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Dokument 32011D0898
2011/898/EU: Commission Implementing Decision of 21 December 2011 amending Decision 2009/852/EC on transitional measures under Regulations (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk-processing establishments in Romania and the structural requirements of such establishments (notified under document C(2011) 9562) Text with EEA relevance
2011/898/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti [notificata con il numero C(2011) 9562] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/898/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti [notificata con il numero C(2011) 9562] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 345 del 29.12.2011, s. 22–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2013
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29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti
[notificata con il numero C(2011) 9562]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/898/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, basate tra l’altro sui principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Esso prevede che gli operatori del settore alimentare rispettino determinate procedure basate su tali principi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, e integra le norme fissate dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 852/2004 includono requisiti strutturali per gli stabilimenti di trasformazione del latte, e le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004 includono requisiti strutturali per tali stabilimenti nonché requisiti d’igiene concernenti il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari. |
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(3) |
A norma dell’articolo 2 della decisione 2009/852/CE della Commissione (3), determinati requisiti strutturali fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, agli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania elencati nell’allegato I della suddetta decisione. |
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(4) |
La decisione 2009/852/CE stabilisce inoltre che, in deroga alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II di tale decisione possono trasformare, fino al 31 dicembre 2011, latte conforme e non conforme, a condizione che la trasformazione sia effettuata su linee di produzione separate. |
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(5) |
La decisione 2009/852/CE prescrive inoltre che gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati all’allegato III della stessa possono trasformare, fino al 31 dicembre 2011, latte conforme e non conforme senza linee di produzione separate. |
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(6) |
Nel settembre 2011 la Romania ha informato la Commissione che, a partire da gennaio 2012, tutti gli stabilimenti di trasformazione del latte attualmente elencati nell’allegato I della decisione 2009/852/CE saranno conformi ai requisiti strutturali fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. L’articolo 2 della decisione 2009/852/CE va pertanto soppresso. |
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(7) |
Gli allegati II e III della decisione 2009/852/CE devono quindi essere modificati di conseguenza. |
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(8) |
La Romania ha inoltre informato la Commissione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore della decisione 2009/852/CE, la quantità di latte crudo conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, consegnata agli stabilimenti di trasformazione del latte in tale Stato membro, è aumentata considerevolmente. La Romania ha inoltre definito un piano d’azione finalizzato a coprire l’intera catena di produzione del latte in tale Stato membro, in modo da garantire la conformità alle norme dell’UE. |
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(9) |
Tuttavia, sulla base della relazione presentata dalla Romania a norma dell’articolo 6 della decisione 2009/852/CE e delle informazioni fornite dalle autorità rumene al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 ottobre 2011, la situazione del settore lattiero rumeno non è ancora conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004. |
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(10) |
Tenendo conto della situazione attuale e per non vanificare gli sforzi compiuti dalle autorità rumene, è opportuno estendere l’applicazione delle misure fissate dalla decisione 2009/852/CE. |
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(11) |
La Romania deve portare avanti il processo finalizzato a rendere il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III della decisione 2009/852/CE conforme ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004. |
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(12) |
La Romania deve, in particolare, continuare a sorvegliare la situazione e presentare alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti verso la piena conformità a tali requisiti. In base alle conclusioni di tali relazioni occorre adottare misure adeguate. |
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(13) |
La decisione 2009/852/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/852/CE è così modificata:
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1) |
l’articolo 2 è soppresso; |
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2) |
all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
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3) |
all’articolo 4, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
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4) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La Romania presenta relazioni annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:
La prima relazione annuale è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, e la seconda entro il 31 ottobre 2013. Per tali relazioni è utilizzato il modulo figurante nell’allegato IV. 2. La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004. Qualora, in base alle relazioni presentate dalla Romania, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»; |
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5) |
all’articolo 7, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
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6) |
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione 2009/852/CE sono modificati come segue.
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1) |
l’allegato I è soppresso; |
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2) |
gli allegati II e III sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO II ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3
«ALLEGATO III ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4
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