This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0878
Council Regulation (EU) No 878/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 228 del 3.9.2011, pp. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogato da 32012R0036
|
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 878/2011 DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2). |
|
(2) |
La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC (3), dispone l’adozione di ulteriori misure da adottare, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono. L’elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato di detta decisione. |
|
(3) |
Alcune di queste misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
|
(4) |
Il Consiglio ha stabilito una sospensione parziale dell’accordo di cooperazione con la Siria (4) con decisione 2011/523/UE, del 2 settembre 2011 (5). |
|
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate. |
|
(6) |
È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 1 sono inserite le lettere seguenti: «g) “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno; h) “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s; i) “prodotti petroliferi”: i prodotti elencati nell’allegato IV.»; |
|
2) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 3 bis È vietato:
Articolo 3 ter I divieti di cui all’articolo 3 bis non si applicano:
|
|
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono, o persone ed entità ad essi associati.»; |
|
4) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
|
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.» |
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV al regolamento (UE) n. 442/2011.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(3) Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.
(5) Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
A. Persone
|
|
Nome |
Informazioni identificative (data e luogo di nascita, ecc.) |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
1. |
Fares CHEHABI |
|
Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
|
2. |
Emad GHRAIWATI |
|
Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
|
3. |
Tarif AKHRAS |
|
Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
|
4. |
Issam ANBOUBA |
|
Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
B. Entità
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||||
|
1. |
Mada Transport |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
||||||||
|
2. |
Cham Investment Group |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
||||||||
|
3. |
Real Estate Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime. |
2.09.2011 |
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti petroliferi e codice SA
|
Codice SA |
Designazione delle merci |
|
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
|
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati: |
|
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: |
|
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati; |
|
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi; |
|
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche; |
|
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)». |