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Document 32014R1156
Commission Implementing Regulation (EU) No 1156/2014 of 29 October 2014 correcting the Slovenian version of Commission Regulation (EC) No 1135/2009 imposing special conditions governing the import of certain products originating in or consigned from China, and repealing Commission Decision 2008/798/EC (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 309 del 30.10.2014, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2015; abrogato da 32015R0170
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30.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2014
recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione (2) contiene un errore ripetuto poiché il termine «operatore del settore alimentare e dei mangimi» è errato. Per tale motivo si rende necessaria una rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche. |
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(2) |
Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 1135/2009. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È interessata unicamente la versione in lingua slovena.
Article 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3).