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Document 32014R0360

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 , che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia

    GU L 107 del 10.4.2014, p. 13–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/360/oj

    10.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 107/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2014

    che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia

    LA COMMISSIONE EUROPEA

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 172/2008 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio («FeSi») attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Egitto, del Kazakhstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia («le misure antidumping definitive»).

    (2)

    Le misure hanno assunto la forma di dazio ad valorem istituito con un'aliquota del 31,2 % sulle importazioni dalla RPC, eccetto quelle della società Erdos Xijin Kuangye Co. (15,6 %) e della società Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., (29,0 %), del 18,0 % sulle importazioni dall'Egitto, eccetto quelle della società The Egyptian Ferroalloys Co. (15,4 %), del 33,9 % sulle importazioni dal Kazakhstan, del 5,4 % sulle importazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del 22,7 % sulle importazioni dalla Russia, eccetto quelle della società Bratsk Ferroalloy Plant (17,8 %).

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2009 del Consiglio (3) ha abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 sulle importazioni di FeSi originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (4)

    Il 30 novembre 2009 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («il riesame intermedio») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, presentata da un produttore esportatore della Russia, Joint Stock Company Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società ad esso collegata Joint Stock Company Kuznetsk Ferroalloy Works (in appresso congiuntamente denominate «gruppo russo»). Il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 60/2012 (4), ha concluso il riesame intermedio parziale in quanto non sono emerse prove sufficienti della natura permanente del mutamento delle circostanze. In particolare, il gruppo russo non ha dimostrato che la sua politica dei prezzi fosse di carattere duraturo. Pertanto, il margine di dumping accertato per il gruppo russo nell'inchiesta iniziale non è stato modificato. L'offerta di impegno presentata dal gruppo russo è stata respinta per gli stessi motivi.

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (5)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping definitive in vigore, il 28 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Euroalliages («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 %, della produzione complessiva di FeSi dell'Unione.

    (6)

    La domanda riguardava i due paesi seguenti: RPC e Russia.

    (7)

    Essa era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (8)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 28 febbraio 2013, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.   Inchiesta

    4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (9)

    L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012 («periodo in esame»).

    4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

    (10)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori della RPC e della Russia, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (11)

    Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

    (12)

    Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori indipendenti dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

    (13)

    Dato che solo un produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare con la Commissione, è stato deciso di non ricorrere al campionamento per i produttori esportatori della RPC. Dopo aver ricevuto il questionario, il produttore esportatore ha deciso di non proseguire la collaborazione. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore della RPC abbia collaborato all'inchiesta.

    (14)

    Per quanto riguarda la Russia, tutti i produttori russi noti sono stati invitati a collaborare all'inchiesta, ossia Bratsk Ferroalloy Plant, Serov Ferroalloy Plant, NLMK e il gruppo russo. Solo un gruppo russo ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta di riesame.

    (15)

    Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, non sono pervenute risposte al questionario. Si ritiene quindi che nessun importatore indipendente dell'Unione abbia collaborato all'inchiesta.

    (16)

    Sono pervenute risposte ai questionari da sei dei sette produttori noti di FeSi dell'Unione. In considerazione del numero relativamente limitato di produttori dell'Unione, il campionamento non è stato previsto nell'inchiesta di riesame.

    (17)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori dell'Unione

     

    Gruppo FERROATLANTICA:

     

    Ferroatlantica S.L. — Madrid, Spagna

     

    Ferropem — Chambery, Francia

     

    HUTA LAZISKA, — Laziska Gorne, Polonia

     

    OFZ a.s. — Istebne, Slovacchia

     

    TDR LEGURE d.o.o. — Ruse, Slovenia

     

    VARGON ALLOYS A.B. — Vargon, Svezia

    b)

    Utilizzatori dell'Unione:

     

    Aperam SA — Lussemburgo

     

    Ugitech — Ugine, Francia

    c)

    Produttore esportatore in Russia:

     

    Il gruppo russo:

     

    JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant («JSC CHEMK») — Chelyabinsk, Russia

     

    JSC Kuznetsk Ferroalloy Works («JSC KF») — Novokuznetsk, Russia

     

    RFA International LP («RFAI») — Mishawaka, USA.

    d)

    Produttori nel paese di riferimento

     

    Elkem AS, Oslo, Norvegia

     

    FESIL Rana Metall AS, Trondheim, Norvegia

     

    Finnfjord AS, Finnsnes, Norvegia.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (18)

    Il prodotto in esame è il ferrosilicio attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della RPC e della Russia.

    (19)

    La produzione di FeSi avviene in forni elettrici ad arco attraverso la riduzione del quarzo per mezzo di prodotti contenenti carbonio. Questo processo è ad alta intensità di energia. Il FeSi è venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (p.es. alluminio). Il FeSi con tenore di silicio uguale o superiore al 70 % è considerato un prodotto di elevata purezza. Se il tenore di silicio è superiore al 55 % e inferiore al 70 %, si tratta di un prodotto di media purezza, se il tenore di silicio non supera il 55 % si tratta di un prodotto di scarsa purezza. Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come deossidante e componente per leghe.

    2.   Prodotto simile

    (20)

    Il FeSi prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il FeSi prodotto e venduto in Norvegia («paese di riferimento»), dato che la RPC non è un paese ad economia di mercato e non è stata esaminata nel corso della presente inchiesta, e in Russia è risultato avere essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi impieghi di base del FeSi prodotto nella RPC e in Russia e venduto all'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    (21)

    In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle pratiche di dumping da parte dei due paesi interessati.

    IMPORTAZIONI DALLA RPC

    1.   Osservazioni preliminari

    (22)

    Come affermato nel precedente considerando 13, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (23)

    Di conseguenza, la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping è stata valutata utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali sulle importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat) nonché altre informazioni a disposizione del pubblico.

    (24)

    L'assenza di cooperazione ha influito sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei diversi tipi di prodotto. Come spiegato al seguente paragrafo 30, si è ritenuto opportuno stabilire sia il valore normale che il prezzo all'esportazione su base globale, ossia sulla base di un unico prodotto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (25)

    In conformità dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, lo stesso metodo utilizzato per determinare il dumping nel corso dell'inchiesta iniziale è stato seguito ogniqualvolta si è constatato che le circostanze non erano cambiate.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    2.1.   Determinazione del valore normale

    (26)

    Nell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulla sua proposta di utilizzare la Norvegia come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la RPC. Nell'inchiesta iniziale la Norvegia era stata utilizzata come paese di riferimento. In assenza di osservazioni delle parti su questo aspetto, si è concluso che la Norvegia doveva essere selezionata nuovamente come paese di riferimento per stabilire il valore normale per la RPC in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    (27)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se, per i produttori che hanno cooperato in Norvegia, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato nazionale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative.

    (28)

    Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR.

    (29)

    Il valore normale è stato quindi basato sul prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il PIR.

    2.2.   Determinazione del prezzo all'esportazione

    (30)

    Come affermato nel precedente considerando 24, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (31)

    Il volume e i prezzi delle importazioni sono stati dapprima estratti dalla base dati di Eurostat sulle importazioni per i tre codici NC elencati al precedente considerando 18, vale a dire con la distinzione a seconda della qualità. Dato che si è ritenuto opportuno stabilire il prezzo medio all'esportazione, i dati estratti per i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio di cui al codice NC 7202 21 00. Questo metodo è quello proposto nella domanda di riesame per stimare il volume totale delle importazioni sulla base della qualità FeSi75. Il volume e i prezzi delle importazioni di queste tre codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media.

    (32)

    Infine, il prezzo medio d'importazione a livello cif è stato adeguato detraendo in particolare i costi di trasporto per arrivare al valore franco fabbrica. Il prezzo di vendita è stato quindi calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile indicato nelle statistiche delle importazioni di Eurostat.

    2.3.   Confronto e adeguamenti

    (33)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In particolare, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei dazi all'esportazione, basandosi su dati menzionati nella domanda di riesame, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi.

    2.4.   Dumping durante il PIR

    (34)

    Sulla base di quanto precede, il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato constatato al 165 %.

    (35)

    Tuttavia, si deve osservare che il volume totale delle importazioni del prodotto in esame verso l'Unione è drasticamente diminuito dopo l'istituzione delle misure iniziali e che il suddetto margine di dumping è stato calcolato sulla base di un volume limitato di importazioni (cioè inferiore a 2 500 tonnellate durante il PIR).

    (36)

    Pertanto, per la completezza dell'analisi, è stata esaminata anche la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi per quanto riguarda i tre principali mercati dei paesi terzi, cioè Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti d'America («USA»).

    (37)

    A tal fine, le cifre relative alle esportazioni cinesi sono state utilizzate per determinare il prezzo delle esportazioni cinesi verso il Giappone, la Corea del Sud e gli USA. Il confronto con il valore normale stabilito in precedenza ha inoltre dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping, che varia tra l'86 % e il 92 % a seconda del paese di destinazione.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    3.1.   Capacità di produzione della RPC

    (38)

    La RPC è di gran lunga il principale paese produttore mondiale di FeSi. La capacità di produzione è stata stimata a 10-11 milioni di tonnellate l'anno durante il PIR. Pertanto l'industria della RPC opera al 50 % circa della sua capacità di produzione. Questo significa che vi è attualmente una capacità inutilizzata di circa 5,5 milioni di tonnellate l'anno, il che rappresenta quasi sette volte il consumo totale dell'Unione. Nonostante questa situazione attuale di sovraccapacità e sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, risulta che la capacità della RPC è tuttora in continua espansione, dato che sono attualmente in costruzione forni più grandi e più efficienti.

    (39)

    Nulla lascia presupporre che il livello di consumo sul mercato interno della Cina o di altri paesi terzi aumenti in modo significativo e possa quindi assorbire l'aumento di produzione qualora i produttori cinesi decidessero di impiegare la capacità produttiva inutilizzata.

    3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (40)

    Dopo l'istituzione delle misure definitive nel febbraio 2008 le importazioni dalla RPC sono diminuite costantemente e sono diventate marginali, rappresentando meno dell'1 % del consumo dell'Unione durante il PIR. Dopo aver raggiunto un picco di circa 330 400 tonnellate nel 2007, le importazioni sono scese a meno di 2 500 tonnellate nel 2012. Tuttavia il mercato UE del FeSi resta interessante per le esportazioni cinesi, in considerazione dei livelli di prezzo osservati.

    (41)

    Come indicato in precedenza, vi è una notevole sovracapacità produttiva nella RPC, quindi un forte incentivo a trovare mercati alternativi in grado di assorbire questo eccesso di capacità produttiva. Tuttavia, a causa di varie restrizioni all'esportazione imposte dal governo cinese (vale a dire un dazio all'esportazione del 25 %, un'aliquota IVA non rimborsabile pari al 17 % e le licenze di esportazione), nel complesso le esportazioni cinesi sono diminuite da un picco di 1,5 milioni di tonnellate nel 2007 a solo 0,4 milioni di tonnellate nel 2009. Cionondimeno, a partire dal 2010 si è osservata una forte ripresa di tutte le esportazioni, il cui volume è aumentato a 0,8 milioni di tonnellate ed è stato stimato a 0,7 milioni di tonnellate nel 2013. I dati più recenti indicano un livello sostenuto delle esportazioni, il cui volume è più elevato che l'intero consumo dell'Unione.

    (42)

    Malgrado le suddette restrizioni alle esportazioni, i produttori cinesi hanno esportato un volume significativo di FeSi sui mercati mondiali non soggetti a restrizioni all'importazione (vale a dire il Giappone, la Corea del Sud e gli USA).

    (43)

    A prima vista il mercato asiatico potrebbe essere un'alternativa per assorbire parte dell'eccesso di produzione cinese. Tuttavia, secondo le informazioni presentate dal richiedente, i recenti sviluppi su tale mercato possono renderlo meno interessante per le esportazioni cinesi.

    (44)

    Infatti, il mercato asiatico sarà gravemente influenzato dalla messa in produzione di due nuovi progetti relativi al ferrosilicio in Malaysia (gli stabilimenti di Pertama Ferroalloys e Sarawak Ferroalloys). Si stima che la produzione annuale di ferrosilicio della Malaysia, che aumenterà di 420 000 tonnellate a partire dal 2014, sarà venduta a paesi limitrofi del Sudest asiatico, in particolare al Giappone, che necessita di 600 000 tonnellate di ferrosilicio all'anno. La produzione degli impianti della Malaysia avrà un impatto negativo sulle esportazioni cinesi verso il Sudest asiatico. Inoltre, i produttori di acciaio giapponesi e le acciaierie della Corea del Sud hanno già concluso accordi per l'acquisto annuale di notevoli volumi di ferrosilicio dai nuovi produttori della Malaysia, rendendo in tal modo più difficile l'ingresso nel mercato per le esportazioni cinesi.

    (45)

    Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore ha affermato che la produzione della Malaysia era sopravvalutata. In seguito a verifica tale osservazione è stata ritenuta pertinente e, di conseguenza, la produzione della Malaysia è stata corretta a circa 370 000 tonnellate.

    (46)

    Si prevede pertanto che la produzione supplementare della Malaysia farà aumentare la concorrenza su questo mercato già saturo, nel quale la RPC e la Russia oggi detengono una quota considerevole.

    (47)

    La ridotta presenza di prodotti cinesi sul mercato dell'Unione nel PIR è dovuta essenzialmente alle restrizioni alle esportazioni imposte dal governo cinese di cui al precedente considerando 41.

    (48)

    I prezzi sul mercato dell'UE rappresenterebbero anche un'attrattiva per assorbire l'eccesso di capacità dei produttori cinesi. Infatti, il prezzo di mercato medio per l'Unione nel 2012 era almeno pari ai prezzi all'esportazione dei produttori cinesi per i loro principali paesi di destinazione (Giappone, Corea del Sud e USA), il che sottolinea ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione quando le vendite verso altre destinazioni diventano più problematiche.

    (49)

    Si può pertanto concludere che il mercato europeo, uno dei più ampi a livello mondiale, rimane interessante per i produttori cinesi.

    4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

    (50)

    La capacità inutilizzata disponibile nella RPC e il livello dei prezzi relativamente attraente sul mercato dell'Unione lasciano concludere che sussiste il rischio di un aumento delle esportazioni cinesi del prodotto in esame qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere.

    (51)

    Data la capacità inutilizzata attuale e potenziale della RPC e tenuto conto del fatto che il mercato dell'Unione è uno dei maggiori al mondo e che le esportazioni cinesi nel Sudest asiatico saranno verosimilmente esposte a pressioni si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero abrogate, gli esportatori cinesi aumenteranno probabilmente le loro esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

    IMPORTAZIONI DALLA RUSSIA

    1.   Osservazioni preliminari

    (52)

    Come affermato nel precedente considerando 14, solo un gruppo di produttori ha collaborato al procedimento. Tuttavia, si è constatato che il gruppo russo rappresentava una quota notevole della produzione totale russa, cioè circa il 78 % della produzione complessiva di FeSi della Russia e la maggior parte delle importazioni di FeSi provenienti dalla Russia verso l'Unione. Pertanto, la Commissione ha concluso che le informazioni fornite dal gruppo russo, combinate con quelle provenienti da altre fonti quali la domanda di riesame e le statistiche commerciali disponibili sulle importazioni (Eurostat), dovevano essere usate per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping.

    (53)

    Per calcolare il margine di dumping le imprese facenti parte del gruppo russo JSC CHEMK e JSC KF sono considerate collegate ai sensi dell'articolo 143 del codice doganale (7), come nell'inchiesta iniziale. Pertanto è stato calcolato un unico margine di dumping per l'intero gruppo, utilizzando la seguente metodologia. L'importo del dumping è stato calcolato per ogni singolo produttore esportatore prima di stabilire una media ponderata del margine di dumping per l'intero gruppo. Va osservato che tale metodologia è diversa da quella applicata nell'inchiesta iniziale, in cui il calcolo del dumping era stato effettuato aggregando tutti i dati relativi alla produzione e alle vendite delle entità produttive. Tale diversa metodologia è stata impiegata nel riesame intermedio concluso. Tale modifica metodologica è giustificata dal cambiamento della struttura societaria del gruppo, che permette l'individuazione dei singoli produttori in seno al gruppo con riferimento alle vendite e alla produzione.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    2.1.   Determinazione del valore normale

    (54)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per i produttori esportatori che hanno cooperato il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle loro esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato nazionale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame.

    (55)

    Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale esame è stato effettuato per tipi di prodotto, venduti da un produttore esportatore sul suo mercato interno, che sono risultati essere direttamente comparabili al tipo di prodotto venduto per esportazione nell'Unione. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

    (56)

    Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

    (57)

    Per i tipi di prodotto per i quali più dell'80 % in volume delle vendite di questo tipo di prodotto nel mercato interno era superiore ai costi e la media ponderata dei prezzi di vendita di tale tipo era uguale o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi reali nel mercato interno di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo di prodotto in questione.

    (58)

    Quando il volume delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate nel mercato interno durante il PIR.

    (59)

    Quando non vi erano vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, oppure se tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (60)

    Per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nell'ambito di normali operazioni commerciali, da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato o sui dati disponibili.

    2.2.   Determinazione del prezzo all'esportazione

    (61)

    Durante il PIR le vendite all'esportazione del gruppo russo verso l'Unione sono state effettuate tramite la società collegata (l'importatore collegato) RFAI, che ha svolto tutte le funzioni di importatore per quanto concerne le merci immesse in libera pratica nell'Unione, ovvero quelle di un importatore collegato.

    (62)

    Il prezzo all'esportazione è quindi stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguati per tenere conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, nonché di un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. A tal fine è stata impiegata la percentuale effettiva delle SGAV e, in assenza di nuove informazioni sui profitti fornite da importatori indipendenti, si è utilizzata la stessa percentuale di profitto utilizzata nell'inchiesta iniziale, ovvero il 6 %.

    (63)

    Il gruppo russo ha affermato che la RFAI dovrebbe essere trattata come parte della stessa ed unica entità economica («UEE») poiché entrambi sono controllati e gestiti dalle stesse persone e operano come un'unica entità economica. Di conseguenza, calcolando i prezzi all'esportazione, non andrebbero effettuate detrazioni per le SGAV e i profitti della RFAI.

    (64)

    Nel contesto dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, effettuato per calcolare il prezzo all'esportazione, è irrilevante stabilire se l'associazione tra il gruppo russo e la RFAI abbia o non abbia assunto la forma di «UEE».

    (65)

    Pertanto, poiché le vendite all'esportazione del gruppo russo sono state effettuate tramite una società collegata (RFAI), il prezzo all'esportazione ha dovuto essere adeguato detraendo un margine ragionevole per le SGAV e i profitti, come espressamente consentito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

    (66)

    Il produttore esportatore ha ribadito le sue argomentazioni relative all'esistenza di una «UEE» e il fatto che questo impedisse gli adeguamenti per le SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Egli ha inoltre affermato che, anche se gli adeguamenti fossero giustificati, nel calcolo del prezzo all'esportazione si dovrebbero includere solo i costi relativi alle importazioni da parte della RFAI, escludendo tutte le SGAV relative alle esportazioni della «UEE». Infine il produttore esportatore ha dichiarato il proprio disaccordo in merito alla conclusione riguardante la non esistenza di una «UEE» nel caso in questione.

    (67)

    Il fatto che esista o meno una «UEE» è irrilevante nel contesto del calcolo del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Fintantoché le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono rispettate, il livello di controllo o di integrazione è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 (8). L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base prescrive alla Commissione di costruire, in determinate situazioni, un prezzo all'esportazione e di adeguarlo per tenere conto di un determinato numero di fattori, anche nei casi in cui le parti risultano collegate. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base indica chiaramente che «sono applicati gli adeguamenti» (sottolineatura aggiunta dalla Commissione). La Commissione ha accertato che la RFAI ha svolto tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da un importatore collegato nell'Unione. La RFAI è infatti strettamente coinvolta nell'attività internazionale del gruppo (assistenza ai clienti, logistica e calendario delle consegne, acquisto di beni strumentali e materie prime fondamentali ecc.). Di conseguenza è rispettata la condizione richiesta dall'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che giustifica gli adeguamenti applicati. Pertanto si conclude che gli adeguamenti applicati erano necessari sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    (68)

    Il produttore esportatore ha sostenuto che dalla sentenza Nikopolsky/Interpipe (9) si evince che, se l'esportatore e l'operatore commerciale collegato costituiscono una «UEE», l'adeguamento al prezzo di esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non è consentito. Quest'affermazione è priva di fondamento. La sentenza in questione riguarda infatti un adeguamento effettuato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) per tenere conto delle commissioni nominali ricevute da un operatore che svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione. Essa è quindi irrilevante per il caso in questione, in cui la società svizzera RFAI svolge tutte le funzioni solitamente svolte da un importatore collegato. L'esistenza di una «UEE» non ha lo stesso impatto sugli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e sugli adeguamenti applicati in virtù dell'articolo 2, paragrafo 9, del medesimo regolamento. Inoltre non vi è alcun margine discrezionale per la richiesta di un adeguamento riguardante un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. Tale adeguamento è applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando le parti sono collegate.

    (69)

    Per quanto concerne la portata dell'adeguamento, la richiesta riguardante detrazioni parziali delle SGAV e dei profitti non può essere accolta, in assenza di prove pertinenti presentate dal produttore esportatore. Gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono quelli caratteristici nella costruzione del prezzo all'esportazione nei casi più consueti di associazione. Se le SGAV e i profitti fossero unicamente oggetto di un adeguamento parziale, tale modifica dovrebbe essere fondata sulle prove fornite dal produttore esportatore riguardanti i costi e, in particolare, attestanti che tali costi costituiscono spese speciali sostenute in relazione ad attività non direttamente collegate all'importazione del prodotto in esame tra l'importazione e la successiva rivendita.

    (70)

    Il gruppo russo ha anche sostenuto che non si dovrebbe detrarre il dazio antidumping quando si calcola il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, dato che il dazio è debitamente rispecchiato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione.

    (71)

    L'inchiesta ha accertato, in particolare, che i prezzi di rivendita del prodotto in esame nell'Unione non rispecchiavano il dazio pagato per il 99 % delle transazioni segnalate. Si può quindi concludere che il dazio antidumping non era rispecchiato correttamente nei prezzi di rivendita del gruppo russo. Di conseguenza, l'argomentazione del gruppo russo non ha potuto essere accettata e l'importo dei dazi antidumping è stato detratto dal calcolo dei prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    2.3.   Confronto e adeguamenti

    (72)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (73)

    Sono stati effettuati adeguamenti per i costi relativi a trasporto e assicurazione, carico e movimentazione, credito e commissioni, ove applicabile e giustificato, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    2.4.   Dumping durante il PIR

    (74)

    A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei due produttori esportatori che costituiscono il gruppo russo.

    (75)

    Il produttore esportatore in questione ha presentato varie argomentazioni riguardanti il calcolo del margine di dumping.

    (76)

    Innanzitutto, per quanto concerne l'adeguamento del costo della quarzite acquistata da una società produttrice del gruppo dall'altra società produttrice del gruppo, è stata contestata l'aggiunta di un margine di profitto del 5 % al prezzo di acquisto riveduto. L'argomentazione addotta è che le due società sono membri della stessa entità economica unica.

    (77)

    Pur essendo tale argomentazione relativa alla «UEE» irrilevante nel contesto dell'adeguamento del costo della quarzite, si riconosce che le transazioni tra parti collegate possono essere effettuate senza realizzare profitto. Vista l'assenza di vendite di quarzite a controparti esterne, non è stato neppure possibile dimostrare l'esistenza di eventuali profitti. Di conseguenza, il margine di profitto sul costo adeguato della quarzite è stato omesso e la determinazione del dumping è stata opportunamente riveduta.

    (78)

    Una seconda argomentazione riguardava l'applicazione da parte della Commissione delle raccomandazioni dell'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia sul salmone con la Norvegia. Nella suddetta situazione era stato raccomandato, nei casi in cui le vendite di un determinato tipo di prodotto non fossero rappresentative, di utilizzare comunque le SGAV e i profitti realizzati su tali transazioni nella costruzione del valore normale. Il produttore esportatore ha anche sostenuto che non era consentito applicare la nuova metodologia in un riesame in previsione della scadenza, dato che non erano intervenuti cambiamenti sostanziali delle circostanze che giustificassero tale applicazione.

    (79)

    La Commissione ha spiegato la metodologia del panel nel caso del salmone durante un'audizione con il produttore esportatore, che ha continuato a considerare la raccomandazione del panel una violazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. La Commissione è tuttavia tenuta ad attuare tali sentenze nel quadro delle sue obbligazioni nei confronti dell'OMC. La metodologia in questione riguarda tutti i casi e non solo le inchieste avviate sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base.

    (80)

    In seguito ad una terza argomentazione, la Commissione ha corretto le occorrenze in cui il costo di un produttore esportatore del gruppo era confrontato a determinate vendite dell'altro produttore esportatore.

    (81)

    La Commissione conferma inoltre di avere adeguato il fatturato allo stesso modo del costo di produzione, ovvero tenendo conto dei costi di trasporto, assicurazione e movimentazione per testare la redditività, e dei costi di imballaggio per determinare i margini di dumping.

    (82)

    In una quarta argomentazione il produttore esportatore ritiene che il dazio antidumping in vigore sia stato indebitamente detratto dal prezzo all'esportazione. Per provare tale affermazione ha dichiarato che i prezzi delle vendite all'esportazione erano superiori di oltre il 100 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, e che tale fatto proverebbe che il dazio antidumping era compreso nei prezzi all'esportazione. Inoltre taluni dazi all'importazione e dazi antidumping non avrebbero dovuto essere detratti, perché sarebbero stati pagati in anticipo e si riferivano ad un periodo successivo. Infine la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto dei costi relativi ad un ufficio in Giappone e alle imposte cantonali e federali svizzere sul reddito.

    (83)

    Le prove fornite dal produttore esportatore non consentono di concludere in modo definitivo che il dazio antidumping fosse debitamente rispecchiato nel prezzo all'esportazione in questo caso e per questo prodotto. Sia i prezzi di rivendita che i costi di produzione sono fortemente aumentati rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Per tale motivo l'aumento dei prezzi all'esportazione non può essere attribuito in via definitiva al presunto effetto del dazio. Per illustrare il carattere non decisivo delle prove presentate, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione con il costo dei beni, compreso il dazio antidumping, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, giungendo al risultato che il 99 % delle transazioni di esportazione non è effettuato ad un prezzo di esportazione sufficientemente elevato da coprire il dazio antidumping. Infine, anche non detraendo il dazio, questo non basterebbe ad invalidare la conclusione relativa al dumping notevole e non influirebbe neppure sulla conclusione in merito alla probabilità del persistere del dumping. Di conseguenza non vi sarebbe alcun impatto sull'esito della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

    (84)

    La Commissione ha osservato che non è possibile pagare in anticipo dazi all'importazione e dazi antidumping e che tali dazi sono riscossi all'importazione. Inoltre il gruppo ha fatto ricorso ad un deposito doganale, il che significa che i dazi erano corrisposti solo al momento dell'effettiva realizzazione delle importazioni e delle vendite. Da un confronto tra la situazione contabile generale del 31 dicembre 2012 e i bilanci certificati risulta inoltre chiaramente che i revisori hanno riqualificato i cosiddetti dazi antidumping prepagati in dazi antidumping effettivamente versati come costo nel conto profitti e perdite.

    (85)

    I costi relativi all'ufficio in Giappone non riguardavano il prodotto in esame e quindi non hanno influito sul calcolo effettuato dalla Commissione. L'argomentazione è stata quindi respinta. Infine, le imposte svizzere citate avrebbero potuto essere escluse solo se fossero state imposte sul reddito societario, come risulta dall'osservazione successiva alla diffusione delle conclusioni. Il calcolo del dumping è stato quindi adeguato di conseguenza.

    (86)

    La Commissione ha riveduto il tasso d'interesse adeguato su un prestito contratto da una società del gruppo nelle Isole Vergini britanniche a favore di un'altra società del gruppo, in risposta all'argomentazione secondo cui tali prestiti possono essere contratti a tassi inferiori a quelli del mercato ed essenzialmente sono opportuni solo se il tasso d'interesse è inferiore a quello ottenibile presso una banca. Inoltre la Commissione conferma che il margine di profitto per la RFAI era stato applicato al valore netto di fatturazione nella valuta di conto della società e non era fondato sul cif dopo l'aggiunta di determinati costi.

    (87)

    Tenendo conto delle considerazioni appena esposte e rivedendo il calcolo fondato sull'accettazione delle argomentazioni relative alle vendite intragruppo di quarzite, al prestito intragruppo e alle imposte federali e cantonali svizzere sul reddito, il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato riveduto e constatato al 43 %.

    (88)

    Si ricorda che il riesame intermedio di cui al precedente considerando 4, ha concluso che le importazioni del gruppo russo erano state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo ottobre 2009 – settembre 2010.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    (89)

    Dopo avere esaminato l'esistenza di pratiche di dumping durante il PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping.

    3.1.   Capacità di produzione della Russia

    (90)

    La Russia è il secondo maggiore produttore mondiale di FeSi. Secondo la società di ricerche di mercato Metal Expert, la capacità di produzione di FeSi in Russia è pari a circa 900 000 tonnellate. Questa cifra comprende la produzione effettuata da forni che possono produrre FeSi, ma anche altri tipi di ferroleghe. Infatti, le apparecchiature di produzione dei due produttori (JSC CHEMK e Serov Ferroalloy Plant) consentono di passare rapidamente dal FeSi ad altri tipi di ferroleghe. Le attrezzature degli altri produttori russi (Bratsk Ferroalloy Plant, NLMK e JSC KF) consentono invece di produrre unicamente FeSi.

    (91)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni, l'unico produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che le sue informazioni non erano state prese in considerazione nel calcolo della capacità di produzione della Russia. Tuttavia, come indicato nel considerando 52, la fonte primaria d'informazione utilizzata era quella fornita dal gruppo russo. La relazione di Metal Export è stata utilizzata per stabilire la capacità di produzione degli altri produttori russi. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (92)

    Lo stesso produttore esportatore ha anche affermato che la produzione della società JSC CHEMK era stata valutata in modo non corretto, dato che a suo avviso è praticamente impossibile passare dalla produzione di una ferrolega alla produzione di un'altra senza notevoli costi aggiuntivi e tempi supplementari. Tuttavia le prove rinvenute durante il sopralluogo presso la sede della società JSC CHEMK dimostrano che i loro forni possono passare da una ferrolega all'altra senza i tempi supplementari di cui sopra. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (93)

    La produzione effettiva durante il PIR ammontava secondo le stime a circa 633 000 tonnellate (base FeSi75), con capacità inutilizzata disponibile fino a 267 000 tonnellate. Utilizzando un approccio prudente e prendendo in esame la capacità di produzione utilizzata per la produzione delle altre ferroleghe, la capacità inutilizzata per il FeSi è pari ad almeno 120 000 tonnellate.

    (94)

    Il gruppo russo ha sostenuto che la stima della capacità inutilizzata della Russia è stata calcolata erroneamente, dato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il gruppo russo stava operando al 95-100 % della propria capacità. Tuttavia, come indicato nel considerando di cui sopra, è stato adottato un approccio cauto anche tenendo conto dell'effettiva capacità inutilizzata. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (95)

    Secondo la relazione della società Metal Expert, l'elevata capacità inutilizzata è da attribuire a un significativo calo del 50 % della domanda interna tra il 2002 e il 2009, ed è rimasta stabile fino al 2012. La capacità di produzione è quindi ampiamente superiore alla domanda sul mercato interno. I produttori russi dipendono pertanto dalle esportazioni.

    3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (96)

    Nonostante le misure attualmente in vigore, il mercato UE continua ad essere attraente per le esportazioni russe. Il livello delle importazioni osservato durante il PIR dimostra che le importazioni russe hanno in una certa misura risentito dei dazi antidumping istituiti, pur essendo ancora nettamente presenti durante il PIR.

    (97)

    Una parte ha sostenuto che il mercato dell'Unione europea di FeSi non sarebbe interessante per un fornitore mondiale come il gruppo russo, e che vi è un forte calo generale delle importazioni che è continuato nel 2012. Essa ha sostenuto che tale tendenza non verrebbe ribaltata in futuro. L'esame dei dati commerciali raccolti da Eurostat e in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base ha dimostrato tuttavia che le importazioni dalla Russia sono rimaste piuttosto stabili durante il periodo 2010-2012.

    (98)

    Inoltre, confrontando i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione europea con i prezzi applicati per il FeSi sui mercati dei paesi terzi, risulta che il gruppo russo ha praticato prezzi più elevati nei confronti dell'UE, a seconda del paese di destinazione.

    (99)

    Di conseguenza, l'affermazione secondo cui il mercato dell'Unione non è attraente per i produttori russi è stata respinta.

    (100)

    Una parte ha sostenuto che il mercato russo sta diventando sempre più attraente in considerazione di diversi progetti futuri, come i giochi olimpici invernali del 2014, che dovrebbero stimolare la domanda interna di acciaio e quindi aumentare il consumo interno di FeSi. Tuttavia, occorre innanzitutto rilevare che tale parte non ha fornito dati pertinenti né stime per quanto riguarda l'impatto di tali progetti sul consumo interno di FeSi. In ogni caso, qualora tale situazione dovesse effettivamente concretizzarsi, tale effetto avrebbe dovuto già essere visibile nel corso del 2012 e del 2013. I dati disponibili rivelano invece che il consumo interno è rimasto stabile. Infine, l'effetto di questi progetti sarebbe in ogni caso limitato e di natura temporanea. Di conseguenza, questo argomento è respinto. Una delle parti ha sostenuto che l'eccesso di capacità in Russia è ampiamente assorbito dalle esportazioni verso i mercati asiatici e gli USA. In realtà, durante il PIR i produttori russi hanno esportato a livello mondiale oltre il 73 % della loro produzione. Tuttavia, come indicato al precedente considerando 93, in Russia vi è ancora una notevole sovracapacità produttiva a causa della diminuzione del consumo interno, e quindi una forte esigenza di trovare mercati alternativi per compensare la perdita di vendite sul mercato interno e assorbire l'eccesso di capacità produttiva.

    (101)

    Come indicato al precedente considerando 44, la concorrenza sui mercati asiatici aumenterà a causa dei nuovi impianti costruiti in Malaysia, che inizieranno a produrre circa 420 000 tonnellate nel 2014. Questa situazione renderà più difficoltose le esportazioni russe per il mercato asiatico.

    (102)

    Come illustrato dal considerando 45, la produzione della Malaysia è stata rivista a 370 000 tonnellate.

    (103)

    Inoltre negli USA, uno dei loro principali mercati di esportazione, gli esportatori russi sono già oggetto di un'inchiesta antidumping nell'ambito della quale sono presunti notevoli margini di dumping.

    (104)

    Di conseguenza, si deve concludere che i produttori esportatori russi sono in gran parte dipendenti dalle esportazioni verso i mercati dei paesi terzi sui quali la concorrenza sarà più pronunciata. In questo contesto il mercato dell'Unione sarà ancora più interessante per i suddetti produttori.

    4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

    (105)

    Alla luce delle risultanze di cui sopra, si può concludere che le importazioni dalla Russia sono tuttora oggetto di dumping e che il rischio del persistere del dumping è assai elevato. Data la capacità inutilizzata attuale e potenziale futura della Russia, tenuto conto che il mercato dell'Unione è uno dei maggiori al mondo e considerata la prevista espansione della capacità sul mercato del Sudest asiatico si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero lasciate scadere, gli esportatori russi aumenterebbero probabilmente ancora di più le loro esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

    5.   Conclusioni

    (106)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra si è concluso che esiste un significativo e concreto rischio di persistenza del dumping per il FeSi originario della RPC e della Russia qualora le attuali misure antidumping fossero lasciate scadere.

    D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    (107)

    Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori noti dell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno nel prosieguo denominati «l'industria dell'Unione».

    (108)

    Come indicato al precedente considerando 16, sei produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste. Le società in questione rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'Unione e la loro situazione è considerata rappresentativa per l'industria dell'Unione.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

    1.   Consumo dell'Unione

    (109)

    Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base ai volumi delle vendite collegate e indipendenti dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, ad una stima per il produttore che non ha collaborato (sulla base della domanda di riesame) e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat a livello di codice NC.

    (110)

    Durante il periodo considerato il consumo dell'Unione è aumentato del 40 %. Tuttavia, si dovrebbe tener conto del fatto che il primo anno del periodo in esame (2009) è stato un anno estremamente negativo a causa degli effetti sfavorevoli della crisi economica. Nonostante una parziale ripresa dopo il 2009, il consumo dell'Unione non ha raggiunto i livelli registrati durante l'inchiesta iniziale, nella quale ogni anno il consumo è stato superiore a 850 000 tonnellate.

    Tabella 1

    Consumo

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Consumo (in t)

    544 093

    799 233

    841 796

    760 128

    Indice (2009 = 100)

    100

    147

    155

    140

    Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame in previsione della scadenza, Eurostat.

    2.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati

    (111)

    I volumi e le quote di mercato delle importazioni dalla RPC e dalla Russia sono stati analizzati sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat e dei dati raccolti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono molto bassi, le importazioni dai paesi interessati non sono state valutate cumulativamente.

    a)   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

    (112)

    Durante il periodo in esame le importazioni oggetto di dumping nell'Unione hanno evidenziato, in termini di volume e di quote di mercato, l'andamento seguente:

    Tabella 2

    Volume e quote di mercato delle importazioni in esame

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    RPC

    Volume delle importazioni (in t)

    8 105

    13 828

    5 125

    2 516

    Indice (2009 = 100)

    100

    171

    63

    31

    Quota di mercato (in %)

    1,5

    1,7

    0,6

    0,3

    Indice (2009 = 100)

    100

    116

    41

    22

    Russia

    Volume delle importazioni (in t)

    74 678

    53 671

    29 338

    40 725

    Indice (2009 = 100)

    100

    72

    39

    55

    Quota di mercato (in %)

    13,7

    6,7

    3,5

    5,4

    Indice (2009 = 100)

    100

    49

    25

    39

    Totale dei paesi interessati

    Volume delle importazioni (in t)

    82 783

    67 499

    34 463

    43 241

    Indice (2009 = 100)

    100

    82

    42

    52

    Quota di mercato (in %)

    15,2

    8,4

    4,1

    5,7

    Indice (2009 = 100)

    100

    56

    27

    37

    Fonte: Eurostat

    (113)

    I volumi delle importazioni provenienti dai paesi interessati sono diminuiti notevolmente, del 48 %, durante il periodo in esame. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 15,2 % nel 2009 al 5,7 % nel PIR. A seguito di questa tendenza le esportazioni cinesi sul mercato dell'Unione sono quasi cessate. I produttori esportatori russi, invece, detengono ancora una quota di mercato notevole, rendendo la Russia il quarto maggiore esportatore verso l'Unione.

    b)   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

    (114)

    La tabella riportata qui sotto indica il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping. Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è diminuito del 38 %. Il prezzo medio delle importazioni dalla Russia è aumentato del 31 % nel corso dello stesso periodo, ma è comunque rimasto inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

    Tabella 3

    Prezzo medio delle importazioni in dumping

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    RPC

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    991

    1 088

    873

    611

    Indice (2009 = 100)

    100

    110

    88

    62

    Russia

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    716

    776

    889

    999

    Indice (2009 = 100)

    100

    108

    124

    140

    Totale dei paesi interessati

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    742

    840

    887

    976

    Indice (2009 = 100)

    100

    113

    119

    131

    Fonte: Eurostat

    (115)

    Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione che hanno collaborato a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping praticati dai produttori russi che hanno collaborato al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali.

    (116)

    Dal momento che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta di riesame, la sottoquotazione dei prezzi di esportazione cinesi è stata determinata mediante il confronto tra la media ponderata dei prezzi dei produttori dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, a livello franco fabbrica, e il prezzo all'esportazione medio delle esportazioni cinesi su base cif ottenuti da Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali.

    (117)

    Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il PIR, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione sul mercato dell'Unione pari al 6 – 39 % per la Russia e al 46 % per la RPC.

    3.   Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

    (118)

    I volumi delle importazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione sono aumentati del 33 % durante il periodo in esame, nel quale hanno seguito la tendenza al rialzo del consumo. La quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi si è mantenuta relativamente stabile nel periodo in esame, attorno al 70 % circa del consumo dell'Unione, con una lieve riduzione nel PIR. Tuttavia, la struttura geografica delle importazioni è stata più variabile, con un notevole aumento del volume delle importazioni e delle quote di mercato del Brasile e della Norvegia, i paesi che sembrano aver tratto il massimo vantaggio dall'aumento del consumo.

    (119)

    I prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi sono aumentati del 22 % nel corso del periodo in esame e restano molto al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC e dalla Russia.

    4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (120)

    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

    (121)

    Ai fini dell'analisi del pregiudizio, la situazione economica dell'industria dell'Unione è valutata sulla base di indicatori come produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi unitari medi, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, scorte e costi del lavoro.

    a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

    (122)

    La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata notevolmente durante il periodo in esame. L'aumento è stato particolarmente marcato fra il 2009 e il 2011, quando la produzione è aumentata del 178 %. In seguito, è rimasta stabile nel PIR. Si ricorda che il primo anno del periodo in esame è stato eccezionale a causa della crisi economica, è stato quindi caratterizzato da livelli di produzione insolitamente bassi. In effetti, nonostante un notevole recupero dopo il 2009, è opportuno ricordare che la produzione dell'industria dell'Unione non ha raggiunto il livello di partenza dell'inchiesta iniziale (anno 2003), nel corso della quale era stata registrata una produzione superiore a 270 000 tonnellate.

    Tabella 5

    Produzione totale dell'industria dell'Unione

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Produzione (in tonnellate)

    81 147

    192 495

    225 376

    224 540

    Indice (2009 = 100)

    100

    237

    278

    277

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    (123)

    La capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame ed è lievemente aumentata durante il PIR. Mentre la produzione aumentava notevolmente nel periodo 2009-2011, l'utilizzo degli impianti ha registrato un aumento globale del 179 %. Questa tendenza è cambiata durante il PIR, quando è diminuito l'utilizzo degli impianti. Questa variazione negativa non è tuttavia dovuta alla diminuzione della produzione effettiva, ma all'aumento della capacità in sé.

    Tabella 6

    Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Capacità di produzione (in tonnellate)

    301 456

    301 456

    299 914

    324 884

    Indice (2009 = 100)

    100

    100

    99

    108

    Utilizzo degli impianti (in %)

    27

    64

    75

    69

    Indice (2009 = 100)

    100

    237

    279

    257

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    b)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

    (124)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione (calcolato sulla base delle vendite a clienti sia collegati che indipendenti nell'Unione) ha seguito l'andamento dei consumi negli anni dal 2009 al 2011. Un ulteriore improvviso aumento durante il PIR è stato causato dal riorientamento delle vendite dell'industria dell'Unione verso gli acquirenti indipendenti, anziché collegati, nell'Unione, che è stato osservato quest'anno. Il riorientamento era dovuto ad un cambiamento nella struttura societaria di un produttore dell'Unione.

    Tabella 7

    Vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti

     

    2009

    2010

    2011

    RIP

    Volume (in t)

    60 257

    113 048

    122 860

    191 525

    Indice (2009 = 100)

    100

    188

    204

    318

    Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

    (125)

    I volumi delle vendite sul mercato dell'Unione hanno seguito l'andamento del consumo; la quota di mercato dell'industria dell'Unione, dopo un iniziale aumento repentino nel 2010, è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, con una lieve tendenza al rialzo.

    Tabella 8

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione (in %)

    14

    21

    22

    25

    Indice (2009 = 100)

    100

    155

    165

    187

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat

    (126)

    Come indicato al precedente considerando 111, il consumo dell'Unione era aumentato del 40 % tra il 2009 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione è riuscita a trarre vantaggio da tale crescita aumentando lievemente i volumi di vendita e la quota di mercato.

    c)   Occupazione e produttività

    (127)

    L'occupazione nell'industria dell'Unione in relazione al prodotto in esame è aumentata di quasi il 50 % nel corso del periodo in esame. Oltre al numero degli addetti, allo stesso tempo è aumentata in misura anche maggiore la produttività, misurata in termini di produzione (in tonnellate) annua per addetto, che nello stesso periodo è cresciuta dell'86 %.

    Tabella 9

    Occupazione e produttività

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Numero di addetti

    701

    869

    1064

    1042

    Indice (2009 = 100)

    100

    124

    152

    149

    Produttività (unità/addetto)

    116

    222

    212

    216

    Indice (2009 = 100)

    100

    191

    183

    186

    Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

    d)   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (128)

    Come indicato ai precedenti considerando 37 e 87, i margini di dumping delle importazioni dai paesi interessati sono rimasti elevati. Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio è risultato che l'industria si sta riprendendo dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La ripresa è tuttavia recente e durante il PIR nel mercato dell'Unione si è registrato un certo calo di vari indicatori di pregiudizio, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. Inoltre, va osservato che tale sviluppo positivo si verifica sotto la protezione delle attuali misure antidumping. Qualora le misure venissero abrogate, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione sarebbe rilevante.

    e)   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

    (129)

    I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione è cresciuto del 25 % nel periodo 2009-2011 e ha poi registrato un nuovo calo nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo andamento dei prezzi riflette in generale cambiamenti dei costi delle materie prime e dell'energia durante lo stesso periodo. Una tendenza analoga, ovvero aumento nel periodo 2009-2011 e poi diminuzione durante il PIR, si osserva per i prezzi di vendita delle importazioni dai paesi terzi, che rappresentano la maggioranza del mercato dell'Unione.

    Tabella 10

    Prezzi di vendita e costi

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Prezzo medio unitario di vendita a clienti indipendenti nell'Unione (EUR/tonnellata)

    1 136

    1 282

    1 421

    1 151

    Indice (2009 = 100)

    100

    113

    125

    101

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    1 094

    1 031

    1 228

    1 063

    Indice (2009 = 100)

    100

    94

    112

    97

    Fonte: risposte al questionario

    f)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (130)

    Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

    Tabella 11

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

    2,3

    27,0

    18,3

    7,4

    Flusso di cassa (in EUR)

    4 554 714

    44 888 689

    39 959 668

    19 353 017

    Investimenti (in EUR)

    26 599 036

    20 962 570

    25 274 658

    27 076 802

    Indice (2009 = 100)

    100

    79

    95

    102

    Utile sul capitale investito (in %)

    – 62,6

    159,2

    58,3

    24,8

    Fonte: risposte al questionario

    (131)

    La redditività dei produttori dell'Unione che hanno collaborato è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti nell'Unione come percentuale sul fatturato pertinente. Nel 2009, il margine di profitto è stato molto basso, addirittura negativo per alcuni produttori dell'Unione. Tuttavia nel 2010 ha iniziato a riprendersi, in linea con la crescita del consumo e delle vendite. Va però osservato che, nel PIR, il margine di profitto è in calo nonostante il fatto che i volumi delle vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato (considerando anche le modifiche nella struttura societaria) siano rimasti stabili. Ciò suscita preoccupazioni sul futuro andamento dei margini di profitto dell'industria dell'Unione.

    (132)

    Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività e che è stato calcolato sulla base delle operazioni, è risultato positivo in tutto il periodo in esame. Tuttavia tale indicatore è migliorato solo nel 2010; nei due anni seguenti si è invece notevolmente deteriorato. Dall'inchiesta è emerso anche che il deterioramento del flusso di cassa è stato più pronunciato per i piccoli produttori dell'Unione. Questo risultato è fonte di preoccupazione in merito alla capacità dell'industria UE di operare il necessario autofinanziamento delle proprie attività nel contesto economico attuale.

    (133)

    L'andamento della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame ha influito sulla capacità dei produttori dell'Unione che hanno collaborato di investire nelle loro attività. Di conseguenza il livello d'investimento è rimasto relativamente elevato e stabile durante il periodo in esame. L'utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è diventato positivo solo dopo il 2009. Tuttavia, seguendo la tendenza della redditività e del flusso di cassa, tale indicatore ha anch'esso raggiunto il suo valore massimo nel 2010, per poi diminuire costantemente negli anni 2011-2012.

    (134)

    Alla luce di quanto esposto finora si può concludere che, sebbene i risultati finanziari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato siano rimasti solidi durante la maggior parte del periodo in esame, essi hanno cominciato a deteriorarsi verso la fine di tale periodo, in particolare durante il PIR. Come illustrato dalla tabella 11, la redditività delle vendite UE è crollata e il flusso di cassa generato dall'industria dell'Unione è stato inferiore al valore degli investimenti, situazione indicativa del fatto che l'industria ha dovuto ricorrere a finanziamenti esterni durante il PIR.

    (135)

    Allo stesso tempo sono emerse inquietudini in merito alla capacità di reperire capitale. Questo fattore potrebbe costituire un elemento critico della fragilità dell'industria dell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere. Probabilmente nell'attuale situazione economica per l'industria dell'Unione risulterebbe difficile reperire i mezzi finanziari necessari ad affrontare il ritorno delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e molto rapidamente essa sarebbe oggetto di un pregiudizio grave. Il rischio è particolarmente elevato per le PMI che fanno parte dell'industria dell'Unione.

    g)   Scorte

    (136)

    Sebbene il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione che hanno collaborato sia aumentato del 32 % tra il 2009 e il PIR, esso è diminuito rispetto ai livelli di produzione e non è considerato eccezionalmente elevato dai produttori.

    Tabella 12

    Scorte finali

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Scorte finali (in tonnellate)

    23 946

    21 214

    26 117

    31 504

    Indice (2009 = 100)

    100

    89

    109

    132

    Fonte: risposte al questionario

    h)   Costo del lavoro

    (137)

    Il numero di addetti dei produttori dell'Unione che hanno collaborato è aumentato del 50 % circa nel periodo in esame, ma il loro salario medio in tale periodo è rimasto stabile.

    Tabella 13

    Costo del lavoro

     

    2009

    2010

    2011

    PIR

    Costo medio del lavoro per addetto

    (in EUR)

    29 705

    30 296

    28 991

    29 837

    Indice (2009 = 100)

    100

    102

    98

    100

    Fonte: risposte al questionario

    Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

    (138)

    L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati sono diminuite sul mercato dell'Unione successivamente all'istituzione delle misure iniziali nel 2008. Questo ha consentito all'industria dell'Unione di raggiungere livelli di produzione elevati, di incrementare il volume delle vendite, la quota di mercato e la redditività nonché di migliorare la sua situazione finanziaria generale.

    (139)

    Per tale motivo si conclude che l'industria dell'Unione durante il PIR non ha subito un pregiudizio notevole. Tuttavia, visto il declino dei consumi e il deterioramento di determinati indicatori finanziari durante il PIR, ovvero redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, la situazione dell'industria dell'Unione continua ad essere vulnerabile.

    F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    1.   Osservazioni preliminari

    (140)

    Per valutare la probabilità di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere, è stato esaminato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base l'impatto potenziale delle importazioni cinesi e russe sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione.

    (141)

    L'esame ha riguardato in modo particolare la tendenza dei consumi sul mercato dell'Unione, la capacità inutilizzata, i flussi commerciali e l'attrattiva del mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi dei paesi interessati.

    2.   Consumo dell'Unione

    (142)

    Il consumo del prodotto in esame nell'Unione è diminuito del 10 % durante il PIR rispetto all'anno precedente. Si tratta di una riduzione di oltre il 25 % rispetto ai livelli precedenti alla crisi del 2007. Il crollo dei consumi del prodotto in esame è una conseguenza del declino della produzione d'acciaio nell'Unione e nei prossimi anni si assisterà verosimilmente ad un'ulteriore diminuzione. Questo metterà in difficoltà l'industria dell'Unione, che dovrà affrontare un contesto altamente competitivo. Si ritiene quindi che la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC e dalla Russia non possa essere tollerata. Tali importazioni eserciterebbero una pressione verso il basso sui prezzi del mercato, falserebbero la concorrenza e, di conseguenza, i produttori dell'Unione subirebbero un notevole pregiudizio.

    3.   Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei paesi interessati

    a)   La RPC

    (143)

    Occorre osservare che la capacità di produzione totale del prodotto in esame nella RPC è stimata a 10-11 milioni di tonnellate, una quantità superiore al consumo mondiale di FeSi. Allo stesso tempo, l'utilizzo totale degli impianti raggiunge circa il 50 %.

    (144)

    Le esportazioni cinesi di FeSi a livello mondiale sono state relativamente stabili durante il periodo in esame, ad un livello di 0,8 milioni di tonnellate. Questo livello di esportazioni è principalmente dovuto alle restrizioni delle esportazioni di cui al considerando 41. Tuttavia l'Unione non ha alcuna possibilità di controllare tali meccanismi e il governo cinese può revocare le restrizioni delle esportazioni in qualsiasi momento, esponendo il mercato dell'Unione alla grave minaccia d'invasione da parte delle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina.

    (145)

    Anche se le restrizioni delle esportazioni dovessero restare in vigore, occorre sottolineare che i volumi attuali delle esportazioni mondiali della Cina sono superiori al consumo totale dell'Unione.

    (146)

    Considerata l'attrattiva del mercato UE descritta nei considerando da 40 a 49, si può ragionevolmente prevedere che, qualora le misure dovessero essere revocate, almeno una parte delle esportazioni cinesi attuali sarebbe nuovamente diretta verso il mercato dell'Unione, specialmente se si tiene conto del fatto che tra breve la Cina dovrà affrontare una maggiore concorrenza sui suoi tradizionali mercati asiatici a causa dello sviluppo di capacità di produzione supplementari in Malaysia, come illustrato dal precedente considerando 44.

    (147)

    La scadenza dei dazi antidumping, unitamente ad una maggiore concorrenza in Asia, renderà il mercato dell'Unione estremamente interessante per gli esportatori cinesi. In tale contesto si ricorda che, prima dell'istituzione delle misure, la Cina era uno dei principali esportatori verso il mercato dell'Unione.

    (148)

    Infine, l'attuale livello dei prezzi delle esportazioni cinesi, l'entità del margine di dumping accertato e l'esistenza di una significativa sottoquotazione dei prezzi confermano che, in assenza delle misure antidumping, la concorrenza sleale delle esportazioni cinesi causerebbe una reiterazione del grave pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

    b)   Russia

    (149)

    L'inchiesta di riesame ha consentito di accertare che la produzione del prodotto in esame in Russia durante il PIR ammontava a 633 000 tonnellate, mentre la capacità di produzione raggiungeva, secondo le stime, 900 000 tonnellate. La capacità inutilizzata ammonta quindi a 267 000 tonnellate, un quantitativo corrispondente ad un terzo della domanda dell'Unione.

    (150)

    Per quanto riguarda l'esportazione russa del prodotto in esame, occorre osservare che attualmente la Russia esporta il 73 % della sua produzione. Oltre all'Unione, gli altri mercati di esportazione abituali della Russia sono gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud. Vista la maggiore concorrenza sui mercati asiatici, descritta nel precedente considerando 44, la maggior parte di tali flussi commerciali sarà presumibilmente diretta verso l'Unione, qualora le misure antidumping dovessero essere abrogate. Quest'effetto potrebbe essere più pronunciato qualora, in seguito all'inchiesta antidumping in corso negli USA e riguardante le importazioni dalla Russia (conseguente all'inchiesta avviata nel 2013) venissero istituite misure.

    (151)

    In merito a tale punto un produttore esportatore della Russia ha affermato che è improbabile che gli USA istituiscano dazi sul FeSi originario della Russia. A sostegno di tale affermazione sono stati forniti taluni risultati ufficiosi dell'inchiesta in corso. Il produttore non ha però presentato prove documentali a sostegno delle sue affermazioni e, visto che l'inchiesta antidumping degli USA è stata avviata ed è tuttora in corso, l'istituzione di misure non può essere esclusa.

    (152)

    La scadenza dei dazi antidumping, unitamente ad una maggiore concorrenza sui loro principali mercati d'esportazione, renderà il mercato dell'Unione estremamente interessante per gli esportatori russi. In tale contesto occorre ricordare che, prima dell'istituzione delle misure, la Russia era uno dei maggiori esportatori sul mercato dell'Unione e continua ad esservi presente malgrado le misure in vigore da cinque anni.

    (153)

    Infine va sottolineato che la minaccia russa, in termini di volume, è accompagnata dalla sua politica dei prezzi sui mercati di esportazione. Sia l'inchiesta iniziale che l'attuale riesame in previsione della scadenza hanno dimostrato che le pratiche di dumping da parte della Russia sono strutturali: il suo prezzo all'esportazione è sistematicamente inferiore a quello del mercato nazionale russo. Inoltre, l'inchiesta attuale conferma che i prezzi delle importazioni russe continuano ad essere sottoquotati rispetto ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione.

    4.   Conclusioni

    (154)

    In considerazione dei risultati dell'inchiesta, ovvero della capacità inutilizzata disponibile nei paesi interessati, del persistere del dumping e della limitata capacità degli esportatori cinesi e russi di vendere su altri mercati dei principali paesi terzi, che rende più interessante il mercato dell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure indebolirebbe la posizione dell'industria dell'Unione sul suo mercato principale e che il pregiudizio subito si ripeterebbe, a causa delle probabili importazioni cinesi e russe a prezzi di dumping.

    (155)

    Non vi è alcun motivo di ritenere che il miglioramento dei risultati dell'industria dell'Unione dovuto alle misure in vigore persista o si rafforzi in caso di abrogazione delle stesse. Al contrario, le condizioni sono favorevoli ad un probabile riorientamento delle importazioni dai paesi interessati verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi considerevoli, il che comprometterebbe gli sviluppi positivi raggiunti sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Le probabili importazioni a prezzi di dumping sarebbero in grado di esercitare una pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, le farebbero perdere quote di mercato e di conseguenza l'impatto sui suoi risultati finanziari sarebbe negativo, in un momento in cui essa è ancora vulnerabile.

    (156)

    Su tale punto la Commissione ha ricevuto un'osservazione da un produttore esportatore russo, che sostiene che la reiterazione del pregiudizio non può essere basata unicamente sulla possibilità e dovrebbe piuttosto essere basata sulla probabilità. Tuttavia, dall'inchiesta sono emersi diversi elementi concreti, fra i quali il fatto che i produttori russi hanno continuato a praticare prezzi di dumping e l'esistenza di capacità inutilizzate in Russia. Inoltre è stato accertato che il consumo dell'Unione durante il PIR è inferiore rispetto al periodo che precede l'inchiesta iniziale. Infine, a livello mondiale è previsto un aumento della produzione, specialmente sul mercato asiatico. Questi elementi, considerati congiuntamente, rendono ragionevolmente certo che, basandosi sui fatti disponibili, l'industria dell'Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping se le misure venissero lasciate scadere.

    G.   INTERESSE DELL'UNIONE

    1.   Introduzione

    (157)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base si è esaminato se mantenere le misure esistenti sarebbe contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. Per determinare l'interesse dell'Unione ci si è basati su una valutazione dei vari interessi in gioco, ovvero quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di trasmettere le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (158)

    Poiché la presente inchiesta costituisce un riesame delle misure esistenti, è stato possibile valutare eventuali impatti negativi involontari delle misure antidumping esistenti per le parti interessate.

    2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (159)

    Nel precedente considerando 154 si era concluso che l'industria dell'Unione subirebbe un grave deterioramento della propria situazione qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere. Il mantenimento delle misure sarebbe pertanto benefico per l'industria dell'Unione, perché consentirebbe ai produttori dell'Unione di mantenere i loro volumi di vendita, la loro quota di mercato, la loro redditività e la loro situazione economica complessivamente positiva. L'abrogazione delle misure costituirebbe invece una grave minaccia per la sostenibilità dell'industria dell'Unione, visto che si può ragionevolmente prevedere che le importazioni cinesi e russe si sposterebbero sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping e con volumi considerevoli, causando la reiterazione del pregiudizio.

    3.   Interesse degli utilizzatori

    (160)

    Nell'ambito del riesame attuale dieci utilizzatori dell'Unione (fonderie e produttori d'acciaio) hanno collaborato con la Commissione. Quattro risposte erano costituite da osservazioni di carattere generale e solo sei contenevano risposte complete al questionario. Sulla base di tali informazioni si è accertato che il costo del prodotto in esame ha un impatto medio dell'1 % circa sul costo totale di produzione degli utilizzatori e non raggiunge il 2 % per nessuno degli utilizzatori che hanno collaborato. Quindi, sebbene taluni utilizzatori abbiano subito perdite durante il 2011 ed il PIR, esse non possono essere state causate dalla presenza dei dazi antidumping sulle importazioni di FeSi.

    (161)

    Occorre tenere presente che la quota di mercato della Cina e della Russia durante l'inchiesta iniziale era pari al 40 % circa del mercato dell'Unione e che i dazi per questi due paesi erano compresi tra il 15,6 % ed il 31,2 %. Di conseguenza, l'impatto potenziale della scadenza dei dazi si potrebbe stimare in termini di risparmio sui costi non superiore, in media, allo 0,1 % (calcolato sulla base di una quota di mercato del 40 % per i paesi oggetto delle misure e di un dazio medio ad valorem del 20 %). Per tale motivo risulta improbabile che la scadenza dei dazi possa avere un effetto sul ritorno alla redditività degli utilizzatori che hanno subito perdite durante gli ultimi due anni del periodo in esame. Inoltre, vista la natura del prodotto e la varietà delle fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato, gli utilizzatori possono facilmente cambiare fornitore.

    4.   Interesse degli importatori

    (162)

    Tutti gli importatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. Nessun importatore del prodotto in esame ha risposto al questionario di campionamento allegato all'avviso di apertura. Dall'inchiesta è risultato che gli importatori possono facilmente acquistare da varie fonti attualmente disponibili sul mercato, in particolare dall'industria dell'Unione e dai principali esportatori di paesi terzi che non vendono a prezzi di dumping. Quindi, vista l'assenza di interesse da parte degli importatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse.

    5.   Conclusioni

    (163)

    In considerazione di quanto esposto finora, si conclude che non vi sono motivi impellenti di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (164)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione delle informazioni. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.

    (165)

    Ne consegue che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della RPC e della Russia istituite dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio.

    (166)

    Nel caso in questione, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Fra le suddette misure speciali, che si applicano solo alle società per le quali è stabilita un'aliquota individuale, figura la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette all'aliquota del dazio antidumping residuo, applicabile a tutti gli altri produttori.

    (167)

    Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento di base non ha fornito alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

    Paese

    Società

    Aliquota del dazio antidumping (%)

    Codice addizionale TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd., Qipanjing Industry Park

    15,6

    A829

    Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd., Xicha Villa

    29,0

    A830

    Tutte le altre società

    31,2

    A999

    Russia

    Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

    17,8

    A835

    Tutte le altre società

    22,7

    A999

    3.   L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. Qualora non venga presentata un fattura di questo tipo, sarà applicata l'aliquota applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

    (3)  GU L 351 del 30.12.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 22 del 25.1.2012, pag. 1.

    (5)  GU C 186 del 26.6.2012, pag. 8.

    (6)  GU C 58 del 28.2.2013, pag. 15.

    (7)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (8)  Causa C-260/84, Minebea Company Limited contro Consiglio delle Comunità europee, paragrafo 37.

    (9)  Causa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contro Consiglio dell'Unione europea. Racc. [2009] pag. II-00383. La sentenza è stata in seguito confermata dalla Corte di giustizia in appello nelle cause riunite C-191/09P e C-200/09P.


    ALLEGATO

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

    1)

    Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

    2)

    La seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che il (volume) di ferrosilicio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e sede della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

    Data e firma


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