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Document 32011D0625
Council Decision 2011/625/CFSP of 22 September 2011 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011 , che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011 , che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 246 del 23.9.2011, pp. 30–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2015; abrog. impl. da 32015D1333
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23.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/30 |
DECISIONE 2011/625/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2011
che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1), che attua la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). |
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(2) |
Il 23 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/178/PESC che modifica la decisione 2011/137/PESC (2) e attua l’UNSCR 1973 (2011). |
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(3) |
Il 16 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2009 (2011) che ha modificato, tra l’altro, le misure restrittive imposte dall’UNSCR 1970 (2011) e dall’UNSCR 1973 (2011). |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
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1) |
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di:
notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»; |
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2) |
all’articolo 4 bis è soppresso il paragrafo 1; |
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3) |
all’articolo 6:
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Articolo 2
Le voci relative alle entità di cui all’allegato della presente decisione sono soppresse dagli elenchi di cui agli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
ALLEGATO
ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2
Voci soppresse dall’elenco di cui all’allegato III della decisione 2011/137/PESC
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1. |
Banca centrale della Libia |
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2. |
Libyan Investment Authority |
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3. |
Libyan Foreign Bank |
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4. |
Libya Africa Investment Portfolio |
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5. |
Libyan National Oil Corporation |
Voce soppressa dall’elenco di cui all’allegato IV della decisione 2011/137/PESC
Zuietina Oil Company