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Document 32011D0686
Commission Implementing Decision of 13 October 2011 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2011) 7168) Text with EEA relevance
Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 7168] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 7168] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 269 del 14.10.2011, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2011
che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2011) 7168]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/686/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma, l’articolo 12, paragrafo 4, nonché l’ articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
la direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione, tra l’altro, di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina. Tali condizioni devono essere per lo meno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri. |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE fissa le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di equidi vivi. Essa prevede che le importazioni nell’Unione di equidi devono provenire di paesi terzi o da parti del territorio di quest’ultimi in cui l’encefalomielite equina venezuelana (EEV) è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia e che sono indenni da EEV da 2 anni. |
(3) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), contiene un elenco di paesi terzi, o di loro parti se si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, e indica le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione. Il Messico è attualmente elencato in tale allegato, ma non gli stati del Chiapas e di Oaxaca. |
(4) |
In data 19 agosto 2011, il Messico ha notificato all’ Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di due casi di EEV in equidi negli stati di Tabasco e di Veracruz, causati da un virus dello stesso sottotipo IE osservato negli Stati confinanti del Chiapas e di Oaxaca. |
(5) |
Pertanto, non può più essere autorizzata l’introduzione nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti dagli Stati messicani di Tabasco e di Veracruz. Tali paesi terzi vanno perciò depennati dall’allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo della voce «Messico» nell’allegato I della decisione 2004/211/CE è sostituito da quanto segue:
«MX |
Messico |
Mx-0 |
L’intero paese |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mx-1 |
L’intero paese tranne gli stati del Chiapas, di Oaxaca, Tabasco e Veracruz |
D |
X |
X |
X |
— |
X |
X |
X |
X |
X» |
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.