolato l'importo delle sovvenzioni per tonnellata di prodotto in esame esportato verso l'Unione durante il PI e sono stati calcolati i margini sotto indicati in percentuale del valore cif delle stesse esportazioni per tonnellata.

(209)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base, il margine di sovvenzione totale per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione va calcolato in base alla media totale ponderata dei margini di sovvenzione stabiliti per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, ad esclusione del gruppo al quale appartiene il produttore esportatore cui si applicano le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1.

Ragione sociale

Margine di sovvenzione

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (33)

5,8 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3 %

Altre società che hanno collaborato

10,2 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(210)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile veniva fabbricato da otto produttori dell'Unione che costituiscono la «industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(211)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stabilita come compresa tra 530 000 e 580 000 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione fornite dall'APFE. Come indicato nel considerando 17, è stato selezionato un campione di stabilimenti di produzione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 52 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(212)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia/richiesta di revisione nella quale erano indicati gli effettivi indicatori macroeconomici dei denunzianti/richiedenti, e tenuto conto del fatto che solo un numero molto limitato di produttori dell'Unione non faceva parte dei denunzianti/richiedenti, appare opportuno non divulgare gli effettivi indicatori macroeconomici aggregati relativi a tutti i produttori dell'Unione, dal momento che qualunque parte interessata avrebbe in tal caso la possibilità di individuare i dati mancanti relativi alle imprese non comprese tra i denunzianti/richiedenti.

(213)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha contestato il trattamento riservato e l'indicazione di forchette di valori per il totale dei consumi dell'Unione e gli altri dati sugli indicatori macroeconomici di pregiudizio.

(214)

Se riceve una richiesta, debitamente motivata, in tal senso, la Commissione ha l'obbligo di rispettare la riservatezza dei dati relativi ai produttori non denunzianti. La divulgazione di indicatori macroeconomici precisi consentirebbe di individuare i dati riservati di tali produttori e lederebbe i loro interessi. L'obiezione è pertanto respinta.

2.   Consumi dell'Unione

(215)

La Commissione ha stabilito i consumi dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti dall'APFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext).

(216)

I consumi dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione (in tonnellate)

 

2010

2011

2012

PI

Totale dei consumi dell'Unione

700 000 — 750 000

680 000 — 730 000

710 000 — 760 000

720 000 — 770 000

Indice (2010 = 100)

100

97

101

103

Fonte: dati forniti dall'APFE; Eurostat (Comext)

(217)

Tra il 2010 e il PI i consumi dell'Unione sono aumentati del 3 %.

(218)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un utilizzatore ha sostenuto che i consumi dell'Unione sono calati di quasi il 30 % nel 2009. In tale prospettiva, un aumento del 3 % dal 2010 non sarebbe significativo. La Commissione tuttavia non ha designato tale incremento come significativo, bensì ha osservato che i consumi sono aumentati nel corso del periodo in esame.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni

(219)

L'analisi che segue comprende le importazioni oggetto sia di dumping sia di sovvenzioni degli stessi produttori inclusi nel campione nella RPC durante il medesimo PI.

(220)

Il volume delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume (in tonnellate) delle importazioni e quota di mercato

 

2009

2010

2011

2012

PI

Volume delle importazioni (in tonnellate)

98 916

152 514

109 172

125 781

130 958

Indice (2010 = 100)

65

100

72

82

86

Indice (2009 = 100)

100

154

110

127

132

Quota di mercato

13 % — 18 %

19 % — 24 %

13 % — 18 %

15 % — 20 %

15 % — 20 %

Indice (2010 = 100)

87

100

73

81

83

Indice (2009 = 100)

100

115

84

93

97

Fonte: Eurostat (Comext)

(221)

Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 14 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato si è ridotta del 17 %. Il 2010 tuttavia non è un anno di riferimento adeguato e l'analisi dell'andamento delle importazioni è più completa se viene preso in considerazione anche l'anno precedente, il 2009, come risulta dalla tabella di cui sopra. Il 2010 è stato caratterizzato da un elevato accantonamento di scorte di prodotti in fibra di vetro a filamento cinesi da parte degli importatori dell'Unione prima dell'istituzione dei dazi provvisori nel settembre 2010. L'inchiesta ha rivelato infatti che durante i primi nove mesi del 2010 sono state importate dalla RPC quantità molto più consistenti di quelle usuali. Le importazioni dalla RPC ammontavano a circa 99 000 tonnellate nel 2009, mentre nel 2010 superavano le 152 000 tonnellate, per subire poi un brusco calo nel 2011 fino a scendere a circa 109 000 tonnellate. La tendenza mostra un netto aumento delle importazioni a partire dal 2009. Dal 2011 le importazioni cinesi sono aumentate del 20 % in termini di volume, con un recupero di 2 punti percentuali della quota di mercato.

(222)

Diverse parti hanno ribadito le loro affermazioni che le importazioni dalla RPC e la sua quota di mercato sono diminuite tra il 2010 e la fine del PI e che non è stato dimostrato pertanto nessun aumento significativo delle importazioni come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo antidumping e all'articolo 15, paragrafo 2, dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Inoltre il 2009 non sarebbe un anno di riferimento appropriato per i seguenti motivi: i) non vi è alcun fondamento giuridico nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base e il panel nel caso della controversia «Messico-tubi di acciaio» ha giudicato che «un'autorità inquirente non può considerare frazioni temporali di un periodo», ii) non vi sono prove dell'asserzione che le importazioni del 2010 sono state il risultato dell'accumulo di scorte e iii) i dati del 2009 non sono stati presi in considerazione per alcun altro aspetto della valutazione del pregiudizio, il che ha reso quindi la valutazione non obiettiva.

(223)

Per quanto riguarda la prima e la terza argomentazione, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base, ossia il diritto applicabile, non specificano quale periodo debba essere preso in considerazione ai fini dell'analisi delle tendenze. Non vi è pertanto alcun motivo per non prendere in considerazione l'anno 2009 per analizzare le tendenze delle importazioni dalla RPC. Ciò non rende l'analisi non obiettiva, ma al contrario la completa per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'Unione. Come spiegato nel considerando 219, il 2009 è stato preso in considerazione in aggiunta al periodo in esame solo per quanto riguarda gli specifici indicatori di pregiudizio connessi alle importazioni cinesi. Per gli altri indicatori di pregiudizio, non vi era alcuna ragione obiettiva per non prendere pienamente in considerazione tutti gli anni del periodo in esame.

(224)

Quanto alla seconda affermazione, l'accumulo di scorte è dimostrato molto chiaramente dai dati mensili relativi alle importazioni tratti dalla banca dati istituita conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base (cfr. grafico 1) (34). Prima dell'istituzione delle misure provvisorie, le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono notevolmente aumentate nel secondo e nel terzo trimestre del 2010 (per consumi entro la fine del 2010/inizio del 2011, a causa della limitata durata di conservazione). A ciò non ha corrisposto un analogo aumento dei consumi, il che dimostra che tali importazioni sono state effettuate allo scopo di accumulare scorte in previsione dell'istituzione delle misure. Il governo della RPC non ha fornito un'altra spiegazione per tale aumento e la Commissione può pertanto ragionevolmente ritenere che prima dell'istituzione delle misure provvisorie alla fine del 2010 si sia proceduto a un accantonamento di scorte. Ciò è ulteriormente attestato dal fatto che il livello delle importazioni mensili dalla RPC nel periodo tra le misure provvisorie e definitive (quarto trimestre del 2010 e primo trimestre del 2011) era molto basso. Quando le misure sono state ridotte nella fase definitiva (marzo 2011), il livello delle importazioni mensili è nuovamente risalito a un livello stabile.

Grafico 1

Importazioni del prodotto in esame dalla RPC (quantitativi mensili)

Image

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

3.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni

(225)

I prezzi delle importazioni cinesi (al netto dei dazi antidumping in vigore) hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

 

2010

2011

2012

PI

Prezzo cif medio (EUR/tonnellata)

911

877

892

834

Indice (2010 = 100)

100

96

98

92

Fonte: Eurostat (Comext)

(226)

I prezzi cif delle importazioni dalla RPC (al netto dei dazi antidumping in vigore) sono passati da 911 EUR/tonnellata a 834 EUR/tonnellata durante il periodo in esame, con una riduzione dell'8 % in tale periodo.

(227)

Il governo della RPC e un utilizzatore hanno sostenuto che un confronto tra i prezzi medi all'importazione è fuorviante in mancanza di un'analisi del mix di prodotti. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la maggior parte delle importazioni dalla RPC era costituita dal prodotto più economico, vale a dire filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings).

(228)

Contrariamente a quanto affermato, il mix di prodotti è stato pienamente preso in considerazione nell'analisi, perché la Commissione ha confrontato i prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi con quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per ciascun tipo di prodotto. Lo stesso approccio era stato seguito nell'inchiesta iniziale.

(229)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha chiesto di conoscere i prezzi delle importazioni cinesi per tipo di prodotto di cui alla tabella 3, considerato che i dati per tipo di prodotto sono stati utilizzati per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio.

(230)

Il prezzo medio delle importazioni cinesi della tabella 3 è utilizzato per dimostrare la tendenza durante il periodo in esame. L'utilizzo dei prezzi medi è appropriato per tale evidenziazione di tendenze. Ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio sono stati utilizzati dati per tipo di prodotto.

(231)

Allo scopo di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si è proceduto al confronto tra, da un lato, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, rettificati a livello franco fabbrica, e, dall'altro, la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione al primo acquirente indipendente dell'Unione, stabiliti su base cif e opportunamente rettificati per tenere conto dei dazi doganali, dei dazi antidumping e dei costi sostenuti dopo l'importazione. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per singole tipologie di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del prezzo medio ponderato franco fabbrica dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Per un importante esportatore cinese nell'Unione, il margine di sottoquotazione rilevato è risultato del 2 %, nonostante i dazi antidumping (e i dazi doganali) attualmente in vigore che sono stati aggiunti al prezzo all'importazione. La grande maggioranza delle altre importazioni è stata effettuata a livelli di prezzo comparabili ai prezzi dell'Unione.

(232)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore ha sostenuto che i valori cif di 3 NCP presentavano alcune imprecisioni.

(233)

L'obiezione era fondata e la Commissione ha rettificato i corrispondenti valori cif con una conseguente lieve modifica dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per questo produttore esportatore (cfr. considerando 440).

(234)

È stato sostenuto da varie parti che durante il PI non vi è stata alcuna significativa sottoquotazione dei prezzi. A loro parere, un margine di sottoquotazione del 2 % per un unico esportatore è quasi irrilevante e non può essere considerato significativo, facendo altresì riferimento alla prassi della Commissione di considerare le sottoquotazioni dei prezzi limitate o del 6 % prive di effetto sul livello generale dei prezzi nell'Unione in vista del limitato volume delle esportazioni.

(235)

Nonostante gli attuali dazi antidumping, i prezzi sono tuttora sottoquotati. Il riferimento alla prassi della Commissione è fuorviante. Nel caso del «carbonato di sodio denso» (35) si è considerato che la sottoquotazione dei prezzi del 6 % non avesse avuto praticamente alcun effetto sul livello generale dei prezzi a causa del limitato volume delle importazioni in combinazione con una quota di mercato dell'1,4 % del paese esportatore. La quota di mercato della RPC durante il PI invece è compresa tra il 15 % e il 20 %. Il procedimento relativo ad «alcuni sistemi di lettura ottica al laser» (36) riguardava una limitata sottoquotazione dei prezzi per le importazioni in questione, in considerazione i) del notevole aumento dei consumi dell'Unione (129 %) e ii) della natura del prodotto in esame, un prodotto non omogeneo con caratteristiche e differenze tecniche molto varie e soggetto a un rapido sviluppo tecnologico. Nelle inchieste in corso, il mercato del prodotto in esame è di natura completamente diversa e l'entità della sottoquotazione dei prezzi deve essere quindi considerata in tale particolare contesto di mercato. Il prodotto in esame è un prodotto di rinforzo di base omogeneo, in un mercato che è piuttosto stabile. Tale mercato è più sensibile alle differenze di prezzo e anche un piccolo differenziale di prezzo può avere un impatto considerevole sul mercato. Il fatto che non sia stata praticata una sottoquotazione rilevante pertanto non modifica le conclusioni della Commissione. Al contrario, questo elemento è stato pienamente preso in considerazione nella valutazione. Ad ogni modo, ciascun procedimento è valutato singolarmente e il quadro del pregiudizio è determinato da numerosi indicatori senza che nessuno di essi abbia un'importanza decisiva.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(236)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione di tale industria nel periodo in esame.

(237)

Come già indicato nei considerando da 17 a 25, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(238)

Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti nella denuncia e nella richiesta di riesame, nonché nelle successive comunicazioni e ha proceduto, ove possibile, a confronti incrociati con le statistiche. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(239)

Gli indicatori macroeconomici presi in considerazione sono: produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dei margini di dumping e di sovvenzione e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e sovvenzioni.

(240)

Gli indicatori microeconomici presi in considerazione sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

5.   Indicatori macroeconomici

5.1.   Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

(241)

Una variazione della produzione annua è tipica dell'industria dell'Unione dato che i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni, il che determina un volume di produzione più elevato per la costituzione di scorte nell'anno che precede la ricostruzione e un volume di produzione inferiore nell'anno in cui è effettuata la ricostruzione. Nell'anno in cui un forno è arrestato per la ricostruzione anche la capacità produttiva risulta inferiore.

(242)

Ciò premesso, la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e il tasso di utilizzo degli impianti hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

 

2010

2011

2012

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

560 000 — 610 000

580 000 — 630 000

510 000 — 560 000

530 000 — 580 000

Indice

100

103

92

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

670 000 — 720 000

680 000 — 730 000

650 000 — 700 000

640 000 — 690 000

Indice

100

101

97

96

Tasso di utilizzo degli impianti

84 %

86 %

81 %

84 %

Indice

100

102

95

99

Fonte: dati forniti dall'APFE

(243)

A fronte di un aumento (del 3 %) dei consumi dell'Unione, la produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile è diminuita tra il 2010 e il PI del 5 %. Anche la capacità produttiva ha subito una diminuzione tra il 2010 e il PI, dell'ordine del 4 %. Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame, ad eccezione di una flessione nel 2012.

(244)

Tra il 2011 e il 2012 si osserva un calo della produzione di 11 punti percentuali e una flessione della capacità produttiva di 4 punti percentuali quale risultato della ristrutturazione dell'industria dell'Unione e della chiusura di alcuni stabilimenti. Il produttore di fibra di vetro a filamento Ahlstrom ha cessato la produzione alla fine del 2011 e lo stabilimento di Vado Ligure della Owens Corning è stato chiuso nel 2012, in quanto non in grado di far fronte alle importazioni in dumping. L'industria dell'Unione ritiene tuttavia che una volta completata la ristrutturazione e dopo che saranno ripristinate condizioni di concorrenza leale, essa potrà rimanere un settore vitale, il che spiega perché l'industria dell'Unione investa ancora nella ricostruzione dei forni esistenti.

(245)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha fatto riferimento a un ciclo di vita dei forni più breve della media e pertanto che gli investimenti e/o l'uso dei forni dei produttori dell'Unione presentano notevoli inefficienze.

(246)

È stato dimostrato che le decisioni di ricostruzione dei forni da parte dell'industria dell'Unione sono adottate sulla base di considerazioni in materia di efficienza energetica e di produzione. Non vi sono elementi per ritenere che il ciclo di vita dei forni considerato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non sia conforme ai principi delle buone prassi del settore e alle esigenze del mix di prodotti.

(247)

Varie parti hanno sostenuto che è necessario prendere in considerazione in modo specifico un periodo di tempo più lungo di quello dal 2010 al PI a causa dei costi di ricostruzione dei forni, con conseguenze per tutti gli indicatori macro e microeconomici. Il governo della RPC ha dichiarato che non sono stati forniti dati o informazioni sugli anni in cui i produttori dell'Unione hanno proceduto alla ricostruzione dei forni.

(248)

La ricostruzione dei forni, connaturata al settore ed effettuata periodicamente, è essenziale per garantire la continuità delle attività e il mantenimento dei livelli di capacità produttiva. Gli investimenti in R&S effettuati sono direttamente legati alla capacità operativa e allo sviluppo di prodotti su misura per rispondere alle esigenze dei clienti. Tali investimenti non sono pertanto eccezionali per il periodo in esame. Qualunque sia l'arco temporale considerato, le riparazioni o la ricostruzione dei forni avranno sempre un'incidenza sul volume della produzione. Le informazioni specifiche alle società circa il momento in cui hanno proceduto alla ricostruzione di forni sono considerate riservate.

(249)

Un utilizzatore ha sostenuto inoltre che l'industria dell'Unione è stata in grado di evitare qualsiasi effetto pregiudizievole (delle importazioni oggetto di sovvenzioni e di dumping) dato che il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto alquanto stabile nel periodo compreso tra il 2010 e la fine del PI.

(250)

La fabbricazione del prodotto simile è un processo continuo, che non può essere adeguata alle oscillazioni a breve termine della domanda. Il fatto che il tasso di utilizzo degli impianti sia rimasto alquanto stabile deve essere visto alla luce di una tendenza alla diminuzione della capacità produttiva. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(251)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero e sul mercato vincolato dell'Unione nonché le rispettive quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2010

2011

2012

PI

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione — Mercato libero (in tonnellate)

420 000 — 470 000

390 000 — 440 000

400 000 — 450 000

420 000 — 470 000

Indice

100

94

96

99

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero

58 % — 63 %

56 % — 61 %

55 % — 60 %

56 % — 61 %

Indice

100

96

95

97

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione — Mercato vincolato (in tonnellate)

20 000 — 70 000

30 000 — 80 000

30 000 — 80 000

30 000 — 80 000

Indice

100

114

123

121

Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato

4 % — 9 %

5 % — 10 %

5 % — 10 %

5 % — 10 %

Indice

100

117

122

118

Fonte: dati forniti dall'APFE

(252)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento sul mercato libero (ossia ad acquirenti indipendenti) è leggermente diminuito dell'1 %. A fronte di una crescita dei consumi del 3 % nell'Unione, ciò ha rappresentato tuttavia una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione dal 58 %-63 % nel 2010 al 56 %-61 % durante il PI. La riduzione del volume delle vendite nel 2011 è conseguenza dell'accumularsi delle scorte importate dalla RPC nel 2010, che sono gradualmente arrivate sul mercato nel 2011.

(253)

Durante il periodo in esame, le vendite sul mercato vincolato dell'industria dell'Unione hanno rappresentato una quota tra l'11 % e il 14 % del totale delle vendite (mercato libero e vincolato) dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Le vendite sul mercato vincolato, che presentavano una tendenza all'aumento tra il 2010 e il 2012, si sono successivamente stabilizzate nel PI. Se considerato in valori assoluti, l'aumento delle vendite sul mercato vincolato tra il 2010 e il 2011 è limitato.

5.3.   Occupazione e produttività

(254)

L'occupazione e la produttività dell'Unione hanno fatto registrare il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2010

2011

2012

PI

Numero di addetti

3 450 — 3 950

3 350 — 3 850

3 200 — 3 700

3 000 — 3 500

Indice

100

97

95

89

Produttività (unità/addetto)

153

163

150

164

Indice

100

106

98

107

Fonte: dati forniti dall'APFE

(255)

Dall'andamento dei livelli occupazionali dei produttori UE si evince che l'industria dell'Unione ha cercato di razionalizzare la produzione nel corso del periodo in esame, con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione. Nel periodo in esame il numero di addetti è infatti calato dell'11 %.

(256)

L'effetto combinato nello stesso periodo della modifica del numero di addetti e del volume della produzione ha determinato un aumento della produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, del 7 % tra il 2010 e il PI.

5.4.   Crescita

(257)

Come indicato nel considerando 217, i consumi dell'Unione sono aumentati nel periodo in esame del 3 %. Date le numerose applicazioni del prodotto simile, l'industria dell'Unione e gli utilizzatori si attendono che questa tendenza alla crescita continui nel prossimo futuro.

5.5.   Entità dei margini di dumping e di sovvenzione e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e sovvenzioni

(258)

L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping dalla RPC fino al 2011, anno in cui sono stati istituiti dazi. L'istituzione di dazi per le importazioni dalla RPC era diretta a garantire all'industria dell'Unione di competere in modo leale e in condizioni di parità con queste importazioni e di superare le conseguenze del pregiudizio subito.

(259)

Ciò tuttavia non è avvenuto: l'industria dell'Unione opera di nuovo in perdita e ha continuato a perdere quote di mercato, sebbene i consumi nell'Unione siano aumentati. Le importazioni dalla RPC a prezzi molto bassi sono continuate, guadagnando quote di mercato. La quota di mercato delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta superava di 3 punti percentuali il livello anteriore all'istituzione dei dazi (37). L'industria dell'Unione ha ristrutturato e chiuso alcuni impianti (cfr. considerando 244). È evidente che non sono state superate le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping.

(260)

Data l'entità del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC e considerati gli attuali margini di dumping (9,6 % e 29,7 %) (38), l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione può essere considerata rilevante.

(261)

Essendo questa la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame, il superamento delle conseguenze di precedenti sovvenzioni non è oggetto di valutazione.

6.   Indicatori microeconomici

6.1.   Prezzi

(262)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita sul mercato libero e sul mercato vincolato nell'Unione

 

2010

2011

2012

PI

MEDIA dei prezzi unitari di vendita franco fabbrica sul mercato libero nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 061

1 144

1 070

1 035

Indice (2010 = 100)

100

108

101

98

MEDIA dei prezzi unitari di vendita franco fabbrica sul mercato vincolato nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 006

1 031

1 027

989

Indice (2010 = 100)

100

103

102

98

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(263)

I prezzi unitari di vendita sul mercato libero sono diminuiti del 2 % nel periodo in esame. Poiché i dazi provvisori sono entrati in vigore nel settembre 2010, l'industria dell'Unione ha potuto aumentare i prezzi nel 2011. Dal 2011 i prezzi unitari di vendita sono tuttavia calati del 10 %.

(264)

Per quanto riguarda i prezzi di vendita unitari sul mercato vincolato (ossia i prezzi di trasferimento), questi hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi unitari di vendita sul mercato libero, con un aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato nel 2011 cui ha fatto seguito una flessione del 4 %.

6.2.   Costo unitario medio di produzione

(265)

Il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 8

Costo unitario di produzione

 

2010

2011

2012

PI

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

964

990

1 032

976

Indice (2010 = 100)

100

103

107

101

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(266)

Il costo unitario medio di produzione, aumentato tra il 2010 e il 2012, è diminuito nuovamente dopo il 2012, fin quasi a raggiungere il livello del 2010. Il picco registrato nel 2012 è da attribuire alla particolare situazione degli investimenti di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Nell'intero periodo in esame, il costo unitario medio di produzione è aumentato solo dell'1 %.

(267)

Vari utilizzatori hanno sostenuto che la situazione di una particolare società non dovrebbe giustificare conclusioni generali. La conclusione relativa al costo unitario di produzione è stata che esso è alquanto stabile. Il picco del 2012 non ha modificato le conclusioni generali.

(268)

Il costo unitario di produzione è basato sul volume di produzione globale dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il prezzo unitario di vendita della tabella 7 è calcolato sulla base delle vendite ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Di conseguenza, i due indicatori hanno una base differente e non sono direttamente comparabili.

(269)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive la CCCLA ha sostenuto che è indispensabile che la Commissione disponga di dati comparabili sufficienti per valutare se la variazione dei costi di produzione potrebbe spiegare la leggera diminuzione dei prezzi di vendita dell'Unione.

(270)

Questi due indicatori hanno una base differente e se i dati assoluti non sono direttamente comparabili, le tendenze al contrario lo sono.

6.3.   Costi del lavoro

(271)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

 

2010

2011

2012

PI

Salario medio per addetto (EUR)

40 518

41 590

42 310

42 917

Indice (2010 = 100)

100

103

104

106

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(272)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per addetto ha registrato una graduale tendenza al rialzo (+ 6 %), in linea con l'indice del costo del lavoro dei paesi in cui hanno sede i produttori inclusi nel campione (39).

6.4.   Scorte

(273)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2010

2011

2012

PI

Scorte finali (in tonnellate)

18 539

46 585

50 198

52 805

Indice (2010 = 100)

100

251

271

285

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(274)

Le scorte finali sono prima aumentate notevolmente nel 2011 per poi continuare ad aumentare nel periodo in esame.

(275)

Il governo della RPC ha sostenuto che la variazione delle scorte risultante dai dati forniti dall'APFE evidenziava vendite non riportate e non indicava un pregiudizio rispetto alle importazioni cinesi.

(276)

L'argomentazione deve essere respinta. La Commissione ha proceduto all'analisi degli indicatori microeconomici, quali i livelli delle scorte, sulla base dei dati effettivi forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Dall'inchiesta sui produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono emerse vendite non riportate.

(277)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un utilizzatore ha affermato che il 2010 non è un anno di riferimento adeguato in quanto i livelli delle scorte erano insolitamente bassi rispetto al periodo dal 2006 all'ottobre 2009 (il PI dell'inchiesta antidumping iniziale).

(278)

L'obiezione è respinta in quanto i soggetti inclusi nel campione per le inchieste in corso sono differenti da quelli del campione dell'inchiesta precedente e quindi i dati non sono comparabili. La Commissione ha circoscritto la sua analisi al periodo in esame, in particolare per quanto riguarda i dati microeconomici, e non dispone di dati circa i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo precedente al periodo in esame. Il governo della RPC ha dichiarato che i livelli delle scorte nel 2011 sono più alti anche in considerazione di una diminuzione del 3 % dei consumi dell'Unione in tale anno. Tale elemento non ha tuttavia alcuna incidenza sulla tendenza durante il periodo in esame.

6.5.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(279)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2010

2011

2012

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

3 %

2 %

-6 %

-4 %

Indice (2010 = 100)

100

66

-200

-134

Flusso di cassa (in EUR)

32 847 910

10 978 839

-1 297 704

14 660 203

Indice (2010 = 100)

100

33

-4

45

Investimenti (in EUR)

7 729 022

9 721 478

30 738 820

32 511 238

Indice (2010 = 100)

100

126

398

421

Utile sul capitale investito

2 %

2 %

-4 %

-3 %

Indice (2010 = 100)

100

69

-184

-137

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(280)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale rispetto al fatturato delle stesse vendite. Durante il periodo in esame la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è notevolmente diminuita, dal 3 % a -4 %.

(281)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è diminuito notevolmente nel periodo in esame (-55 %).

(282)

Il livello degli investimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato una tendenza all'aumento nello stesso periodo. L'aumento è stato più significativo nel 2012 e durante il PI. Gli elevati costi di investimento sono legati alla ricostruzione dei forni: in questo settore ad alta intensità di capitale, i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni e i relativi costi possono variare tra gli 8 e i 13 milioni di EUR (il ricorso a una forchetta di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Tra gli investimenti figurano anche rilevanti costi per investimenti strutturali connessi al consumo di leghe nelle filiere e le periodiche ricostruzioni.

(283)

L'utile sul capitale investito, che corrisponde all'utile espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha chiaramente seguito la tendenza negativa della redditività. La contrazione dell'utile sul capitale investito è un chiaro segnale del deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(284)

La fragile situazione finanziaria sopra menzionata si è creata malgrado l'aumento dei consumi durante il periodo in esame, come descritto nel considerando 217, e nonostante gli sforzi dell'industria dell'Unione per razionalizzare i costi di produzione (cfr. considerando 244 e 337).

(285)

Dalle inchieste non è emerso che i produttori dell'Unione inclusi nel campione abbiano avuto gravi problemi a reperire capitali.

(286)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno osservato che i livelli degli investimenti sono risultati elevati per il 2012 e il PI e hanno ipotizzato che questi alti costi di investimento potrebbero essere il motivo per cui l'industria dell'Unione era in perdita nel PI. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la diminuita redditività è direttamente in relazione con l'aumento dei costi di produzione e le perdite di produzione derivanti dalla ricostruzione dei forni.

(287)

In primo luogo, i 32 milioni di EUR di investimenti durante il PI dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 si sovrappongono in parte ai 30 milioni di EUR del 2012. In secondo luogo, gli investimenti realizzati in tali periodi erano indispensabili per la ricostruzione dei forni; essi si ripetono periodicamente e sono considerati rientrare nel normale andamento delle attività come indicato ai considerando 241-250. In terzo luogo, il livello degli investimenti ha avuto un'incidenza sui risultati dell'industria dell'Unione perché genera costi aggiuntivi. Gli effetti principali degli investimenti si riflettono tuttavia nello stato patrimoniale e non nel conto profitti e perdite, mostrando i costi di ammortamento standard periodici, e non possono spiegare di per sé la situazione di perdita. Quanto all'affermazione del governo della RPC, le ricostruzioni dei forni sono accuratamente pianificate in anticipo. La continuità delle forniture ai clienti è garantita dalla creazione di riserve di sicurezza. L'impatto di tali investimenti sui costi e sui risultati dell'azienda è ripartito su diversi anni.

(288)

Alcune parti interessate hanno affermato inoltre che i) i più elevati costi di investimento si riflettono nel più basso valore dell'utile sul capitale investito per il 2012 e il PI (dato che alcuni degli investimenti non producono utili immediati) e che ii) non è logico prendere in considerazione un periodo di due anni caratterizzato da ingenti investimenti e concludere su tale base che l'industria dell'Unione ha subito un deterioramento.

(289)

Gli investimenti per i forni non sono eccezionali per il periodo in esame. Dall'inchiesta è emerso che dal 2004 l'industria dell'Unione effettua investimenti per i forni quasi ogni anno. A prescindere quindi dal periodo di tempo considerato, il volume della produzione e l'utile sul capitale investito risentiranno sempre degli effetti delle riparazioni o della ricostruzione dei forni. Il deterioramento della redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione indica che essi non erano in grado di praticare prezzi per il prodotto simile tali da consentire gli investimenti indispensabili per la continuazione delle attività.

(290)

Il governo della RPC ha affermato che un'impresa utilizza dapprima i fondi disponibili prima di ricorrere a prestiti e che, di conseguenza, è normale che il flusso di cassa abbia subito un deterioramento allorché i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno proceduto a forti investimenti nel 2012 e nel PI. Ha sostenuto inoltre che un settore in perdita non avrebbe potuto investire tanto quanto hanno fatto le società incluse nel campione.

(291)

Quello della fibra di vetro a filamento è un settore globale con meccanismi di finanziamento che vanno al di là delle competenze finanziarie dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La situazione degli investimenti non ha necessariamente un impatto sul flusso di cassa. Tali argomentazioni sono pertanto respinte.

7.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(292)

I risultati delle inchieste confermano che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(293)

L'istituzione di misure antidumping ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi nel 2011. Contemporaneamente essa si è sforzata di accrescere l'efficienza e la produttività. Benché i consumi nell'Unione registrassero una tendenza all'aumento, l'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta, per mantenere la propria quota di mercato, che abbassare nuovamente i propri prezzi unitari di vendita a partire dal 2012.

(294)

Dall'analisi della sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando 231) e della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione (cfr. considerando 263) emerge chiaramente che questi ultimi hanno cercato di competere a livello di prezzi con le importazioni cinesi e hanno eliminato il differenziale di prezzo. Ciò ha tuttavia comportato un rilevante deterioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, che dal 2012 registra perdite. A breve e a medio termine questa situazione non è sostenibile.

(295)

Anche altri indicatori, come la produzione, la capacità produttiva, l'occupazione, le scorte e il flusso di cassa, hanno registrato un andamento negativo, persino dopo l'istituzione di misure nei confronti della RPC.

(296)

I risultati di entrambe le inchieste confermano anche che il mutamento della situazione che ha giustificato l'avvio del riesame intermedio parziale delle misure antidumping, ossia la ristrutturazione e la chiusura di alcuni stabilimenti dell'Unione, come illustrato nel considerando 244, è significativo e duraturo. Dopo la chiusura, un impianto è interamente smantellato. La costruzione di un nuovo forno richiede inoltre notevoli investimenti in termini di tempo e di capitale e non può essere realizzata a breve termine. I tempi necessari per la creazione di un nuovo impianto comprensivo di forni e i costi che ciò implica non devono pertanto essere sottovalutati. La ristrutturazione e la chiusura di alcuni stabilimenti possono quindi essere considerate significative e durature.

(297)

Varie parti hanno sostenuto che la mancanza di pregiudizio era palese. Le varie argomentazioni vengono analizzate nei considerando che seguono.

(298)

La CCCLA ha affermato che uno dei produttori dell'Unione, 3B Fibreglass, è stato acquisito nel 2012 dal gruppo Binani e che le prestazioni complessive dell'industria dell'Unione devono essere necessariamente buone perché altrimenti nessun operatore economico investirebbe in un'attività in perdita. La CCCLA ha citato anche la relazione finanziaria annuale di Braj Binani del 2013 secondo la quale «i risultati complessivi delle due unità di produzione in Belgio e in Norvegia sono considerati buoni». La CCCLA ha affermato inoltre che il fatturato di due produttori dell'Unione è aumentato tra il 2010 e il PI e che è pertanto evidente che l'industria dell'Unione non subisce alcun pregiudizio.

(299)

Il gruppo indiano Binani ha effettivamente acquisito 3B Fibreglass nel 2012. Tuttavia, a prescindere dalle motivazioni commerciali del gruppo Binani, la Commissione rinvia alle sue conclusioni dell'inchiesta secondo le quali l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato e redditività. La citazione, presentata avulsa dal contesto, va letta per intero come segue: «I risultati complessivi delle due unità di produzione in Belgio e in Norvegia sono considerati buoni e la capacità produttiva è stata limitata in parte a fronte della diminuzione della domanda del mercato. L'evoluzione della produzione verso livelli normali di efficienza è proseguita, ma la realizzazione media è bassa a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi asiatici.»

(300)

L'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio perché due produttori dell'Unione registravano un aumento del fatturato tra il 2010 e il PI è fuorviante e non è corretta. La CCCLA si è basata per la sua analisi sul fatturato espresso in chilogrammi. Non è tuttavia corretto trarre conclusioni soltanto sulla base di quantitativi di vendita più elevati, senza tener conto del livello dei prezzi di tali vendite e quindi dell'incidenza sulla redditività dell'impresa.

(301)

Il governo della RPC ha sostenuto che il fatto che i membri dell'APFE stiano investendo per aumentare la capacità produttiva all'interno e all'esterno dell'Unione (ad esempio, RPC, Russia, India e Tunisia) testimonia chiaramente l'assenza di pregiudizio.

(302)

La presente inchiesta sul pregiudizio è connessa ai risultati dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Come risulta dalla tabella 4, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione, che ha registrato un leggero incremento dell'1 % nel 2011, è diminuita successivamente di 5 punti percentuali verso la fine del PI. Non vi è pertanto alcun aumento di capacità nell'Unione. Tuttavia, dato che tra i produttori di fibre di vetro a filamento sono numerose le società multinazionali, non sorprende che queste imprese investano anche al di fuori dell'Unione quando se ne presenti l'occasione. Gli investimenti in capacità aggiuntiva al di fuori dell'Unione sono diretti a soddisfare le esigenze dei mercati emergenti, in vista di conseguire utili. La creazione di stabilimenti in queste regioni risponde inoltre all'esigenza di una maggiore vicinanza a tali clienti. La decisione circa l'apertura o meno di uno stabilimento al di fuori dell'Unione esula comunque completamente dal fatto che i produttori dell'Unione stanno subendo un pregiudizio. Argomentazioni simili sui rilevanti investimenti effettuati dall'industria dell'Unione sono trattate nella sezione dedicata al pregiudizio autocagionato.

(303)

Numerose parti hanno sostenuto che non vi è pregiudizio alla luce del fatto che alcuni produttori dell'Unione hanno annunciato l'aumento dei prezzi del prodotto simile a partire dal gennaio 2014 al fine di compensare il continuo rincaro dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti.

(304)

In primo luogo, i livelli dei prezzi nel 2014 si riferiscono a eventi successivi al PI. In secondo luogo, l'industria dell'Unione sta assorbendo nel corso degli ultimi anni la maggior parte di tali aumenti dei prezzi attraverso guadagni di produttività. Arriva tuttavia il momento in cui diventa molto più difficile conseguire ulteriori aumenti di produttività nel breve periodo. Poiché durante il PI l'industria dell'Unione ha registrato perdite e l'assorbimento di questi aumenti di prezzo non è più possibile, a un certo punto diviene inevitabile che tali rincari siano trasferiti sui clienti con il rischio di perdere ulteriori quote di mercato. Per questi motivi le obiezioni sono state respinte.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(305)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento antisovvenzioni di base, si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC abbiano recato all'industria dell'Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave.

(306)

Sono stati altresì esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto recare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

1.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni

(307)

Le inchieste hanno dimostrato che, nonostante le misure antidumping istituite, le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC sono aumentate (+ 32 %) in termini di volume durante il periodo in esame, adottando come anno di riferimento il 2009. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato della RPC dal 13 %-18 % nel 2009 al 15 %-20 % alla fine del PI.

(308)

Contemporaneamente, nonostante l'aumento dei consumi, l'industria dell'Unione ha visto diminuire di 3 punti percentuali la propria quota di mercato durante il periodo in esame.

(309)

I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, diminuiti dell'8 % tra il 2010 e il PI, sono rimasti più bassi di quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo.

(310)

L'industria dell'Unione era ancora in attivo nel 2010 e nel 2011 e ha cominciato a registrare perdite solo successivamente, in coincidenza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC. Anche dopo aver ridotto i prezzi di vendita, l'industria dell'Unione non è riuscita a mantenere la sua quota di mercato. Tale ribasso dei prezzi si è ripercosso sulla redditività, determinando una situazione di perdita.

(311)

Alla luce di quanto precede si è concluso che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC ha avuto, unitamente all'aumento in termini di volume, un impatto notevolmente negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, determinando in grande misura il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(312)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcune parti hanno sostenuto che l'analisi non dimostra che le importazioni cinesi abbiano causato la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione e l'esistenza di un pregiudizio e che nella sua analisi la Commissione si basa unicamente su coincidenze temporali. Le parti hanno fatto riferimento alla relazione del panel in merito agli apparecchi di controllo a raggi X: «Il panel riconosce che una correlazione globale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio dell'industria nazionale potrebbe essere compatibile con l'esistenza di un nesso di causalità. Tuttavia, una siffatta analisi di coincidenza non risolve la questione del nesso di causalità; nesso di causalità e correlazione sono due concetti distinti. Nella fattispecie, […], la questione del nesso di causalità non è risolta da tale constatazione generale di coincidenza» (40).

(313)

Le conclusioni sono basate sull'analisi di una vasta gamma di indicatori. Come indicato nella sezione D, l'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni comprendeva una valutazione di tutti gli indici e i dati economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione. Molti indicatori hanno evidenziato una situazione pregiudizievole. In tale situazione l'abbassamento dei prezzi da parte dell'industria dell'Unione è diretta unicamente a mantenere la propria quota di mercato o perlomeno a evitare di vederla ridursi ulteriormente, di fronte alla concorrenza a livello dei prezzi. Dopo l'istituzione delle misure iniziali l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi nel 2011, ma negli anni successivi li ha dovuti abbassare, mentre i costi di produzione non sono diminuiti. Come descritto nei considerando da 320 a 335, le esportazioni dai paesi terzi sono state principalmente effettuate a prezzi elevati nel corso di tutto il periodo in esame e la quota di mercato dei paesi terzi è rimasta piuttosto stabile e si è persino ridotta a partire dal 2011. L'industria dell'Unione pertanto non ha abbassato i suoi prezzi a causa delle importazioni dai paesi terzi, ma a causa dei prezzi bassi delle importazioni oggetto di sovvenzioni e di dumping dalla RPC. Dal 2011 solo le importazioni dalla RPC sono aumentate in modo significativo, soltanto le importazioni dalla RPC hanno sottratto quote di mercato all'industria dell'Unione e soltanto i prezzi delle importazioni dalla RPC sono calati. Date queste premesse la Commissione conclude che la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione e il pregiudizio subito sono stati causati dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC. Altri fattori suscettibili di interrompere questo nesso di causalità sono analizzati di seguito.

(314)

La CCCLA e il governo della RPC hanno negato l'esistenza di una depressione o compressione dei prezzi in quanto «la diminuzione dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione non è significativa, avendo raggiunto un picco solo del 2 % durante il periodo in esame». Varie parti hanno anche sostenuto che un calo dell'1 % delle vendite dell'Unione, un aumento del 2 % della quota di mercato delle importazioni dall'RPC e una diminuzione del 3 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione non giustificano le drastiche misure proposte.

(315)

La Commissione ribadisce quanto affermato in precedenza, ossia che dopo l'istituzione dei dazi provvisori nel settembre 2010 l'industria dell'Unione ha potuto aumentare i prezzi nel 2011. Dal 2011 i prezzi unitari di vendita sono tuttavia calati del 10 %. È pertanto evidente un calo significativo dei prezzi di vendita. Nonostante le misure antidumping in vigore l'industria dell'Unione ha continuato a registrare una flessione del volume delle vendite, dei prezzi e della quota di mercato, mentre contemporaneamente le importazioni cinesi sono cresciute in termini di volume delle vendite e di quota di mercato fino a raggiungere un livello significativamente più elevato rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Di norma, una volta istituite misure appropriate, l'industria dell'Unione dovrebbe riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni. Ciò evidentemente non si è verificato. Nonostante alcuni segnali di ripresa immediatamente dopo l'istituzione delle misure, la situazione dell'industria dell'Unione si è ulteriormente deteriorata nel corso del periodo in esame.

(316)

Un importatore indipendente ha dichiarato che non era necessario che i produttori dell'Unione riducessero i prezzi nella misura in cui lo hanno fatto, dal momento che nel mercato dell'Unione la domanda è superiore all'offerta. Il governo della RPC ha sostenuto che il calo dei prezzi di vendita dell'Unione nonché la diminuzione dei prezzi delle importazioni dalla Cina non possono essere considerati in maniera avulsa dall'evoluzione dei prezzi a livello mondiale del prodotto in esame e sono in linea con il normale andamento del mercato. Il governo della RPC ha affermato inoltre che la Commissione non ha verificato se il mercato avrebbe consentito aumenti di prezzo nel 2011 (dopo l'istituzione delle misure nell'inchiesta precedente) nel quadro del contesto globale e, in caso affermativo, in quale misura. Ha sostenuto altresì che la Commissione ha sbagliato a rifiutare di accettare le prove fornite sugli aumenti di prezzo successivi al PI da parte dei produttori dell'Unione, facendo riferimento ai procedimenti sul vetro solare e sulle telecopiatrici ad uso privato  (41).

(317)

La Commissione giudica l'affermazione secondo la quale la domanda è superiore all'offerta non suffragata da elementi di prova. La perdita di quote di mercato e l'aumento del livello delle scorte non confortano la tesi secondo cui la domanda era superiore all'offerta, bensì attestano il contrario. In merito a quanto affermato dal governo della RPC, l'evoluzione dei prezzi esaminata è connessa alle vendite sul mercato dell'Unione e non a livello mondiale. Sul mercato dell'Unione, la concorrenza tra il prodotto simile e il prodotto in esame è a livello dei prezzi. Come dimostrato in precedenza, la riduzione dei prezzi non può che essere attribuita a tale concorrenza (in considerazione della relativa stabilità dei costi di produzione e dei consumi nell'Unione). Il governo della RPC inoltre non ha fornito ulteriori informazioni in merito all'andamento dei prezzi mondiali. L'argomentazione è considerata pertanto priva di fondamento. Per quanto riguarda l'argomentazione sugli aumenti di prezzo successivi al PI, gli eventi successivi al PI esulano dal campo di applicazione della presente inchiesta. Ad ogni modo non sono stati forniti elementi di prova di effettivi aumenti di prezzo che si sarebbero concretizzati dopo il PI. L'obiezione è quindi respinta.

(318)

La CCCLA ha sostenuto inoltre che il dato della diminuzione media dell'8 % dei prezzi delle importazioni cinesi di cui al considerando 226 avrebbe dovuto essere rettificato per tener conto dei dazi e delle formalità doganali, del dazio antidumping, dei margini di utile degli importatori e delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dagli importatori. I prezzi così rettificati sarebbero quindi di livello comparabile con i prezzi di vendita dell'Unione, come indicato nella tabella 7, e non avrebbero pertanto svolto un ruolo determinante per il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(319)

Ai fini dell'analisi dell'indicatore il valore cif delle vendite dei produttori esportatori della tabella 3 è confrontato con i prezzi franco fabbrica dei produttori dell'Unione di cui alla tabella 7. Questo metodo è corretto per un'analisi delle tendenze. Per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio sono stati utilizzati effettivamente i prezzi rettificati, come illustrato nel considerando 231. A tale riguardo la Commissione ribadisce che la sottoquotazione è solo uno degli indicatori da considerare, ma che ai fini dell'analisi tutti gli indicatori di pregiudizio dovrebbe essere presi in esame. L'obiezione è pertanto respinta.

1.2.   Effetti di altri fattori

1.2.1.   Importazioni da altri paesi

(320)

Il volume delle importazioni da paesi terzi, i prezzi medi unitari e la quota di mercato durante il periodo in esame sono presentati nella tabella che segue.

Tabella 12

Volume delle importazioni (in tonnellate), prezzi medi unitari (EUR/tonnellata)

 

 

2010

2011

2012

PI

Totale paesi terzi

Volume (in tonnellate)

128 378

182 601

183 446

174 553

Indice (2010 = 100)

100

142

143

136

Quota di mercato

14 % — 19 %

22 % — 27 %

21 % — 26 %

20 % — 25 %

Malaysia

Volume (in tonnellate)

37 919

70 847

60 931

60 841

Prezzo medio/tonnellata (in EUR)

980

1 029

998

958

Quota di mercato

2 % — 7 %

7 % — 12 %

5 % — 10 %

5 % — 10 %

Norvegia

Volume (in tonnellate)

25 204

30 496

33 277

30 781

Prezzo medio/tonnellata (in EUR)

1 167

1 044

1 006

944

Quota di mercato

0 % — 5 %

1 % — 6 %

1 % — 6 %

1 % — 6 %

Turchia

Volume (in tonnellate)

18 430

20 017

23 235

19 233

Prezzo medio/tonnellata (in EUR)

1 199

1 231

1 064

1 067

Quota di mercato

0 % — 5 %

0 % — 5 %

0 % — 5 %

0 % — 5 %

Fonte: Eurostat (Comext)

(321)

Oltre che dalla RPC, il prodotto in esame è importato principalmente da Malaysia, Norvegia, Turchia e, in misura minore, da Messico, Stati Uniti e Taiwan. La quota di mercato complessiva dei paesi terzi è stata caratterizzata da un forte aumento tra il 2010 e il 2011. Successivamente la quota di mercato è diminuita durante il PI.

(322)

Per la maggior parte delle importazioni da paesi terzi (ad eccezione di alcuni piccoli quantitativi provenienti da Taiwan), si sono rilevati prezzi notevolmente più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC. Inoltre i prezzi medi complessivi delle importazioni da altri paesi sono risultati superiori o analoghi a quelli dell'industria dell'Unione.

(323)

La quota maggiore (40 %) delle importazioni nell'Unione da paesi terzi è detenuta dalla Malaysia. Le importazioni da tale paese tuttavia sono limitate a un unico tipo di prodotti in fibra di vetro a filamento, ovvero chopped strands. La quota di mercato dell'industria dell'Unione detenuta dalla Malaysia è aumentata durante il periodo in esame. In media, i prezzi delle importazioni di chopped strands dalla Malaysia erano più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC e di livello pressoché analogo ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia non hanno impedito ai produttori dell'Unione di aumentare i loro prezzi tra il 2010 e il 2011, allorché sono stati istituiti dazi provvisori nei confronti della RPC. Se i prezzi della Malaysia avessero recato effettivamente un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione non avrebbero potuto aumentare i loro prezzi nel momento in cui sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla RPC. Le importazioni dalla Malaysia sono in concorrenza con la produzione dell'industria dell'Unione, ma si sono mantenute stabili per tutto il periodo in esame in termini di prezzo, di tipologia di prodotto e di quantità.

(324)

Al secondo posto in termini di più elevata quota di importazioni da paesi terzi nell'Unione figura la Norvegia. La quota di mercato dell'Unione detenuta dalla Norvegia è rimasta stabile durante il periodo in esame. I prezzi medi delle importazioni dalla Norvegia per tipo di prodotto sono risultati superiori a quelli delle importazioni dalla RPC. Le importazioni norvegesi sono principalmente costituite da rovings, prodotti da un'unica società appartenente allo stesso gruppo di uno dei produttori dell'Unione. Peraltro tutta la produzione norvegese è venduta attraverso il produttore dell'Unione. Si considera pertanto che nel caso della Norvegia non ci sia concorrenza di paesi terzi.

(325)

La terza più ampia quota delle importazioni da paesi terzi nell'Unione è detenuta dalla Turchia. La quota di mercato dell'Unione detenuta dalla Turchia è rimasta stabile durante il periodo in esame. In media, i prezzi all'importazione per tipo di prodotto del prodotto simile erano nettamente superiori a quelli delle importazioni dalla RPC.

(326)

Il governo della RPC ha sostenuto che le scorte dell'Unione sono cresciute nel 2011 a seguito di un massiccio aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, mentre nello stesso anno le importazioni dalla RPC sono diminuite.

(327)

Tra il 2010 e il 2011 le importazioni cinesi sono effettivamente diminuite, mentre le importazioni da paesi terzi sono aumentate. Nel 2010 e nel 2011 tuttavia l'industria dell'Unione era ancora in attivo e ha cominciato a registrare perdite solo successivamente, in coincidenza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC. Le importazioni da paesi terzi hanno subito una contrazione dopo il 2011 e non si può pertanto attribuire ad esse la causa delle perdite registrate successivamente dall'industria dell'Unione. Per i motivi sopra esposti è ragionevole concludere che, seppure una parte delle importazioni provenienti da altri paesi possa avere inciso negativamente sull'industria dell'Unione, tale incidenza non è stata tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(328)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno sostenuto che il mix di prodotti impiegato per l'analisi della sottoquotazione (comparazione dei prezzi della RPC e dei produttori dell'Unione) non è stato utilizzato per le importazioni da paesi terzi. Il governo della RPC ha chiesto esplicitamente maggiori informazioni sulla composizione dei prodotti importati da paesi terzi che non sono ricavabili dalle statistiche di Eurostat.

(329)

La Commissione ha tenuto pienamente conto del mix di prodotti nell'analisi delle importazioni da paesi terzi, procedendo alla comparazione dei prezzi dei paesi terzi per tipo di prodotto con i corrispondenti prezzi dell'Unione per tipo di prodotto. Dato che in ciascuno dei tre paesi terzi vi è un solo produttore, non si sono potuti divulgare i dati specifici per motivi di riservatezza.

(330)

Il governo della RPC ha affermato che la conclusione della Commissione secondo cui una parte delle importazioni da paesi terzi può aver influito sulla situazione dei produttori dell'Unione senza tuttavia interrompere il nesso di causalità non è obiettiva, né fondata su un'analisi ponderata.

(331)

I tre principali paesi terzi esportatori del prodotto simile nell'Unione sono la Malaysia, la Norvegia e la Turchia. Come indicato in precedenza, le importazioni dalla Malaysia erano incentrate su un unico tipo di prodotto a un livello dei prezzi comparabile con quello dell'industria dell'Unione. Il produttore norvegese non è considerato rappresentare una concorrenza da paesi terzi per i motivi sopra esposti. La quota di mercato delle importazioni turche è rimasta stabile e relativamente scarsa in termini di volume nel corso del periodo in esame. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi abbiano interrotto il nesso di causalità è respinta.

(332)

Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione ha ignorato gli effetti delle importazioni da Taiwan e Messico che mostrano notevoli variazioni in termini di prezzo e di volume.

(333)

Considerato il volume limitato delle importazioni da Taiwan e Messico, dette importazioni non possono aver interrotto il nesso di causalità.

(334)

Il governo della RPC ha obiettato inoltre che la Commissione ha ignorato nella sua analisi dell'accumulo delle scorte cinesi il fatto che tra il 2010 e il 2011 le importazioni da paesi terzi sono aumentate di oltre il 40 %.

(335)

Dalle statistiche (cfr. considerando 224) emerge che l'accumulo di scorte di prodotti cinesi ha avuto luogo nel secondo e nel terzo trimestre del 2010 (per il consumo prima della fine del 2010/inizio del 2011, a causa della limitata durata di conservazione). L'aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi è stato registrato nel 2011, quando era svanito l'effetto dell'accumulo di scorte ed erano entrate in vigore le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC che si sono rivelate di fatto vantaggiose per i produttori di paesi terzi. L'obiezione è quindi respinta.

1.2.2.   Costi di produzione

(336)

Numerose parti hanno sostenuto che l'aumento dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, attribuibile principalmente all'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti e del lavoro, ha inciso negativamente sulla redditività dell'industria dell'Unione. Una parte ha inoltre individuato nell'incapacità dei clienti di restituire le bobine come un importante fattore di costo, senza approfondire ulteriormente l'impatto in termini di costi. A sostegno di tali affermazioni sono state citate le dichiarazioni di produttori dell'Unione di trovarsi effettivamente a far fronte a incrementi dei costi.

(337)

L'industria dell'Unione ha effettivamente registrato aumenti dei costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti e del lavoro, ma, come si evince dalla tabella 8, il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione per tonnellata è aumentato soltanto dell'1 % tra il 2010 e il PI. Ciò significa che l'industria dell'Unione è stata in grado di compensare la maggior parte degli aumenti dei costi tramite guadagni di efficienza e una maggiore produttività. Si è pertanto concluso che l'aumento dei costi di produzione non ha contribuito al pregiudizio e, di conseguenza, non ha potuto interrompere il nesso di causalità.

(338)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno ribadito le loro affermazioni senza addurre nuove argomentazioni.

1.2.3.   Andamento dei consumi

(339)

Come indicato in precedenza, i consumi dell'Unione hanno registrato un aumento del 3 % tra il 2010 e il PI. Considerate le nuove applicazioni del prodotto simile, si prevede che i consumi continueranno a crescere, come rilevato sia dall'industria dell'Unione sia da molti utilizzatori. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di mantenere la propria quota di mercato, anzi ne ha perduto una parte, mentre le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC stanno aumentando la propria quota di mercato dal 2011. Le variazioni dei consumi nell'Unione non possono pertanto aver interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni provenienti dalla RPC.

1.2.4.   Capacità produttiva e scorte insufficienti nell'Unione

(340)

Il governo della RPC ha sostenuto, facendo riferimento a vari rendiconti finanziari di produttori dell'Unione, che l'eventuale pregiudizio è causato dalla loro insufficiente capacità produttiva. Nel rendiconto finanziario del 2010 di 3B Fibreglass si legge che «la limitata capacità produttiva non ha consentito alla società di acquisire ulteriori quote di mercato» e «ci ha costretto a far fronte all'evoluzione della domanda dei nostri clienti con un livello limitato di scorte». Nel rendiconto finanziario del 2011 di 3B Fibreglass si afferma che «i segnali di ripresa dell'economia del 2010 si sono confermati nel primo semestre del 2011, ma il fatto che i livelli di produzione della società siano stati inferiori alle previsioni nel primo trimestre non ci ha consentito di trarre pienamente vantaggio dall'aumento delle attività e ci ha costretto a limitare i nostri impegni contrattuali nel 2011». Nel rendiconto finanziario del 2011 di Lanxess si legge che «nel 2011 la produzione di fibre di vetro di Lanxess raggiungeva la massima capacità produttiva» e «nel secondo trimestre del 2012 la prevista chiusura del forno 1 durerà quasi 10 settimane e la produzione annuale diminuirà pertanto del 14 % nel 2012».

(341)

Nel 2010 il livello delle scorte era effettivamente modesto, come risulta dalla tabella 10, in conseguenza della riduzione del livello della produzione nel 2009, allorché varie linee di produzione erano state smantellate, temporaneamente chiuse o ridimensionate a causa dell'erosione dei prezzi e della perdita di quote di mercato dovuta alle importazioni in dumping provenienti dalla RPC (42). L'industria dell'Unione ha aumentato tuttavia il livello delle scorte di oltre il 150 % nel 2011 e continua ad aumentarle. Fare riferimento esclusivamente ad alcune scorte per il solo 2010 non è corretto: occorre invece individuare una tendenza per l'intero periodo in esame.

(342)

Alcune delle citazioni si riferiscono inoltre a una riduzione dei livelli di produzione a causa di riparazioni/ricostruzioni di forni. Come spiegato nel considerando 241, tali riparazioni/ricostruzioni sono connaturate a questo settore ed è consuetudine costituire scorte in vista della riparazione/ricostruzione di un forno in modo da continuare a rifornire i principali clienti.

(343)

L'industria dell'Unione potrebbe investire per accrescere la sua capacità se potesse operare in condizioni di equità, idonee a consentirle di conseguire utili tali da giustificare e permettere un aumento della capacità.

(344)

La capacità produttiva e le scorte dell'Unione non sono considerate insufficienti e, di conseguenza, non possono aver contribuito al pregiudizio e non possono aver interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.5.   Incidenza della crisi economica

(345)

È stato sostenuto da più parti che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato determinato dalla crisi economica che ha portato a una forte contrazione della domanda proveniente dai settori utilizzatori (quali l'industria automobilistica e il mercato dell'energia eolica).

(346)

Il governo della RPC ha citato i rendiconti finanziari di vari produttori dell'Unione, come ad esempio quello del 2010 dell'European Owens Corning Fibreglass SPRL («EOCF») in cui si afferma che «questa diminuzione si spiega in parte con la forte dipendenza di tale attività dal mercato dell'energia eolica, il cui deterioramento è proseguito a causa delle difficoltà di finanziare nuovi progetti incontrate dagli operatori attivi in tale mercato», il rendiconto finanziario del 2011 di Lanxess ove si legge che «successivamente all'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni cinesi, Lanxess è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita. Nella seconda metà del 2011 si rileva tuttavia una contrazione del 16 % rispetto al 2010, a causa del trend economico al ribasso» e il rendiconto finanziario del 2012 di EOCF ove si afferma che il fatturato del 2012 «è dovuto principalmente al persistere della crisi economica che non consente alla società di sfruttare al massimo la capacità produttiva».

(347)

Tra il 2010 e il 2011 è stato effettivamente registrato un calo del 3 % dei consumi dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento. Tuttavia, alla fine del PI, i consumi dell'Unione erano nuovamente aumentati di 6 punti percentuali.

(348)

La citazione del fatto che una delle società abbia dovuto abbassare i suoi prezzi del 16 % nel secondo semestre del 2011 rispetto al 2010 fornisce solo un'immagine parziale della situazione del 2011. Dall'inchiesta è emerso un aumento dell'8 % del prezzo unitario per l'intero anno 2011 (rispetto al 2010).

(349)

Inoltre l'industria dell'Unione, che era ancora in attivo nel 2010 e nel 2011, ha cominciato in seguito a registrare perdite, in coincidenza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(350)

Se la crisi economica tra il 2010 e il 2011 può aver contribuito al deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, essa non giustifica il fatto che l'industria dell'Unione abbia operato in perdita nel 2012 e durante il PI. Le principali perdite sono state registrate soltanto dopo la crisi economica, in un momento in cui i consumi erano di nuovo in aumento.

(351)

Quanto al brano citato del rendiconto finanziario del 2011 di Owens Corning, è importante osservare che la citazione si riferisce a EOCF, ossia all'entità commerciale della Owens Corning per tutte le attività di tale società in Europa e nel Medio Oriente. Oltre al prodotto simile, EOCF ha venduto nel corso di tale periodo prodotti non tessuti, tessuti, prodotti per coperture (shingles) e prodotti per l'isolamento, che non sono interessati dal procedimento. Tale citazione non è quindi specifica al prodotto simile sul mercato dell'Unione.

(352)

Quanto al brano citato del rendiconto finanziario del 2012 di Owens Corning, esso riguarda specificamente l'attività di produzione di tessuti da parte di EOCF in uno dei suoi stabilimenti. Dato che i tessuti non rientrano nel prodotto simile, tale citazione non è pertinente.

(353)

Alla luce di quanto precede si conclude che la crisi economica potrebbe aver inciso negativamente sull'industria dell'Unione, ma non in misura tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.6.   Competitività delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dalla RPC

(354)

Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio è causato più dall'obsolescenza delle tecnologie dell'industria dell'Unione rispetto alle moderne tecnologie impiegate dai produttori esportatori cinesi, che non dal dumping o da sovvenzioni del prodotto in esame.

(355)

L'inchiesta ha confermato tuttavia che anche l'industria dell'Unione dispone di processi di produzione moderni. L'affermazione secondo la quale lo stato delle tecnologie dell'industria dell'Unione interromperebbe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione viene pertanto respinta.

1.2.7.   Pregiudizio autocagionato

(356)

Varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio potrebbe essere stato autocagionato dato che i) i prezzi praticati dai produttori dell'Unione nel 2014 erano inferiori alle quotazioni ricevute dai produttori esportatori cinesi, ii) gli investimenti effettuati dai ricorrenti negli ultimi anni contrastano con un pregiudizio in quanto è difficile conciliare rilevanti investimenti con l'asserzione che il settore abbia subito un pregiudizio e non hanno comportato una maggiore quota di mercato per l'industria dell'Unione, iii) gli investimenti effettuati dai ricorrenti potrebbero essere stati indirizzati verso la ristrutturazione e l'installazione di capacità supplementari per la produzione dei prodotti in fibra di vetro a filamento «sbagliati», per esempio i prodotti per i quali la domanda è più limitata, e non ad esempio dei chopped strands per i quali le parti sostengono esistesse una domanda significativa e, di fatto, una potenziale carenza di offerta nell'Unione.

(357)

Per quanto riguarda la prima argomentazione sui prezzi più bassi praticati dai produttori dell'Unione, va osservato che questa affermazione si riferisce a un evento successivo al PI e che i livelli dei prezzi nel 2014 non possono essere presi in considerazione. Inoltre, dato che i forni funzionano 24 ore su 24 e che è molto costoso rallentare la produzione, l'industria dell'Unione ha tentato di mantenere la sua quota di mercato vendendo a prezzi più bassi, coprendo così una parte dei costi fissi.

(358)

Quanto ai rilevanti investimenti effettuati dall'industria dell'Unione negli ultimi anni, va ricordato che in questo settore ad alta intensità di capitale i forni devono essere ricostruiti ogni 7-10 anni e che i relativi costi possono variare tra gli 8 e i 13 milioni di EUR (il ricorso a una forchetta di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Una parte considerevole delle altre elevate spese di investimento, a carattere più strutturale, è legata al consumo di leghe nelle filiere e alla conseguente ricostruzione di queste ultime. Tali investimenti sono pertanto connaturati al settore e sono necessari per mantenere l'attuale capacità. Anche gli investimenti destinati a R&S sono necessari per restare sul mercato e per soddisfare le esigenze dei clienti.

(359)

Per quanto riguarda la terza argomentazione circa presunti investimenti «sbagliati» per prodotti diversi dai chopped strands, va osservato che i) l'industria dell'Unione ha proceduto a una ristrutturazione per poter offrire un'ampia gamma di prodotti e non è stata apportata alcuna prova che una ristrutturazione di tale tipo non fosse economicamente realizzabile e che ii) la produzione di chopped strands cessata a seguito della ristrutturazione negli ultimi anni è stata trasferita a un altro impianto di produzione opportunamente convertito.

(360)

Il governo della RPC ha sostenuto che i produttori dell'Unione detenevano scorte di prodotti importati da paesi terzi e ha citato il rendiconto finanziario del 2011 di uno dei produttori dell'Unione: «Le scorte di merci (per un valore di 21,4 milioni di EUR al 31 dicembre 2011), in aumento a causa del rallentamento dell'economia globale risentito dal nostro settore nella seconda metà dell'anno, sono costituite fino al 75 % da prodotti finiti importati da società extraeuropee del [nostro] gruppo […], mentre la parte restante è costituita da materiali e prodotti necessari per la fabbricazione di tessuti».

(361)

L'aumento dei livelli delle scorte registrato da questo produttore dell'Unione nel 2011 si spiega con la costituzione di scorte per rifornire uno dei suoi stabilimenti extra UE nel momento in cui quest'ultimo procedeva alla ricostruzione di un forno nel 2012. Non si sarebbe fatto ricorso a importazioni da altri stabilimenti extra UE se detti prodotti per lo stabilimento extra UE avessero potuto essere prodotti nell'Unione.

(362)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha chiesto di chiarire se tali importazioni provenivano dalla RPC o da un altro paese e quale ne era il volume. I produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno tuttavia acquistato il prodotto in questione dalla RPC nel periodo in esame.

(363)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che il pregiudizio potrebbe essere stato autocagionato poiché il produttore dell'Unione 3B Fibreglass ha deciso di ricostituire le scorte per BASF nel 2011, in un momento in cui la produzione era insufficiente. In proposito ha citato il rendiconto finanziario del 2011 di 3B Fibreglass: «per ricostituire le nostre scorte per BASF e far fronte alla riparazione a freddo del forno n. 2».

(364)

Appare tuttavia del tutto normale che una impresa si assicuri scorte sufficienti per adempiere agli obblighi contrattuali con i principali clienti. La citazione fa riferimento inoltre alla prevista riparazione di un forno che impone di costituire scorte sufficienti per poter essere in grado di rifornire i clienti (e di soddisfare gli accordi contrattuali di fornitura della 3B ai suoi clienti) durante i lavori di riparazione.

(365)

Alla luce di quanto precede è pertanto respinta l'argomentazione di un supposto pregiudizio autocagionato che interromperebbe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.8.   Vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e delocalizzazioni per accrescere la vicinanza ai mercati

(366)

Il governo della RPC ha sostenuto che un eventuale presunto pregiudizio è attribuibile alla decisione di trasferire la produzione più vicino ai settori utilizzatori, aggiungendo che si tratta di un fenomeno che non si verifica soltanto a livello di Unione ma anche su scala mondiale. Il governo della RPC ha affermato che il produttore dell'Unione P+D ha ampliato le sue attività in Russia e in India, così come i produttori dell'Unione 3B in Tunisia e PPG nella RPC, mentre il produttore dell'Unione Ahlstrom ha trasferito la propria produzione dall'Europa verso la RPC all'inizio del 2011 per rispondere meglio alle esigenze dei mercati dell'energia eolica in espansione dell'Asia e, in particolare, della RPC.

(367)

Dato che tra i produttori di fibre di vetro a filamento sono numerose le società multinazionali, non sorprende che queste imprese investano anche al di fuori dell'Unione quando se ne presenti l'occasione. Gli investimenti in capacità aggiuntiva al di fuori dell'Unione sono diretti a soddisfare le esigenze dei mercati emergenti, in vista di conseguire un utile. La creazione di stabilimenti in queste regioni risponde infatti all'esigenza di una maggiore vicinanza a tali clienti. La decisione di una società di aprire o meno uno stabilimento al di fuori dell'Unione comunque esula completamente dal fatto che i produttori dell'Unione stiano subendo un pregiudizio.

(368)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha ribadito la sua affermazione che imponenti investimenti all'estero hanno sottratto all'Unione produzione, occupazione e vendite all'esportazione e le hanno quindi recato pregiudizio.

(369)

Tale argomentazione non è suffragata da elementi di prova. I produttori di fibre di vetro a filamento operano secondo un modello di prossimità regionale che prevede che i clienti siano forniti da impianti di produzione nella rispettiva regione. Gli indicatori relativi alla capacità e all'occupazione non dimostrano che potenziali grandi investimenti all'estero siano stati effettuati a scapito delle attività nell'Unione.

(370)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la diminuzione delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ha avuto gravi effetti negativi che non sono stati esaminati dalla Commissione.

(371)

Nelle presenti inchieste, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione (ad acquirenti indipendenti e collegati) rappresentavano tra l'11 % e il 13 % del totale delle sue vendite (ad acquirenti indipendenti e collegati) nel periodo compreso tra il 2010 e la fine del PI. Analogamente, nel corso dell'inchiesta antidumping iniziale tale quota oscillava tra il 10 % e il 14 % nel periodo tra il 2006 e il settembre 2009. Dato che le oscillazioni del volume delle esportazioni non sono significative e sono in linea con i volumi di esportazione della precedente inchiesta antidumping, l'evoluzione delle vendite all'esportazione non ha avuto i gravi effetti negativi asseriti.

(372)

Per i motivi sopra esposti le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e le rilocalizzazioni non hanno contribuito al pregiudizio e non possono pertanto interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.2.9.   Tasso di cambio euro/dollaro statunitense

(373)

Il governo della RPC ha sostenuto che le forniture cinesi comportano rischi connessi alla maggiore complessità della logistica e a oscillazioni del tasso di cambio e che i consumatori sono pertanto poco inclini a una eccessiva esposizione a tali rischi. Un utilizzatore ha affermato che i prezzi dei prodotti in fibra di vetro a filamento cinesi risentono fortemente dell'andamento del tasso di cambio tra euro e dollaro. Dato che il dollaro USA si sta progressivamente deprezzando rispetto all'euro dal 2000, si sostiene che ciò potrebbe aver interrotto il nesso di causalità.

(374)

In effetti, all'inizio del 2000 l'euro era più debole rispetto al dollaro che non ora. Va osservato tuttavia che il tasso di cambio euro/dollaro è stato relativamente stabile nel periodo in esame. Durante tale periodo la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è comunque notevolmente diminuita, passando dal 3 % a -4 %. Anche considerando che il tasso di cambio euro/dollaro abbia contribuito al pregiudizio, ciò non riduce in alcun modo gli effetti pregiudizievoli prodotti sul mercato dell'Unione dalle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC tra il 2011 e la fine del PI.

(375)

Il tasso di cambio euro/dollaro non ha quindi contribuito al pregiudizio e non ha potuto interrompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(376)

In conclusione, l'analisi di cui sopra ha dimostrato l'effettivo incremento in termini di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC. La pressione esercitata dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni sul mercato dell'Unione non ha consentito all'industria dell'Unione di fissare i suoi prezzi di vendita in linea con le normali condizioni di mercato e con gli aumenti dei costi registrati. Anche dopo aver ridotto i prezzi di vendita, i produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono riusciti a mantenere la propria quota di mercato. La riduzione dei prezzi si è ripercossa sulla redditività, determinando una insostenibile situazione di perdita.

(377)

Nell'analisi sopra illustrata sono state operate una netta distinzione e separazione tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. Sulla base di tale analisi si conclude che le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dalla RPC hanno recato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

(378)

I fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, sono stati esaminati alla luce delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. Nessuno di essi, analizzato sia individualmente sia complessivamente, è stato considerato tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione.

(379)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione si è limitata a rigettare le argomentazioni delle parti interessate anziché esaminare tutti i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che sono causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(380)

La Commissione ha valutato l'effetto dei seguenti altri fattori: importazioni da altri paesi, costi di produzione, andamento dei consumi, capacità produttiva e livelli delle scorte, crisi economica, competitività delle importazioni dalla RPC, pregiudizio autocagionato, vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e rilocalizzazioni e tasso di cambio EUR/USD. Dall'inchiesta non sono emersi altri fattori che potrebbero eventualmente interrompere il nesso di causalità.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(381)

Come disposto dall'articolo 31 del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di sovvenzionamento, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(382)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. La Commissione ha inviato questionari a 5 importatori indipendenti e a 34 utilizzatori. Due importatori e 13 utilizzatori hanno trasmesso un questionario debitamente compilato entro le scadenze stabilite. Inoltre, vari utilizzatori e associazioni di utilizzatori si sono manifestati nel corso dell'inchiesta inviando lettere in cui hanno espresso la loro contrarietà a qualsiasi eventuale misura nel caso in esame. Anche il governo della RPC e la CCCLA hanno presentato osservazioni contrarie all'adozione di eventuali misure nel caso in esame.

(383)

Nell'inchiesta antidumping iniziale si era valutato che l'istituzione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Poiché il riesame intermedio è limitato al pregiudizio, le conclusioni sull'interesse dell'Unione rimangono valide. L'analisi che segue riguarda pertanto l'inchiesta antisovvenzioni.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(384)

Le misure antidumping istituite non hanno determinato una riduzione delle importazioni in dumping dalla RPC e non hanno donato una boccata di ossigeno all'industria dell'Unione. Come indicato in precedenza, l'industria dell'Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio in conseguenza dell'erosione dei prezzi provocata dalle importazioni in dumping dalla RPC. Se non sarà istituita nessuna misura, è molto probabile che la tendenza mostrata dalla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione continui a restare negativa. La situazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è stata contrassegnata da un calo della redditività, che è passata da +3 % nel 2010 a -4 % alla fine del PI. Qualsiasi ulteriore calo dell'attività comporterebbe in definitiva tagli della produzione e ulteriori chiusure di stabilimenti, mettendo a rischio l'occupazione e gli investimenti nell'Unione.

(385)

L'istituzione di misure ripristinerebbe condizioni di equa concorrenza sul mercato. La tendenza alla riduzione registrata dalla redditività dell'industria dell'Unione è il risultato della sua difficoltà a competere con le importazioni sovvenzionate, a basso prezzo, originarie della RPC. Si prevede che l'istituzione di misure antisovvenzioni porrebbe pertanto fine alla depressione dei prezzi e alla perdita di quote di mercato e che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione comincerebbero a risalire, con un conseguente suo recupero di margini di redditività verso livelli considerati indispensabili per questo settore ad alta intensità di capitale.

(386)

Le misure darebbero all'industria dell'Unione la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel quadro dell'inchiesta.

(387)

Si è concluso pertanto che l'istituzione di misure antisovvenzioni sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

(388)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un'associazione di settore ha sostenuto che un incremento delle misure non recherebbe alcun beneficio all'industria dell'Unione dato che le misure del 2011 non avevano avuto evidentemente alcun effetto.

(389)

La Commissione respinge tale asserzione e si richiama ai precedenti considerando in cui ha concluso che se non saranno istituite ulteriori misure è molto probabile che la tendenza negativa mostrata dalla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione continuerà a essere mantenuta.

2.   Interesse degli importatori

(390)

Come illustrato in precedenza, per gli importatori indipendenti non si è fatto ricorso al campionamento e due importatori indipendenti hanno collaborato appieno all'inchiesta rispondendo al questionario. Le attività relative al prodotto in esame rappresentano solo una parte secondaria del fatturato globale dei due importatori (meno dello 0,5 %). Entrambi si sono espressi contro un potenziale aumento dei dazi antidumping che potrebbe determinare, a loro avviso, la cessazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.

(391)

La somma delle importazioni dichiarate da questi due importatori rappresentava una quota significativa di tutte le importazioni provenienti dalla RPC durante il PI e, pertanto, essi sono considerati rappresentativi degli importatori dell'Unione. Nessun altro importatore ha collaborato trasmettendo il questionario compilato o presentando osservazioni documentate. Alla luce di quanto precede si è concluso che, data l'incidenza limitata del prodotto in esame sulle attività complessive degli importatori, l'istituzione di misure non avrà effetti negativi significativi sull'interesse globale degli importatori dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori

(392)

Il prodotto simile trova numerose applicazioni, come ad esempio nell'industria automobilistica, nella fabbricazione di turbine eoliche, nonché in campo marittimo, aerospaziale, dei trasporti e delle infrastrutture. È stata ottenuta la collaborazione di una vasta schiera di utilizzatori che sono stati raggruppati secondo il settore di attività: fabbricanti di compound, fabbricanti di materiali compositi, fabbricanti di tessuti multiassiali e fabbricanti di turbine eoliche. Ciò ha permesso alla Commissione di valutare l'impatto di un inasprimento delle misure sui diversi tipi di utilizzatori.

(393)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato circa il 13 % del prodotto in esame dalla RPC durante il PI. Di conseguenza, la grande maggioranza del prodotto simile è stata acquistata da altre fonti, quali paesi terzi e l'industria dell'Unione. Solo alcuni di essi hanno acquistato il prodotto in esame esclusivamente dalla RPC.

(394)

Gli utilizzatori a valle del prodotto simile sono numerosi e di dimensioni che vanno dalle imprese globali alle PMI. Dalle informazioni presentate durante l'inchiesta emerge inoltre che il settore degli utilizzatori dell'Unione conta un consistente numero di addetti, stimati in 100 000 unità, benché non siano stati trasmessi dati completi e circostanziati.

3.1.   Possibili effetti delle misure sulla redditività degli utilizzatori

(395)

Nel complesso, a giudicare dalle risposte fornite al questionario, la situazione degli utilizzatori di fibre di vetro a filamento appare relativamente buona. In effetti, la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato ha riferito di aver realizzato un utile dalla vendita dei prodotti incorporanti il prodotto in esame nel corso di tutto il periodo in esame. Tranne due utilizzatori che hanno segnalato una perdita su tale attività durante il PI, la maggior parte degli altri utilizzatori ha conseguito utili compresi tra il 2 % e il 22 %. Pertanto, anche dopo l'istituzione delle misure vigenti gli utilizzatori erano ancora in grado di conseguire utili.

(396)

Sulla base delle informazioni ricevute si è proceduto a effettuare un'analisi dell'impatto sugli utilizzatori per ciascun gruppo di questi.

(397)

Dall'inchiesta è emerso che, in funzione delle caratteristiche dei diversi utilizzatori, varia anche la loro capacità di trasferire gli aumenti dei dazi sui propri clienti e, di conseguenza, che l'impatto di una maggiorazione del dazio sul margine di profitto sarà differente per ciascun settore utilizzatore.

(398)

In sintesi, l'istituzione di misure combinate si tradurrebbe in una diminuzione degli utili inferiore a un punto percentuale per la grande maggioranza degli utilizzatori, ad eccezione dei fabbricanti di tessuti multiassiali. Nel caso di tali fabbricanti infatti la quota del prodotto in esame sui costi di produzione è più elevata rispetto agli altri utilizzatori considerati. Questi particolari utilizzatori saranno pertanto colpiti in misura più significativa rispetto agli altri.

(399)

Alla luce dell'analisi di cui sopra si ritiene molto probabile che gli utilizzatori nei settori dei compound, dei materiali compositi e delle turbine eoliche possano assorbire una parte o la totalità dell'aumento dei costi. Essi potrebbero anche essere in grado di trasferire in parte l'aumento dei costi sui propri clienti. A questo proposito, un utilizzatore principale attivo nella fabbricazione di turbine eoliche ha affermato di condividere le conclusioni dell'inchiesta e che assorbirà i dazi.

(400)

Questo limitato impatto globale sulla redditività significa anche che l'occupazione a livello di utilizzatore non è minacciata dal proposto aumento dei dazi nella misura prevista da diversi utilizzatori.

(401)

Ad ogni modo, qualsiasi potenziale effetto negativo sarebbe attenuato dalla possibilità per gli utenti di continuare ad accedere alle importazioni da paesi terzi. L'istituzione di misure non vieta agli utilizzatori di rifornirsi da altri fornitori.

(402)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, numerosi utilizzatori hanno sostenuto che le argomentazioni degli utilizzatori erano state respinte sulla base esclusivamente di valutazioni qualitative. Essi hanno anche sostenuto che la diminuzione del loro margine di profitto è molto maggiore di un punto percentuale come affermato nel considerando 398, in particolare se la valutazione viene effettuata per singolo prodotto.

(403)

Tali argomentazioni sono respinte per i motivi che seguono. Sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori, la Commissione ha proceduto a calcolare dettagliatamente l'incidenza quantitativa di un inasprimento delle misure sulla redditività degli utilizzatori. I settori che utilizzano il prodotto in esame sono eterogenei e presentano notevoli differenze in termini di dimensioni (da PMI a imprese multinazionali), di dipendenza dal prodotto in esame, di applicazioni del loro prodotto finale e di tipologia di clienti (da piccole a grandi imprese, vendite nell'Unione rispetto a vendite all'esportazione). Come già precisato nel considerando 398, la Commissione riconosce che alcuni segmenti di utilizzatori saranno più colpiti di altri. Sulla base dei dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato, la quota del prodotto in esame utilizzato, acquistato dalla RPC, è stata piuttosto limitata (inferiore al 13 % — cfr. considerando 393). Inoltre, anche la quota del prodotto in esame proveniente dalla RPC sui costi totali di produzione è stata in media limitata, ovvero inferiore al 4 %, fatta eccezione per i fabbricanti di tessuti multiassiali per i quali tale quota è notevolmente più alta. L'impatto di un aumento dei dazi è stato calcolato in base all'ipotesi dell'acquisto dalla RPC di un volume di fibre di vetro analogo a quello registrato nel PI e dell'imposizione sui prezzi delle importazioni cinesi di dazi di circa il 30 %, anche se la grande maggioranza dei produttori esportatori cinesi sarà assoggettata a dazi ridotti. Sulla base di queste ipotesi, i calcoli hanno rivelato che, in media per tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, l'impatto di un aumento dei prezzi del prodotto in esame originario della RPC sulla redditività sarà inferiore a un punto percentuale come indicato sopra.

3.2.   Mancanza di intercambiabilità

(404)

Secondo quanto sostenuto da diversi utilizzatori, molti dei prodotti in fibra di vetro a filamento di cui gli utilizzatori hanno bisogno non sarebbero direttamente disponibili sul mercato. Al contrario, i fornitori dovrebbero esperire una lunga e complessa procedura di qualificazione che potrebbe durare tra i 6 e i 12 mesi, senza alcuna garanzia di successo. Di conseguenza cambiare fornitore per evitare il pagamento dei dazi risulterebbe costoso, impossibile da realizzare nel breve periodo e rischioso sotto il profilo tecnologico.

(405)

A questo proposito è vero che, per quanto attiene a determinate applicazioni, le caratteristiche del prodotto in esame possono comportare un lungo processo di qualificazione, che richiede test. Tuttavia, tenuto conto anche delle osservazioni di numerosi utilizzatori, nella maggioranza dei casi esistono al momento molteplici fonti di approvvigionamento. L'inchiesta ha rivelato inoltre che gli utilizzatori si tutelano tenendo aperte varie opzioni di approvvigionamento e spesso hanno testato il prodotto di diversi fornitori per non dipendere da uno solo di essi. Giova altresì ricordare che la finalità delle misure non è quella di escludere determinati fornitori dal mercato dell'Unione, dato che ogni misura è proposta unicamente allo scopo di ripristinare l'equità degli scambi e di eliminare le distorsioni del mercato.

(406)

È pertanto improbabile che l'istituzione di misure in merito al prodotto in esame proveniente dalla RPC determini una cessazione temporanea della fornitura di materie prime agli utilizzatori.

3.3.   Impossibilità di trasferire gli aumenti dei prezzi e maggiore concorrenza da parte dei prodotti a valle di provenienza extra UE

(407)

Numerosi utilizzatori hanno sostenuto di trovarsi ad affrontare una forte concorrenza da parte di produttori extra UE e, di conseguenza, di non essere in grado di trasferire sui clienti gli aumenti di prezzo del prodotto in esame perché ciò determinerebbe una perdita di vendite. Date le differenze tra le imprese utilizzatrici, la capacità di traslare eventuali aumenti dei costi sui clienti sarà differente da un tipo di utilizzatore all'altro. Emerge tuttavia dalle risposte al questionario che, nel caso della maggioranza degli utilizzatori non in grado di trasferire la maggior parte dell'aumento dei costi, il loro fatturato e la loro redditività ne risentirebbero solo in misura limitata.

(408)

Vari utilizzatori hanno espresso il timore che l'istituzione di dazi antisovvenzioni possa creare uno svantaggio competitivo nei confronti dei fornitori extra UE che hanno accesso al prodotto in esame senza subire le conseguenze delle misure. Gli utilizzatori sostengono di doversi confrontare con la concorrenza delle importazioni dalla RPC sui mercati a valle. L'istituzione di misure combinate inasprirebbe la concorrenza. Alla luce di quanto precede si è sostenuto che non sarebbe possibile trasferire sui clienti un aumento dei prezzi delle materie prime. Si è affermato inoltre che ciò porterebbe alla delocalizzazione della produzione fuori dell'Unione, con rilevanti perdite di posti di lavoro.

(409)

Va osservato che il fatto che l'istituzione di misure antisovvenzioni possa comportare un aumento della concorrenza non può rappresentare un motivo per non istituirle, nel caso in cui tali misure siano giustificate. Le inchieste riguardano un prodotto specifico. Qualsiasi settore utilizzatore è pienamente legittimato a ricorrere al diritto commerciale dell'UE e a chiedere un'inchiesta antidumping per i propri prodotti. La scelta sul luogo in cui localizzare un'impresa dipende da molti fattori ed è improbabile che essa discenda esclusivamente dall'esistenza di dazi su un'unica materia prima.

(410)

È stato sostenuto da varie parti che i produttori dell'Unione sono società globali, di proprietà straniera, mentre la maggior parte delle società di materiali compositi sono di piccole o medie dimensioni e gestite a livello locale. Queste PMI hanno affermato che l'aumento dei dazi comporterà la perdita di posti di lavoro. Anche la CCCLA ha previsto che nell'Unione si verificheranno perdite di posti di lavoro in caso di delocalizzazione degli utilizzatori a causa dell'aumento dei dazi. Un utilizzatore ha affermato inoltre che eventuali delocalizzazioni degli utilizzatori determineranno anche una diminuzione delle vendite per l'industria dell'Unione.

(411)

La Commissione esamina tutti i posti di lavoro nell'Unione, a prescindere dalla proprietà e dalle dimensioni dell'azienda. A tale riguardo la Commissione fa riferimento anche ai considerando 400 e 403. La Commissione ritiene inoltre speculative e non adeguatamente suffragate le argomentazioni in merito a delocalizzazioni, potenziali perdite di posti di lavoro e diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione.

(412)

Numerose parti hanno sostenuto che i prodotti sono attualmente fabbricati nell'Unione per il mercato mondiale in concorrenza con i paesi terzi. Un utilizzatore ha affermato che può importare il prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo senza pagare i dazi antidumping nella misura in cui il prodotto finito da esso fabbricato è successivamente esportato al di fuori dell'Unione. La conseguenza è che tale utilizzatore può offrire ai propri clienti extra UE prezzi più competitivi rispetto ai clienti dell'Unione.

(413)

Gli utilizzatori possono effettivamente importare il prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo senza pagare i dazi antidumping nella misura in cui il prodotto finito da essi fabbricato è successivamente esportato al di fuori dell'Unione. Ciò non modifica tuttavia le conclusioni della Commissione nella presente inchiesta.

3.4.   Scarsità degli approvvigionamenti

(414)

Un utilizzatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare pienamente la domanda nell'Unione in particolare riguardo a taluni tipi di grandi ordinativi di prodotti in fibra di vetro a filamento su misura. Lo stesso utilizzatore ha affermato inoltre che, molto probabilmente a causa delle limitate capacità produttive dell'Unione, nessun produttore dell'Unione sarebbe disposto a riservare una parte considerevole della sua capacità per rifornire un unico cliente. Un altro utilizzatore ha dichiarato che non esiste un eccesso di offerta di chopped strands e che l'esclusione della RPC dal mercato dell'Unione comporterebbe, in particolare in vista di un aumento della domanda, notevoli problemi di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. Il governo della RPC cita il produttore dell'Unione 3B secondo il quale dal 2002 non è stata installata nessuna nuova capacità di fusione e che, al fine di soddisfare le esigenze del mercato, in particolare in Europa, sono necessarie capacità di produzione aggiuntive di 200 000 tonnellate.

(415)

A tale riguardo va in primo luogo ricordato che lo scopo delle misure antisovvenzioni è porre rimedio a pratiche commerciali sleali che hanno un effetto pregiudizievole sull'industria dell'Unione e ristabilire una situazione di reale concorrenza sul mercato dell'Unione, e non quello di eliminare le importazioni. Le misure proposte non sono tali da impedire ai produttori esportatori della RPC di avere accesso al mercato dell'Unione, sebbene a prezzi non pregiudizievoli, e consentiranno pertanto il mantenimento della presenza di importazioni di chopped strands, nonché di altri prodotti in fibra di vetro a filamento, dalla RPC sul mercato dell'Unione.

(416)

Quanto alla capacità dell'industria dell'Unione di far fronte a eventuali carenze di chopped strands, l'attuale tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione consente una qualche produzione supplementare da parte di questa.

(417)

Come tutti gli altri tipi del prodotto in esame, anche i chopped strands potrebbero essere importati nell'Unione da paesi terzi, quali la Malaysia.

(418)

I produttori di fibre di vetro a filamento cinesi inoltre hanno aperto stabilimenti molto vicino all'Unione (Egitto e Bahrein) in modo da rifornire il mercato dell'Unione.

(419)

Alla luce di quanto precede si può concludere che a un'eventuale carenza di approvvigionamento di chopped strands si potrebbe ovviare aumentando il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, ricorrendo alle importazioni da altri paesi, nonché continuando a importare dalla RPC a prezzi non pregiudizievoli.

(420)

Alla luce di quanto precede si è concluso che l'effetto globale dell'istituzione di misure combinate sui settori dell'Unione a valle è limitato ed è più che compensato dall'effetto positivo che tali misure avranno per l'industria dell'Unione.

(421)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un'associazione di settore ha dichiarato che è difficile comprendere come i produttori dell'Unione dispongano di capacità inutilizzate in un momento in cui vi è carenza di fibre di vetro e i prezzi sul mercato dell'Unione sono in aumento. Diverse parti hanno ribadito la loro tesi secondo cui l'istituzione di ulteriori misure determinerà una carenza di approvvigionamento di prodotti dei produttori dell'Unione.

(422)

Per il periodo in esame, l'inchiesta non ha evidenziato alcuna carenza di approvvigionamento. Per quanto riguarda potenziali future carenze di approvvigionamento, la Commissione ritiene, come esposto in precedenza, che un aumento dei dazi non impedisca le importazioni nell'Unione dalla RPC e da paesi terzi.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(423)

Alla luce di quanto precede si presume che l'istituzione di misure combinate offra la possibilità all'industria dell'Unione di migliorare la propria situazione grazie all'aumento dei prezzi di vendita e della sua quota di mercato. Alcuni effetti negativi potrebbero derivare per alcuni utilizzatori dall'aumento dei costi, ma è presumibile che questi siano più che compensati dai benefici che ne dovrebbero trarre l'industria dell'Unione e i loro fornitori.

(424)

Si è pertanto concluso che nel complesso non esistono validi motivi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

(425)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno sostenuto che le conseguenze delle misure proposte sono sottostimate. A loro parere la Commissione attribuisce maggiore peso alle richieste di un piccolo gruppo di produttori di fibre di vetro che non alle resistenze da parte di un gruppo molto più ampio, ma frammentato, composto prevalentemente da piccoli e medi subfornitori che non hanno avuto una reale possibilità di farsi sentire con la stessa influenza.

(426)

Tali argomentazioni sono da respingere perché agli utilizzatori sono state date numerose opportunità di manifestarsi nel corso dell'inchiesta. Molti lo hanno fatto e i loro dati sono stati accuratamente esaminati e presi in considerazione. Nel corso dell'inchiesta è stata data importanza a tutte le parti interessate.

G.   MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI DEFINITIVE

(427)

Alla luce delle conclusioni della Commissione in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni rechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(428)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(429)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e conseguire dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'impresa di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni in dumping. Come nell'inchiesta iniziale è stato considerato un utile di riferimento del 5 %.

(430)

L'APFE ha chiesto un utile di riferimento del 10 %-12 %, sostenendo che l'utile di riferimento per l'analisi dovrebbe tener conto della necessità di un'industria ad alta intensità di capitale di ottenere un soddisfacente rendimento del capitale investito come previsto dagli investitori. L'APFE ha fatto riferimento anche a una relazione della Stern Business School dell'Università di New York che ha calcolato il costo medio ponderato del capitale (WACC, acronimo dell'espressione inglese «weighted average cost of capital»), che combina il costo del capitale proprio e il costo del capitale di debito in diversi settori industriali (43). Tale relazione calcola tra l'8,3 % e l'8,4 % il WACC medio per il settore della fibra di vetro a filamento. L'APFE ha fatto anche riferimento all'utile dell'8,3 % considerato nel caso del vetro solare cinese (44). Inoltre, considerando che i costi del capitale proprio e del capitale di debito sono leggermente più elevati nell'Unione rispetto agli Stati Uniti, secondo l'APFE il tasso per l'Unione dovrebbe essere leggermente superiore, ovvero compreso tra il 10 % e il 12 %.

(431)

L'utile effettivamente conseguito durante il periodo in esame non può essere considerato dato che erano ancora significativi i volumi di importazioni in dumping dalla RPC nonostante i dazi in vigore.

(432)

Nel caso del vetro solare cinese è stato considerato un utile di riferimento dell'8,3 %, pari all'utile medio realizzato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione nel 2010, allorché le importazioni del prodotto in esame erano ancora modeste e non avevano potuto distorcere le normali condizioni di concorrenza (ossia l'utile non aveva ancora subito l'effetto delle importazioni in dumping).

(433)

Pur essendo innegabile che l'industria dell'Unione sia un settore ad alta intensità di capitale, l'APFE non è stata in grado di dimostrare che l'utile di riferimento basato sul WACC della relazione della Stern Business School soddisfi il test applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(434)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'APFE ha sostenuto che le conclusioni circa il margine di profitto di riferimento dovrebbero essere rivedute dato che l'industria dell'Unione è in grado di conseguire utili superiori al 5 % per determinati tipi di prodotti, come i filati tagliati a umido per i tessuti non tessuti e per il gesso, settori nei quali sono in grado di competere in modo equo con le importazioni provenienti dai paesi terzi e non devono affrontare l'aggressiva concorrenza dei prodotti cinesi in fibra di vetro a filamento oggetto di dumping e di sovvenzioni venduti a prezzi sottoquotati.

(435)

Nell'inchiesta precedente era stato considerato un utile di riferimento del 5 %. In mancanza di argomentazioni debitamente comprovate circa un mutamento delle condizioni di mercato tale da giustificare un utile di riferimento più elevato, tale margine di profitto è stato mantenuto.

(436)

Inoltre, i filati tagliati a umido, utilizzati come materiale di rinforzo come qualsiasi altro tipo del prodotto in esame, hanno una durata di conservazione limitata e costi di trasporto più elevati a causa del peso aggiuntivo dell'acqua contenuta (cfr. considerando 63). I filati tagliati a umido sono importati nell'Unione in quantità molto inferiori rispetto agli altri prodotti in fibra di vetro a filamento. Il margine di profitto di questo unico tipo di prodotto non è pertanto rappresentativo per il prodotto in esame.

(437)

La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'UE durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore cif medio ponderato all'importazione.

(438)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha sostenuto che i valori cif di 3 NCP presentavano alcune imprecisioni.

(439)

Previa verifica, la Commissione ha rettificato i corrispondenti valori cif con una conseguente lieve modifica dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto per questo produttore esportatore.

(440)

Sono stati così determinati i livelli di eliminazione del pregiudizio riportati di seguito.

Società

Livello di eliminazione del pregiudizio

Jushi Group

24,8 %

Jiangsu Changhai Group

4,9 %

Chongqing Polycomp International Corporation

29,6 %

Altre società che hanno collaborato

26,1 %

(441)

Un utilizzatore ha sostenuto che tutti i dati sono rimasti invariati e che la Commissione potrebbe quindi giungere alla conclusione che si è aggravato l'asserito pregiudizio recato dalle importazioni dalla RPC soltanto applicando una differente metodologia di calcolo del margine di pregiudizio rispetto all'inchiesta iniziale.

(442)

I dati non sono rimasti invariati. Pertanto, applicando la metodologia dell'inchiesta iniziale, il calcolo dell'attuale margine di pregiudizio porta a un risultato differente per effetto del cambiamento dei dati impiegati, quali costi, prezzi e perdite.

(443)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore si è chiesto quali mutamenti della situazione giustifichino per il calcolo del margine di pregiudizio un calcolo basato sui NPC rispetto al semplice confronto dei prezzi medi effettuato nell'inchiesta iniziale.

(444)

La Commissione reputa la metodologia di base delle inchieste in corso identica a quella applicata nell'inchiesta precedente. È stato applicato il metodo del campionamento e qualsiasi confronto è stato effettuato tra elementi simili. Un calcolo del margine di pregiudizio basato sui NPC ha consentito un calcolo più accurato e dettagliato, ma questo non può essere considerato un cambiamento di metodo.

(445)

Lo stesso produttore esportatore ha affermato che i feltri in filati tagliati costituiti da filamenti di fibra di vetro fanno parte del prodotto in esame, ma che il calcolo del margine di pregiudizio non rispecchia i NCP per i feltri in filati tagliati. Il produttore esportatore si è domandato se i) i produttori dell'Unione non producevano più tali feltri in filati tagliati e ii) perché la Commissione non sembra aver avuto in passato alcuna difficoltà a trovare un sostituto per un determinato tipo di prodotto ai fini del calcolo del margine di pregiudizio anche se non vi era un'esatta corrispondenza in base all'NCP.

(446)

Nel prodotto in esame rientrano effettivamente i feltri in filati tagliati e alcuni produttori dell'Unione (o loro unità) producono tali feltri. I produttori dell'Unione inclusi nel campione producevano feltri dei tipi non importati dalla RPC durante il PI. Tuttavia, nel complesso, la corrispondenza a livello di NCP era elevata e non è stato necessario ricorrere a prodotti sostitutivi.

(447)

Lo stesso produttore esportatore si è chiesto i) perché è stata necessaria una rettifica di stadio commerciale e a chi i produttori dell'Unione vendono effettivamente i loro prodotti e ii) perché, per le vendite cinesi, non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo del margine di pregiudizio i costi di trasporto al magazzino e i costi di deposito nell'UE.

(448)

I produttori dell'Unione inclusi nel campione vendono prevalentemente direttamente agli utilizzatori finali. Ciò non avviene per gli esportatori cinesi inclusi nel campione: la maggior parte delle vendite viene effettuata tramite distributori o altri canali di vendita intermedi. Di conseguenza, al fine di rendere i prezzi più comparabili si è provveduto a portare tutte le vendite al livello di vendita agli utenti finali. In base alla metodologia standard, il calcolo dei margini di sottoquotazione tiene conto dei costi successivi all'importazione, mentre quello del margine di pregiudizio si basa sul valore cif delle vendite all'esportazione cinesi.

(449)

Il produttore esportatore si è stupito che il dazio antidumping in vigore non sia incluso nel margine di pregiudizio perché l'inclusione di tale dazio nel valore cif sarebbe coerente con la metodologia di sottoquotazione dei prezzi applicata.

(450)

Il margine di eliminazione del pregiudizio esposto nel presente regolamento rispecchia l'intero margine necessario per eliminare il pregiudizio. L'eventuale inclusione del margine antidumping in vigore nel margine di eliminazione del pregiudizio avrebbe permesso di ottenere solo un margine di eliminazione parziale.

(451)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunziante ha sostenuto che, essendo stato constatato che lo Jiangsu Changhai Group non ha collaborato pienamente all'inchiesta (cfr. sezione C.2.1), le informazioni relative al prezzo all'esportazione di tale gruppo non sono attendibili e, di conseguenza, non dovrebbero essere utilizzate nel calcolo del margine di pregiudizio. Il denunziante ha argomentato che il prezzo all'esportazione di tale gruppo potrebbe essere viziato qualora sia stato determinato sulla base dei costi di produzione della società che non hanno potuto essere stati adeguatamente verificati a causa della mancata piena collaborazione nel corso dell'inchiesta. Il prezzo all'esportazione di tale gruppo dovrebbe piuttosto essere stabilito sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

(452)

Come precisato nel considerando 92, all'interno del gruppo, il prodotto in esame non è stato esportato dalla società che ha fornito informazioni fuorvianti ma solo da OCH. Quest'ultima, tuttavia, ha collaborato pienamente in entrambe le inchieste e ha fornito informazioni affidabili sul prezzo all'esportazione del gruppo (ad esempio, esibendo fatture che sono state verificate in loco dalla Commissione). La Commissione non ha pertanto motivo di mettere in dubbio il prezzo all'esportazione del gruppo. Il calcolo del margine di pregiudizio è stato effettuato sulla base del prezzo all'esportazione effettivo verificato (quale figura sulle fatture di vendita), a prescindere dal modo in cui esso è stato definito, se fondato sui costi di produzione della società Tianma o meno. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   Misure definitive

(453)

L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo con il riesame delle misure antidumping, limitatamente al pregiudizio. In considerazione del ricorso alla regola del dazio inferiore e del fatto che i margini di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe, a norma dell'articolo 15 del regolamento antisovvenzioni di base, istituire il dazio compensativo definitivo al livello dei margini di sovvenzione definitivi stabiliti e poi istituire un dazio antidumping definitivo fino al pertinente livello di eliminazione del pregiudizio.

(454)

Applicando questa metodologia e sulla base dei dati in questione, in particolare in considerazione del fatto che le misure sono limitate dal margine di pregiudizio, la Commissione ritiene che in questo caso non si abbia alcun «doppio conteggio».

(455)

Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio massimo applicabile alle società incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Il dazio previsto per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all'inchiesta.

(456)

Per gli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato elencati nell'allegato I, l'aliquota del dazio definitivo è fissata a livello della media ponderata delle aliquote stabilita per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione del gruppo a cui appartiene il produttore esportatore soggetto alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1.

(457)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore ha chiesto di ottenere un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, e di beneficiare di un calcolo del margine di dumping individuale.

(458)

Tuttavia, dato che il riesame intermedio parziale è limitato al pregiudizio, i margini di dumping definiti nella precedente inchiesta antidumping restano invariati. La richiesta di un margine di dumping individuale è stata pertanto respinta.

(459)

Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Esportatore cinese

Margine di dumping (stabilito nell'inchiesta iniziale)

Margine di sovvenzione

Livello di eliminazione del pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Jushi Group

29,7 %

10,3 %

24,8 %

10,3 %

14,5 %

Jiangsu Changhai Group

9,6 %

5,8 %

4,9 %

4,9 %

0 %

Chongqing Polycomp International Corporation

29,7 %

9,7 %

29,6 %

9,7 %

19,9 %

Altre società che hanno collaborato

29,7 %

10,2 %

26,1 %

10,2 %

15,9 %

Aliquote del dazio per tutte le altre società

 

 

 

10,3 %

19,9 %

(460)

L'aliquota del dazio antidumping e antisovvenzioni indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni delle presenti inchieste e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Tale aliquota non può applicarsi ai prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società espressamente citate; tali prodotti sono assoggettati all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(461)

Una società può chiedere l'applicazione dell'aliquota di dazio individuale in caso di successiva modifica della denominazione. La richiesta va trasmessa alla Commissione (45) e deve contenere tutte le pertinenti informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell'aliquota di dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(462)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per tutte le altre società dovrebbe essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

3.   Impegno

(463)

Un produttore esportatore cinese ha offerto un impegno in materia di prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. L'impegno offerto comprendeva prezzi minimi all'importazione per varie tipologie principali e sottotipologie del prodotto in esame.

(464)

La Commissione constata che il prodotto in esame presenta una grande varietà di tipi e di forme, con differenze di prezzo che variano fino al 700 %. È quindi elevato il rischio di compensazione incrociata. Anche all'interno di una stessa tipologia di prodotti, i prezzi possono variare fino al 550 % a seconda delle sottotipologie di prodotti. I vari prezzi minimi all'importazione proposti dal produttore esportatore cinese erano inoltre ben inferiori al prezzo non pregiudizievole e quindi non avrebbero potuto eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(465)

Alla luce di quanto precede non sarebbe stato possibile per i servizi doganali distinguere uno specifico prodotto al fine di determinare la sua appartenenza a una determinata categoria di prezzi minimi all'importazione, senza effettuare singole analisi per ogni importazione e il monitoraggio risulterebbe dunque molto oneroso, se non irrealizzabile.

(466)

La società esporta nell'Unione anche altri prodotti che non sono soggetti a misure. Esiste pertanto un rischio di compensazione se tali prodotti sono venduti agli stessi clienti. Alcuni dei suoi clienti nell'Unione sono società collegate che commerciano anche con altre società collegate extra UE. Tali complesse relazioni d'affari e commerciali creano ulteriori potenziali rischi di compensazione incrociata.

(467)

Alla luce di quanto precede, l'offerta di impegno è stata respinta.

(468)

Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio compensativo definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

4,9

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

B991

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

10,2

 

Tutte le altre società

10,3

A999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio è sostituito dal seguente.

1.

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

14,5

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

0

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

19,9

B991

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

15,9

 

Tutte le altre società

19,9

A999

3.

L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.

Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1).

(4)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese (GU C 362 del 12.12.2013, pag. 66).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 6).

(6)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese (GU C 371 del 18.12.2013, pag. 19).

(7)  Relazione dell'organo di appello, «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina», WT/DS397/AB/R, pag. 152.

(8)  Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1).

(9)  Avviso riguardante la decisione adottata dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio in data 28 luglio 2011 (GU C 86 del 23.3.2012, pag. 5).

(10)  3B Fibreglass SPRL, Owens Corning Fibreglass France e Johns Manville Slovakia a.s.

(11)  I filati tagliati (chopped strands) sono fili di vetro continui, tagliati della lunghezza desiderata, disponibili con una vasta gamma di trattamenti superficiali per assicurare la compatibilità con la maggior parte dei sistemi di resina. Possono essere a secco o a umido.

(12)  I rovings sono filati di vetro continui, accoppiati, non sottoposti a torcitura meccanica o ad avvolgimento, per formare un pacchetto cilindrico tubolare.

(13)  I feltri (mats) di filamenti sono filati tagliati o legati continui.

(14)  I rovings testurizzati sono rovings sbobinati da una bobina a un'altra che durante tale processo sono testurizzati/resi più voluminosi da una testurizzatrice, la quale soffia aria all'interno del filato.

(15)  Al punto 6 del capitolo XIV del repertorio dei settori per i quali sono incoraggiati gli investimenti esteri, i prodotti in fibra di vetro sono menzionati esplicitamente: «Fabbricazione di prodotti in fibra di vetro e di fibre di vetro speciali».

(16)  Capitolo II, articolo 5, delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale».

(17)  Capitolo III, articolo 17, delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale».

(18)  Il «terzo» bilancio certificato è datato 15 maggio 2014, mentre la visita di verifica presso la sede della società ha avuto luogo il 29-30 maggio 2014.

(19)  Decisione n. 40, articolo 17.

(20)  Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82) (articolo 18), la quale stabilisce che «lo Stato incoraggia gli istituti finanziari ad accendere ipoteche sui diritti di proprietà intellettuale, incentiva e istruisce tali istituti a sostenere le applicazioni dei progressi scientifici e tecnologici e lo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia attraverso la concessione di prestiti ecc. e incoraggia le compagnie di assicurazione a sviluppare prodotti assicurativi alla luce delle necessità di sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia».

(21)  Circolare della PBOC in materia di adeguamento dei tassi di interesse sui depositi e sui prestiti (Yinfa [2004] n. 251) («circolare n. 251»).

(22)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(23)  GU L 142 del 14.5.2014, pag. 32.

(24)  Articolo 34 della legge sulle banche commerciali.

(25)  «Forni di trafilatura di fibre di vetro del tipo E-glass […], sviluppo e produzione di fibre di vetro ad alte prestazioni e relativi prodotti».

(26)  Come spiegato nel considerando 89, per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(27)  Come spiegato nel considerando (89), per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(28)  Come spiegato nel considerando (89), per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, considerando 116.

(30)  George E. Peterson, «Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option», documento di lavoro della Banca mondiale 4043, 7 novembre 2006, documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to Chinàs Imbalances», aprile 2012, pag. 12.

(31)  Documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to Chinàs Imbalances», aprile 2012, pag. 12.

(32)  Come spiegato nel considerando 89, per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(33)  Come spiegato nel considerando 89, per il calcolo del margine di sovvenzione per questo gruppo sono stati utilizzati i dati disponibili.

(34)  La banca dati della DG TRADE di cui all'articolo 14, paragrafo 6, contiene dati sulle importazioni dei prodotti sottoposti a misure o a inchieste antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi, a livello di codice TARIC a 10 cifre.

(35)  Decisione della Commissione del 7 settembre 1990 relativa alla chiusura della procedura di riesame delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America (GU L 283 del 16.10.1990, pag. 38).

(36)  Decisione della Commissione del 21 dicembre 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 62).

(37)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 6), considerando 64.

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 6), considerando 54.

(39)  Ycharts.com

(40)  Relazione del panel — Cina — Dazi antidumping definitivi su apparecchi di controllo a raggi X provenienti dall'Unione europea — WT/DS425/R, punto 7.247.

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23), considerando 319.

Regolamento (CE) n. 495/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che abroga il regolamento (CE) n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia (GU L 78 del 21.3.2002, pag. 1), considerando 12.

(42)  Regolamento (UE) n. 812/2010 della Commissione (GU L 243 del 16.9.2010, pag. 47), considerando 69.

(43)  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm

(44)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 15), considerando 136.

(45)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


ALLEGATO I

Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato:

Nome

Codice addizionale TARIC

Taishan Fiberglass Inc.;

PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd

B992

Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd

B993

Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd

B994

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Glasstex Fiberglass Materials Corp.

B996


ALLEGATO II

Sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura. La dichiarazione va redatta secondo lo schema seguente:

1.

Nome e posizione occupata dal responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

2.

La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che i prodotti in fibra di vetro a filamento venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura per una quantità di (indicare il volume) sono stati fabbricati da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3.

Data e firma.


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