Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0425

Regolamento di esecuzione (UE) n. 425/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

GU L 111 del 30.4.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/425/oj

30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 425/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto per tale paese.

(2)

Le domande presentate per l’anno contingentale 2011/2012 interessano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è di conseguenza opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detti quantitativi residui deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 aprile 2011 per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

1,160149 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,

1,311859 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.


Top