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Document 32010R1143

Regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 322 del 8.12.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1143/oj

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (2) stabilisce le condizioni sanitarie e le prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione nell'Unione di animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

(2)

In base all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008, i pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III di tale regolamento. La sindrome ulcerativa epizootica figura nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE come malattia esotica di alcune specie sensibili di pesci.

(3)

L'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce che per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione da paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

(4)

La parte II.2 del modello di certificato sanitario per gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi, contenuto nell'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce alcune prescrizioni in materia di importazione relative alla sindrome ulcerativa epizootica. L'articolo 20, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento stabilisce che tali requisiti non sono applicabili durante il citato periodo transitorio.

(5)

Allo stato attuale sono necessari ulteriori studi per valutare con maggiore precisione i rischi associati all'importazione nell'Unione di tali animali acquatici ornamentali. Per evitare perturbazioni negli scambi di detti animali, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'attuale articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Inoltre non sono più applicabili alcune altre disposizioni transitorie di cui all'attuale articolo 20 dello stesso regolamento. A fini di chiarezza e concisione del diritto dell'Unione, è opportuno sopprimere tali disposizioni.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1251/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dai paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

Durante tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, non si applicano agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.»

Articolo 2

Nella nota (3) della parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, la data del «1o gennaio 2011» è sostituita da quella del «1o gennaio 2013».

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012, possono continuare a essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali acquatici ornamentali corredate di certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n.1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.


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