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Document 32011R0878

Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

GU L 228 del 3.9.2011, pp. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; abrogato da 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/878/oj

3.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO (UE) N. 878/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2).

(2)

La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC (3), dispone l’adozione di ulteriori misure da adottare, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono. L’elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato di detta decisione.

(3)

Alcune di queste misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4)

Il Consiglio ha stabilito una sospensione parziale dell’accordo di cooperazione con la Siria (4) con decisione 2011/523/UE, del 2 settembre 2011 (5).

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate.

(6)

È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 1 sono inserite le lettere seguenti:

«g)   “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;

h)   “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;

i)   “prodotti petroliferi”: i prodotti elencati nell’allegato IV.»;

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

È vietato:

a)

importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i)

sono originari della Siria, o

ii)

sono stati esportati dalla Siria;

b)

acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

c)

trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 3 ter

I divieti di cui all’articolo 3 bis non si applicano:

a)

all’esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende eseguire l’obbligo abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o, individuata nei siti web elencati nell’allegato III; o

b)

all’acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono, o persone ed entità ad essi associati.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;»

b)

al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

«e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; o

f)

necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria.»;

c)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.»

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV al regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 2 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)   GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

(2)   GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(3)  Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)   GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.

(5)  Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

(data e luogo di nascita, ecc.)

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Fares CHEHABI

 

Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.

2.09.2011

2.

Emad GHRAIWATI

 

Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano.

2.09.2011

3.

Tarif AKHRAS

 

Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano.

2.09.2011

4.

Issam ANBOUBA

 

Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano.

2.09.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Mada Transport

Filiale della Holding Cham

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.09.2011

2.

Cham Investment Group

Filiale della Holding Cham

(Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.09.2011

3.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh

sqr.Damascus

P.O.Box: 2337 Damasco

Repubblica araba siriana

Tel: (+963) 11 2456777 e 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186

E-mail della banca: Publicrelations@reb.sy

Sito web: www.reb.sy

Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.

2.09.2011


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti petroliferi e codice SA

Codice SA

Designazione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati:

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati;

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche;

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)».


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