Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0686

    Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 7168] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 269 del 14.10.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/686/oj

    14.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 269/37


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 2011

    che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

    [notificata con il numero C(2011) 7168]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/686/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

    vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma, l’articolo 12, paragrafo 4, nonché l’ articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    la direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione, tra l’altro, di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina. Tali condizioni devono essere per lo meno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri.

    (2)

    La direttiva 2009/156/CE fissa le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di equidi vivi. Essa prevede che le importazioni nell’Unione di equidi devono provenire di paesi terzi o da parti del territorio di quest’ultimi in cui l’encefalomielite equina venezuelana (EEV) è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia e che sono indenni da EEV da 2 anni.

    (3)

    La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), contiene un elenco di paesi terzi, o di loro parti se si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, e indica le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione. Il Messico è attualmente elencato in tale allegato, ma non gli stati del Chiapas e di Oaxaca.

    (4)

    In data 19 agosto 2011, il Messico ha notificato all’ Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di due casi di EEV in equidi negli stati di Tabasco e di Veracruz, causati da un virus dello stesso sottotipo IE osservato negli Stati confinanti del Chiapas e di Oaxaca.

    (5)

    Pertanto, non può più essere autorizzata l’introduzione nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti dagli Stati messicani di Tabasco e di Veracruz. Tali paesi terzi vanno perciò depennati dall’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo della voce «Messico» nell’allegato I della decisione 2004/211/CE è sostituito da quanto segue:

    «MX

    Messico

    Mx-0

    L’intero paese

     

     

    Mx-1

    L’intero paese tranne gli stati del Chiapas, di Oaxaca, Tabasco e Veracruz

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.


    Top