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Document 32011R0723
Council Implementing Regulation (EU) No 723/2011 of 18 July 2011 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 91/2009 on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China to imports of certain iron or steel fasteners consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
GU L 194 del 26.7.2011, pp. 6–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/08/2012
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26.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2011 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2011
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo dell’85 % sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («RPC» oppure «Cina») per tutte le società non menzionate dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’allegato 1 di detto regolamento. Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale». |
1.2. Avvio d’ufficio
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(2) |
In seguito all’inchiesta iniziale la Commissione è entrata in possesso di prove del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC («prodotto in esame») erano oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso la Malaysia. |
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(3) |
Dagli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione risulta che, dopo l’istituzione delle misure in vigore, si è verificato un cambiamento significativo della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia verso l’Unione, che è risultato conseguente all’istituzione delle misure in vigore. In relazione a tale cambiamento non sono state individuate motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall’istituzione delle misure. |
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(4) |
Dalle prove risulta inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo gli elementi di prova le ulteriori importazioni dalla Malaysia erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole fissato nell’ambito dell’inchiesta iniziale. |
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(5) |
Infine è stato provato che i prezzi di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l’inchiesta iniziale. |
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(6) |
Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta d’ufficio con il regolamento (UE) n. 966/2010 (3) («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia. |
1.3. Inchiesta
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(7) |
La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e della Malaysia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 19 del regolamento di apertura. Sono stati inviati questionari anche ad importatori dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. |
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(8) |
Si sono manifestati diciannove produttori esportatori della Malaysia, tre gruppi di produttori esportatori della Cina e tre importatori indipendenti dell’Unione. Varie altre società hanno contattato la Commissione affermando di non essere coinvolte nella produzione o nell’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(9) |
La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario, ad eccezione delle società Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, TR Formac Sdn. Bhd, e Excel Fasteners Manufacturing Sdn. Bhd: Produttori esportatori della Malaysia:
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1.4. Periodo dell’inchiesta
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(10) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2010 («PI»). Nell’ambito dell’inchiesta sono stati rilevati dati per esaminare, tra l’altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l’eventuale indebolimento dell’effetto riparatore delle misure in vigore e l’esistenza del dumping. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
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(11) |
La valutazione relativa all’esistenza delle pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o quantitativi del prodotto simile; e se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base. |
2.2. Prodotto in esame e prodotto simile
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(12) |
Il prodotto in esame è quello definito nell’ambito dell’inchiesta iniziale: determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della RPC, classificati ai codici NC 7318 12 90 , 7318 14 91 , 7318 14 99 , 7318 15 59 , 7318 15 69 , 7318 15 81 , 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 . |
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(13) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito nel considerando 12, ma spedito dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese. |
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(14) |
Dall’inchiesta è risultato che gli elementi di fissaggio in ferro o acciaio definiti sopra, esportati nell’Unione dalla RPC, e quelli spediti dalla Malaysia all’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi
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(15) |
Come indicato nel considerando 9, diciannove produttori esportatori della Malaysia e tre produttori esportatori della Cina hanno collaborato presentando risposte al questionario. |
Malaysia
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(16) |
Dopo aver trasmesso le proprie risposte al questionario, una società della Malaysia ha comunicato alla Commissione di aver cessato le attività e ha quindi posto fine alla collaborazione. |
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(17) |
Per numerose altre società della Malaysia l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base è risultata giustificata, per i motivi indicati di seguito nei considerando da 32 a 60. |
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(18) |
I produttori esportatori della Malaysia che hanno collaborato rappresentavano il 55 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia verso l’Unione durante il PI, come indicato in Comext. Il volume complessivo delle esportazioni è stato basato su Comext. |
Repubblica popolare cinese
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(19) |
Il livello di collaborazione dei produttori/esportatori della RPC è stato basso, dato che solo tre produttori/esportatori hanno risposto al questionario. Inoltre nessuna di tali società esportava il prodotto in esame verso l’Unione o verso la Malaysia. Non è stato pertanto possibile, sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, trarre una conclusione attendibile sui volumi delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC. |
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(20) |
Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio nell’Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Malaysia hanno dovuto in parte basarsi sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l’Unione sono stati impiegati i dati Comext. Le statistiche nazionali della Cina e della Malaysia sono state impiegate per stabilire l’entità delle esportazioni totali verso la Malaysia provenienti dalla RPC. È stata effettuata anche una verifica incrociata dei dati con i dati dettagliati sulle importazioni e sulle esportazioni forniti dalle autorità doganali della Malaysia. |
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(21) |
Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche della Malaysia e cinesi riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, tenendo presenti i dati Comext e i dati verificati riguardanti i produttori di elementi di fissaggio della Cina e della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte notevole del volume di tali importazioni riguardava il prodotto in esame. Tali dati sono stati quindi impiegati per stabilire eventuali cambiamenti della configurazione degli scambi ed è stato possibile effettuarne una verifica incrociata con altri dati, quali quelli forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dagli importatori. |
2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi
Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio verso l’Unione
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(22) |
Le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Cina verso l’Unione sono crollate in seguito all’istituzione delle misure iniziali nel gennaio 2009. |
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(23) |
Dall’altro lato, le importazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia all’Unione sono notevolmente aumentate nel 2009 e nel 2010. Sia i dati Comext che i dati sulle esportazioni forniti dalle società che hanno collaborato dimostrano che in quegli anni le esportazioni dalla Malaysia verso l’Unione sono aumentate, mentre negli anni precedenti erano rimaste stabili. |
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(24) |
La tabella 1 illustra i quantitativi importati di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio dalla RPC e dalla Malaysia verso l’Unione dall’istituzione delle misure nel 2009: Tabella 1 Andamento delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio verso l’Unione dall’istituzione delle misure
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(25) |
Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che dal 2009 gli esportatori della Malaysia hanno notevolmente superato e in una determinata misura sostituito gli esportatori cinesi sul mercato dell’Unione in termini di volume. Dall’istituzione delle misure, il declino delle importazioni cinesi verso l’Unione è stato significativo (94 %). |
Esportazioni cinesi verso la Malaysia
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(26) |
Nello stesso periodo si osserva anche un’impennata delle esportazioni di elementi di fissaggio dalla RPC verso la Malaysia: da quantitativi relativamente insignificanti nel 2008 (8 829 tonnellate) sono passate a 89 471 tonnellate durante il PI. Tabella 2 Importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina verso la Malaysia a partire dal 2008
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(27) |
Per stabilire la tendenza del flusso commerciale di determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio dalla Cina alla Malaysia sono state prese in considerazione le statistiche sia cinesi che della Malaysia. Entrambe forniscono dati unicamente per un livello di gruppo di prodotti più elevato rispetto al prodotto in esame. Tuttavia, tenendo presenti i dati Comext e i dati verificati riguardanti i produttori di elementi di fissaggio della Cina e della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte notevole riguardava il prodotto in esame e i dati sono quindi stati presi in considerazione. |
Volumi di produzione della Malaysia
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(28) |
L’andamento del volume complessivo della produzione dei produttori che hanno collaborato in Malaysia è rimasto relativamente stabile nel periodo che ha preceduto l’istituzione delle misure nel 2009. Da allora i produttori della Malaysia hanno invece notevolmente aumentato la loro produzione. Tabella 3 Produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte delle società che hanno collaborato in Malaysia
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2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi
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(29) |
Il generale declino delle esportazioni cinesi verso l’Unione a partire dal 2009 ed il parallelo incremento delle esportazioni dalla Malaysia nonché delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia dopo l’istituzione delle misure iniziali hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l’Unione, dall’altro. |
2.6. Forma di elusione
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(30) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deve essere conseguenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l’assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. Per questa ragione l’esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
Trasbordo
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(31) |
Dall’inchiesta risulta che taluni importatori dell’Unione si sono riforniti di elementi di fissaggio originari della Cina presso esportatori della Malaysia che non hanno collaborato alla presente inchiesta. Quest’informazione è stata verificata consultando le basi dati sul commercio della Malaysia, dalle quali risulta che almeno una parte degli elementi di fissaggio esportati da tali società che non hanno collaborato era effettivamente di produzione cinese. |
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(32) |
Inoltre, come illustrato dettagliatamente nei considerando da 52 a 58 qui di seguito, una parte dei produttori della Malaysia che hanno collaborato ha fornito informazioni fuorvianti, in particolare per quanto riguarda la relazione con i fabbricanti cinesi, le importazioni di prodotti finiti dalla Cina e l’origine delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione. Alcuni tra tali produttori avevano esportato verso l’Unione elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Questo viene confermato anche dai risultati relativi al cambiamento della configurazione degli scambi, descritto al precedente considerando 29. |
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(33) |
Nel 2009 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’inchiesta relativa al presunto trasbordo dello stesso prodotto attraverso la Malaysia. Dall’inchiesta è risultato che le autorità della Malaysia hanno esse stesse svolto indagini su presunte pratiche di elusione nello stesso periodo, concludendo che numerose società, principalmente operatori commerciali, avevano commesso frode falsificando l’origine di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio importati dalla RPC verso la Malaysia per riesportare il prodotto. |
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(34) |
È stato dunque confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia. |
Operazioni di assemblaggio o completamento
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(35) |
Una società oggetto dell’inchiesta non stava fabbricando elementi di fissaggio a partire dalla materia prima (vergella), ma completando elementi di fissaggio a partire da sbozzi semifiniti (cioè vergella tagliata e ricalcata, ma non ancora filettata, trattata a caldo o placcata). Tuttavia tale società non ha esportato durante il PI. Un’altra società stava fabbricando elemento di fissaggio prevalentemente a partire da vergella, ma anche da sbozzi semifiniti. Per tale società è stato accertato che non era coinvolta in pratiche di elusione alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, come illustrato in modo più dettagliato nei seguenti considerando 62 e 63. |
2.7. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping
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(36) |
Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore su determinati elementi di fissaggio di ferro o acciaio originari della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia. |
2.8. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping
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(37) |
Per valutare se i prodotti importati, in termini di quantità e prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC, sono stati impiegati dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e i dati Comext quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni dei produttori che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione fissato nel considerando 226 del regolamento iniziale. |
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(38) |
L’aumento delle importazioni dalla Malaysia è stato considerato significativo in termini di quantità. Le stime relative ai consumi dell’Unione durante il PI forniscono indicazioni analoghe in merito alla significatività di tali importazioni. Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all’esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di «underselling» (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. |
2.9. Elementi di prova del dumping
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(39) |
Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili. |
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(40) |
Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in India, che nell’ambito dell’inchiesta è stata scelta come adeguato paese di riferimento ad economia di mercato per la RPC. È stato ritenuto adeguato utilizzare il valore normale stabilito in precedenza, in conformità con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(41) |
Una parte significativa delle esportazioni della Malaysia era stata effettuata da esportatori che non hanno collaborato o da esportatori che hanno collaborato ma che hanno fornito informazioni fuorvianti. Per tale motivo, al fine di stabilire i prezzi all’esportazione dalla Malaysia, è stato deciso di basarli sui fatti disponibili, ovvero sul prezzo medio all’esportazione di determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio durante il PI, come indicato in Comext. |
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(42) |
Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono quindi stati effettuati adeguamenti per le differenze a livello delle imposte indirette, dei costi di trasporto e assicurazione basati sui costi medi dei produttori esportatori della Malaysia che hanno collaborato durante il PI. |
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(43) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
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(44) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping. |
3. MISURE
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(45) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC è stato eluso tramite trasbordo attraverso la Malaysia. |
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(46) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della RPC alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no. |
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(47) |
In particolare in considerazione del basso livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la misura da estendere è quella definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo pari all’85 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
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(48) |
Conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia. |
4. RICHIESTE DI ESENZIONE
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(49) |
Le diciannove società che hanno collaborato in Malaysia rispondendo al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(50) |
Come affermato nel considerando 16, una delle suddette società ha successivamente smesso di collaborare e ha ritirato la richiesta di esenzione. |
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(51) |
Due società non hanno esportato il prodotto durante il PI e non è stato possibile trarre conclusioni in merito alla natura delle loro operazioni. Di conseguenza a tali società non è stato possibile concedere l’esenzione allo stadio attuale. Se dovesse tuttavia risultare, dopo l’estensione delle misure antidumping in vigore, che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, la situazione della società può essere riveduta, se richiesto. |
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(52) |
Una di tali società, visto che l’industria dell’Unione non aveva presentato una richiesta di registrazione, ha chiesto se fosse stato rispettato l’articolo 14, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento di base quando la registrazione delle importazioni era stata stabilita dal regolamento di apertura. Tuttavia, in tal caso si trattava di un’inchiesta antielusione avviata dalla Commissione d’ufficio sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 5, prima frase, del regolamento di base. Per tale caso l’articolo 14, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento di base non è pertinente. Qualsiasi altra interpretazione rimuoverebbe l’effetto utile del fatto che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che la Commissione possa avviare d’ufficio un’inchiesta sull’eventuale elusione. |
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(53) |
La stessa società ha anche affermato che la consultazione del Comitato consultivo, di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, non sarebbe stata effettuata. Tuttavia, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, l’apertura è stata effettuata dalla Commissione dopo aver consultato il comitato consultivo, anche se questo non è stato menzionato esplicitamente nel regolamento di apertura. |
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(54) |
Sette società hanno fornito informazioni false o fuorvianti. In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, le società sono state informate dell’intenzione di non prendere in considerazione le informazioni da loro fornite ed è stato concesso loro un periodo di tempo entro il quale fornire ulteriori spiegazioni. |
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(55) |
Le ulteriori spiegazioni fornite da tali società non erano tali da modificare la conclusione secondo la quale tali società hanno fornito informazioni fuorvianti nell’ambito dell’inchiesta. I risultati riguardanti queste società si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(56) |
Due di tali sette società hanno nascosto le importazioni di prodotti finiti dalla RPC. Una di tali società ha anche falsificato fatture. Un’altra società della Malaysia che fabbrica ed esporta elementi di fissaggio e che ha richiesto l’esenzione è risultata connessa a tale società. |
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(57) |
Due altre società hanno nascosto la loro relazione con un produttore cinese di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio. |
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(58) |
Infine, è risultato che due altre società avevano tenuta nascosta la loro relazione, essendo prive della capacità di produzione atta a consentire di produrre i quantitativi da esse esportati, e che avevano ostacolato l’inchiesta non fornendo le informazioni necessarie. |
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(59) |
In considerazione dei risultati relativi al cambiamento della configurazione degli scambi e delle pratiche di trasbordo, come descritto nei precedenti considerando da 22 a 34, e tenendo conto della natura delle informazioni fuorvianti di cui ai precedenti considerando da 56 a 58, non è stato possibile concedere le esenzioni richieste da tali sette società a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(60) |
Una società non è stata in grado di mostrare impianti di produzione di elementi di fissaggio e ha rifiutato l’accesso alla propria contabilità. Sono stati inoltre accertati elementi di prova di pratiche di trasbordo durante il PI. Per tali motivi, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, non è stato possibile concedere l’esenzione. |
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(61) |
I rimanenti lotte produttori esportatori della Malaysia sono risultati non coinvolti in pratiche di elusione e di conseguenza a tali società è possibile concedere l’esenzione. |
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(62) |
Una delle suddette otto società era stata fondata dopo l’istituzione delle misure in vigore dalla società madre cinese, che è soggetta alle misure. La società madre cinese ha trasferito gradualmente una parte dei propri macchinari in Malaysia per poter servire il mercato dell’UE attraverso la Malaysia. Nella fase di avvio la società ha prodotto elementi di fissaggio a partire da prodotti semifiniti spediti dalla società madre cinese per essere completati in Malaysia. Più tardi, dopo il trasferimento di più macchinari, la società ha iniziato a produrre elementi di fissaggio partendo dalla materia prima, in tal caso vergella d’acciaio, anch’essa spedita dalla società madre cinese. Tuttavia, anche alla fine del PI, la società continuava a ricevere notevoli quantitativi di prodotti semifiniti dalla società madre in Cina, per completarli. |
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(63) |
Inizialmente si riteneva di dover negare l’esenzione a tale società. Tuttavia, in considerazione delle osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle conclusioni, tra cui per quanto riguarda il valore aggiunto al prodotto in Malaysia, si è concluso che la società non era coinvolta in pratiche di elusione. Di conseguenza, a tale società può essere concessa l’esenzione. |
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(64) |
Un’altra delle suddette otto società è anch’essa collegata ad una società della RPC soggetta alle misure iniziali. Tuttavia, tale società della Malaysia è stata fondata nel 1998 dai suoi proprietari di Taiwan che solo successivamente, ma comunque prima dell’entrata in vigore delle misure nei confronti della RPC, hanno fondato la filiale nella RPC. Non vi sono prove del fatto che tale relazione sia stata stabilita o utilizzata per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(65) |
In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso. |
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(66) |
Altri produttori che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, ma che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte, l’esenzione può essere concessa. |
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(67) |
Se concede un’esenzione la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica del presente regolamento. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite. |
5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
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(68) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Eccetto le osservazioni ricevute da una società di cui ai precedenti considerando 62 e 63, nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle spediti dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati ai codici NC ex 7318 12 90 , ex 7318 14 91 , ex 7318 14 99 , ex 7318 15 59 , ex 7318 15 69 , ex 7318 15 81 , ex 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 e 7318 22 00 95), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società elencate qui di seguito:
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Società |
Codice addizionale TARIC |
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Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd |
B123 |
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Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd |
B124 |
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Jinfast Industries Sdn. Bhd |
B125 |
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Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd |
B126 |
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Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd |
B127 |
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Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd |
B128 |
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TI Metal Forgings Sdn. Bhd |
B129 |
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United Bolt and Nut Sdn. Bhd |
B130 |
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N-105 04/92 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
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Fax +32 22956505 |
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 alle importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
ALLEGATO
Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; il modello da utilizzare è il seguente:
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1) |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale; |
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2) |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; |
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3) |
data e firma. |