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Document 32014R0690
Council Regulation (EU) No 690/2014 of 23 June 2014 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento (UE) n. 690/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento (UE) n. 690/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 183 del 24.6.2014, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
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24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 690/2014 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 204/2011 (2) dà attuazione alle misure previste nella decisione 2011/137/PESC. |
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(2) |
Il 19 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la risoluzione 2146 (2014) [UNSCR 2146 (2014)], che vieta il carico, il trasporto o lo scarico di petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia su navi battenti la bandiera di uno Stato membro designate dal comitato delle sanzioni (”navi designate”), in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo della Libia. |
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(3) |
L'UNSCR 2146 (2014) chiede altresì l'adozione di misure per impedire l'ingresso delle navi designate nei porti e la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi designate, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato. |
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(4) |
L'UNSCR 2146 (2014) vieta inoltre le transazioni relative a petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato. Tuttavia, poiché l'UNSCR 2146 (2014) consente l'ingresso delle navi designate nei porti in taluni casi, possono in tali casi essere accettate tasse portuali, anche per quanto riguarda il petrolio greggio a bordo di tali navi. |
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(5) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco delle navi designate a cui si applicano tali misure conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione 2011/137/PESC e in base ad accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014). |
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(6) |
Il 23 giugno 2014 la decisione 2011/137/PESC è stata modificata dalla decisione 2014/380/PESC del Consiglio (3) per dare attuazione a tali misure. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 ter 1. È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia. 2. È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 3. La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta ritornando in Libia. 4. La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata, se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo devono essere notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione. 6. Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, comprese la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.»; |
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3) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 La Commissione è autorizzata a:
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4) |
l'allegato V è aggiunto come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
(2) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).
(3) Decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA h), E ALL'ARTICOLO 10 ter E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI»