Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0393

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 relativamente ai criteri di ammissibilità e all’obbligo di notifica per quanto riguarda le varietà di canapa per l’attuazione dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori

    GU L 118 del 30.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/393/oj

    30.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 118/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 393/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2013

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 relativamente ai criteri di ammissibilità e all’obbligo di notifica per quanto riguarda le varietà di canapa per l’attuazione dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 142, lettera h,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’articolo 39 del suddetto regolamento si applica anche alle superfici soggette al regime di pagamento unico per superficie nei nuovi Stati membri.

    (2)

    L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), prevede che il pagamento dei diritti all’aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all’uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, eccettuate le varietà Finola e Tiborszállási, che attualmente sono ammissibili soltanto in Finlandia e in Ungheria.

    (3)

    In base alla notifiche di alcuni Stati membri e considerato il fatto che è già prevista una procedura per l’esclusione di una determinata varietà al livello degli Stati membri, il regime può essere semplificato al livello dell’Unione sopprimendo la disposizione che limita l’ammissibilità di superfici che utilizzano le varietà Finola e Tiborszállási a un determinato Stato membro.

    (4)

    L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3) stabilisce la procedura da seguire se i campioni di una determinata varietà eccedono il tenore di tetraidrocannabinolo stabilito all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (5)

    Tenendo conto del fatto che gli Stati membri hanno tutte le informazioni a disposizione per chiedere alla Commissione l’autorizzazione a proibire la commercializzazione di una varietà di canapa che ha un tenore di tetraidrocannabinolo che eccede quello stabilito all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e a escludere tale varietà dall’ammissibilità ai pagamenti diretti, il regime può essere ulteriormente semplificato sopprimendo l’obbligo di notificare le relazioni sulle risultanze del tetraidrocannabinolo relative ai campioni di tale varietà.

    (6)

    Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Produzione di canapa

    Ai fini dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all’aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all’utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE (4). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (5).

    Articolo 2

    All’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, il secondo comma è soppresso.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    (4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74


    Top