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Document 32014R0359
Commission Implementing Regulation (EU) No 359/2014 of 9 April 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the list of countries referred to in Article 9 thereof Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 107 del 10.4.2014, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2130
10.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2014 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2014
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. |
(2) |
L' articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce che la Commissione deve redigere un elenco di prodotti vegetali che devono essere sottoposti ai controlli veterinari alle frontiere e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell'Unione. |
(3) |
Di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (2) elenca fieno e paglia come prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre la parte I dell'allegato V di tale regolamento reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 136/2004 è stato adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 2003. La parte II dell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 reca un elenco di Stati aderenti che era pertinente fino al 30 aprile 2004. Di conseguenza non è più necessario mantenere né la parte II dell'allegato V né la separazione dell'allegato V in due parti. |
(5) |
Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere all'elenco V i codici ISO dei paesi. |
(6) |
La Serbia ha chiesto di recente l'autorizzazione ad esportare fieno e paglia nell'Unione. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) elenca la Serbia quale paese da cui possono essere importate nell'Unione partite di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di solipedi domestici. |
(8) |
Sebbene gli ungulati vivi provenienti dalla Serbia non siano autorizzati a essere introdotti nell'Unione, fieno e paglia possono esserlo, poiché la situazione zoosanitaria in Serbia non presenta un rischio di propagazione di malattie degli animali contagiose o infettive attraverso tali prodotti vegetali che potrebbero essere stati in contatto con animali vivi. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 136/2004. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 9
Codice ISO |
Paese |
AU |
Australia |
BY |
Bielorussia |
CA |
Canada |
CH |
Svizzera |
CL |
Cile |
GL |
Groenlandia |
IS |
Islanda |
NZ |
Nuova Zelanda |
RS |
Serbia (1) |
US |
Stati Uniti d'America |
ZA |
Sud Africa (ad eccezione delle zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera con il Botswana a est della longitudine di 28°). |
(1) Conformemente all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»