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Document 32012D0208

2012/208/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 aprile 2012 , recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2012) 2463]

GU L 110 del 24.4.2012, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/208/oj

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/39


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2012

recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2012) 2463]

(2012/208/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2) che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno.

(2)

Il 1o dicembre 2011 il Kenya ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Il 16 gennaio 2012 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell’approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya resta momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. È opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(3)

La decisione di esecuzione 2011/861/UE era di applicazione fino al 31 dicembre 2011. È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all’Unione europea nonché una transizione armoniosa verso l’accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità dell’Africa orientale, dall’altra («accordo interinale di partenariato economico UE-EAC»). Occorre pertanto prorogare la decisione di esecuzione 2011/861/UE per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

(4)

Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato al territorio della Comunità dell’Africa orientale nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato economico UE-EAC. I contingenti per il 2012 e il 2013 dovrebbero quindi attestarsi a 2 000 tonnellate di filetti di tonno l’anno.

(5)

A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, perché i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/861/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0302 o 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantità

09.1667

1604 14 16

Filetti di tonno

1.1.2011–31.12.2011

2 000 t

1.1.2012–31.12.2012

2 000 t

1.1.2013–31.12.2013

2 000 t»


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