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Document 32011R1231

    Regolamento (UE) n. 1231/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune

    GU L 326 del 8.12.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1231/oj

    8.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/24


    REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 novembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), conferisce alla Commissione il potere di eseguire talune disposizioni del suddetto regolamento.

    (2)

    Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2007.

    (3)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 378/2007 negli Stati membri interessati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

    (4)

    Tali competenze di esecuzione relative all’adozione di disposizioni specifiche per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione di sviluppo rurale e per la garanzia della gestione finanziaria della modulazione volontaria dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).

    (5)

    La Commissione dovrebbe fissare, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all’applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 378/2007,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 378/2007 è così modificato:

    1)

    all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza far ricorso all’applicazione dell’articolo 6 bis, sulla base:»;

    2)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta disposizioni specifiche per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1.

    2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta disposizioni specifiche relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2.»;

    3)

    è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 6 bis

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (5).

    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SZCZUKA


    (1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 87.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

    (3)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»


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