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Document 32014R1350
Council Regulation (EU) No 1350/2014 of 15 December 2014 concerning the allocation of the fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Madagascar and the European Community
Regolamento (UE) n. 1350/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
Regolamento (UE) n. 1350/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
GU L 365 del 19.12.2014, pp. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/44 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1350/2014 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2014
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2014. |
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(2) |
Il 19 giugno 2014 è stato siglato un nuovo protocollo dell'accordo (2) («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar. |
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(3) |
Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/929/UE (3), relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. |
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(4) |
È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo. |
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(5) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considera conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno che il Consiglio fissi tale termine. |
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(6) |
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 1o gennaio 2015. |
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(7) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del protocollo e non prima del 1o gennaio 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono così distribuite tra gli Stati membri:
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a) |
tonniere con reti a circuizione:
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b) |
pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT:
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c) |
pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT:
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2. Il limite di cattura degli squali nella pesca di tonnidi e specie affini, fissato nell'allegato del protocollo per i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione, è così ripartito come segue tra gli Stati membri:
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Spagna: |
207 tonnellate |
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Francia: |
34 tonnellate |
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Portogallo: |
9 tonnellate. |
3. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
4. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
5. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo e non prima del 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA
(1) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.
(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale
(4) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).