This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0425
Commission Implementing Regulation (EU) No 425/2011 of 29 April 2011 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for certain milk products to be exported to the Dominican Republic under the quota referred to in Regulation (EC) No 1187/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 425/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 425/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
GU L 111 del 30.4.2011, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 425/2011 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2011
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto per tale paese. |
|
(2) |
Le domande presentate per l’anno contingentale 2011/2012 interessano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è di conseguenza opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detti quantitativi residui deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 aprile 2011 per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
|
— |
1,160149 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, |
|
— |
1,311859 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale