Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1097

    Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 312 del 27.11.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1197

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1097/oj

    27.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 312/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1097/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2010

    recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato.

    (2)

    Lo scambio di dati riservati, a fini esclusivamente statistici, tra la Commissione e le banche centrali nazionali e tra la Commissione e la Banca centrale europea può contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea. È pertanto necessario definire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per la trasmissione di siffatti dati riservati alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, allo scopo di garantire che i dati trasmessi siano utilizzati esclusivamente a fini statistici.

    (3)

    A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), i dati che i membri SEBC hanno ricevuto dalle autorità appartenenti all'SSE devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici. I membri SEBC sono inoltre tenuti a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all'SSE. La BCE è tenuta a pubblicare rapporti annuali sulla riservatezza relativi alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche.

    (4)

    Per ragioni di coerenza è opportuno che, per i set di dati trasmessi conformemente al presente regolamento, siano utilizzate le stesse convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi stabilite nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Formato

    1.   Per i dati trasmessi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 177/2008 si utilizza il formato di cui alla parte A dell'allegato.

    2.   I dati e i metadati sono trasmessi nel rispetto delle norme del sistema statistico europeo e secondo la struttura definita nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat fornito dalla Commissione (Eurostat).

    Articolo 2

    Misure in tema di riservatezza

    Esclusivamente a fini statistici la Commissione (Eurostat) può trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le caratteristiche specificate nella parte B dell'allegato, corredate di segnalatori di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale competente e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata nel territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale.

    Articolo 3

    Misure di sicurezza

    1.   Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire:

    la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato,

    che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici,

    che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi.

    2.   I dati sono trasmessi in forma criptata.

    Articolo 4

    Procedura di trasmissione

    1.   I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico.

    2.   I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

    (2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

    (3)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.


    ALLEGATO

    A.   Struttura e formato per la trasmissione dei dati

    I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di gestione della qualità dei dati del registro dell'Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»):

    set di dati con i risultati del processo di correlazione,

    set di dati con informazioni sulle unità giuridiche,

    set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità,

    set di dati con informazioni sulle imprese,

    set di dati con informazioni sui gruppi globali,

    set di dati con informazioni sui gruppi troncati.

    Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di gestione della qualità dei dati del registro degli eurogruppi.

    Il formato da applicare per tali set di dati è quello fissato nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione per le trasmissioni tra la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti.

    Nell'intento di garantire che uno Stato membro riceva dati coerenti, la Commissione (Eurostat) utilizza identiche convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi sia per i set di dati trasmessi alle autorità nazionali competenti sia per i set di dati trasmessi alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.

    Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea e a condizione che siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, l'autorità nazionale competente valuta le correzioni, le integrazioni nei set di dati eventualmente ricevuti dalle banche centrali nazionali e li inserisce, se del caso, nei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.

    I dati indicati come riservati dalle banche centrali nazionali o dalla Banca centrale europea saranno trattati in maniera riservata dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali competenti.

    B.   Trasmissione delle caratteristiche

    La Commissione (Eurostat) può, previa esplicita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente e a fini esclusivamente statistici, trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti caratteristiche, compresi i segnalatori di riservatezza, relative a gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti, a condizione che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità del gruppo sia ubicata nel territorio di quello Stato membro.

    1.   UNITÀ GIURIDICA

    Caratteristiche identificative

    1.1

     

    Numero identificativo

    1.2a

     

    Nome

    1.2b

     

    Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile

    1.2c

    Facoltativo

    Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

    1.3

     

    Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

    Caratteristiche demografiche

    1.4

     

    Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

    1.5

     

    Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3)

    Caratteristiche economiche/Di stratificazione

    1.6

     

    Forma giuridica

    Relazioni con altri registri

    1.7a

     

    Riferimento al registro di operatori intra-UE istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (1) e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE

    Relazione con il gruppo di imprese

    1.8

     

    Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità

    1.9

     

    Data di associazione al gruppo troncato

    1.10

     

    Data di separazione dal gruppo troncato

    Controllo delle unità

    1.11a

     

    Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall''unità giuridica

    1.11b

     

    Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica

    1.12a

     

    Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica

    1.12b

    Condizionale

    Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica

    1.13a

     

    Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica

    1.13b

    Condizionale

    Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica

    Proprietà delle unità

    1.14a

    Condizionale

    a)

    Numero identificativo e

    b)

    quota di partecipazione (%)

    nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica

    1.14b

    Condizionale

    a)

    Numero identificativo e

    b)

    quota di partecipazione (%)

    della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica

    1.15

    Condizionale

    a)

    Paese o paesi di registrazione,

    b)

    numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e

    c)

    quota di partecipazione (%)

    nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

    1.16

    Condizionale

    a)

    Paese o paesi di registrazione,

    b)

    numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA e

    c)

    quota di partecipazione (%)

    della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica


    3.   IMPRESE

    Caratteristiche identificative

    3.1

     

    Numero identificativo

    3.2a

     

    Nome

    3.2b

    Facoltativo

    Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica

    3.3

     

    Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

    Caratteristiche demografiche

    3.4

     

    Data di inizio delle attività

    3.5

     

    Data di cessazione definitiva delle attività

    Caratteristiche economiche/Di stratificazione

    3.6

     

    Codice NACE, a 4 cifre, dell’attività principale

    3.8

     

    Numero di persone occupate

    3.11

     

    Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti

    Relazione con il gruppo di imprese

    3.12

     

    Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l’unità


    4.   GRUPPO DI IMPRESE

    Caratteristiche identificative

    4.1

     

    Numero identificativo del gruppo troncato

    4.2a

     

    Nome del gruppo troncato

    4.2b

    Facoltativo

    Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato

    4.3

    Parzialmente condizionale

    Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente).

    Condizionale: se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative

    4.4

     

    Tipologia di gruppi di imprese: 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero

    Caratteristiche demografiche

    4.5

     

    Data di creazione del gruppo troncato

    4.6

     

    Data di cessazione del gruppo troncato

    Caratteristiche economiche/Di stratificazione

    4.7

     

    Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato

    4.9

     

    Numero di persone occupate nel gruppo troncato

    Caratteristiche identificative

    4.11

     

    Numero identificativo del gruppo globale

    4.12a

     

    Nome del gruppo globale

    4.12b

    Facoltativo

    Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale

    4.13a

     

    Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo)

    Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente)

    4.13b

    Facoltativo

    Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente)

    Caratteristiche economiche/Di stratificazione

    4.14

    Facoltativo

    Numero di persone globalmente occupate

    4.16

    Facoltativo

    Paese del centro decisionale del gruppo globale

    4.17

    Facoltativo

    Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali


    (1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.


    Top