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Document 32011R1154
Commission Implementing Regulation (EU) No 1154/2011 of 10 November 2011 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Zgornjesavinjski želodec (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]
GU L 296 del 15.11.2011, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1154/2011 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Slovenia per la registrazione della denominazione «Zgornjesavinjski želodec» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 45 del 12.2.2011, pag. 28.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
SLOVENIA
Zgornjesavinjski želodec (IGP)