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Document 32010R1097
Commission Regulation (EU) No 1097/2010 of 26 November 2010 implementing Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes, as regards the exchange of confidential data between the Commission (Eurostat) and central banks Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 312 del 27.11.2010, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1197
27.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1097/2010 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2010
recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato. |
(2) |
Lo scambio di dati riservati, a fini esclusivamente statistici, tra la Commissione e le banche centrali nazionali e tra la Commissione e la Banca centrale europea può contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea. È pertanto necessario definire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per la trasmissione di siffatti dati riservati alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, allo scopo di garantire che i dati trasmessi siano utilizzati esclusivamente a fini statistici. |
(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2), i dati che i membri SEBC hanno ricevuto dalle autorità appartenenti all'SSE devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici. I membri SEBC sono inoltre tenuti a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all'SSE. La BCE è tenuta a pubblicare rapporti annuali sulla riservatezza relativi alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche. |
(4) |
Per ragioni di coerenza è opportuno che, per i set di dati trasmessi conformemente al presente regolamento, siano utilizzate le stesse convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi stabilite nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Formato
1. Per i dati trasmessi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 177/2008 si utilizza il formato di cui alla parte A dell'allegato.
2. I dati e i metadati sono trasmessi nel rispetto delle norme del sistema statistico europeo e secondo la struttura definita nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat fornito dalla Commissione (Eurostat).
Articolo 2
Misure in tema di riservatezza
Esclusivamente a fini statistici la Commissione (Eurostat) può trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le caratteristiche specificate nella parte B dell'allegato, corredate di segnalatori di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale competente e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata nel territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale.
Articolo 3
Misure di sicurezza
1. Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire:
— |
la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, |
— |
che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, |
— |
che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi. |
2. I dati sono trasmessi in forma criptata.
Articolo 4
Procedura di trasmissione
1. I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico.
2. I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(3) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.
ALLEGATO
A. Struttura e formato per la trasmissione dei dati
I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di gestione della qualità dei dati del registro dell'Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il «registro degli eurogruppi»):
— |
set di dati con i risultati del processo di correlazione, |
— |
set di dati con informazioni sulle unità giuridiche, |
— |
set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità, |
— |
set di dati con informazioni sulle imprese, |
— |
set di dati con informazioni sui gruppi globali, |
— |
set di dati con informazioni sui gruppi troncati. |
Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di gestione della qualità dei dati del registro degli eurogruppi.
Il formato da applicare per tali set di dati è quello fissato nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione per le trasmissioni tra la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti.
Nell'intento di garantire che uno Stato membro riceva dati coerenti, la Commissione (Eurostat) utilizza identiche convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi sia per i set di dati trasmessi alle autorità nazionali competenti sia per i set di dati trasmessi alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.
Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea e a condizione che siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, l'autorità nazionale competente valuta le correzioni, le integrazioni nei set di dati eventualmente ricevuti dalle banche centrali nazionali e li inserisce, se del caso, nei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.
I dati indicati come riservati dalle banche centrali nazionali o dalla Banca centrale europea saranno trattati in maniera riservata dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali competenti.
B. Trasmissione delle caratteristiche
La Commissione (Eurostat) può, previa esplicita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente e a fini esclusivamente statistici, trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti caratteristiche, compresi i segnalatori di riservatezza, relative a gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti, a condizione che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità del gruppo sia ubicata nel territorio di quello Stato membro.
1. UNITÀ GIURIDICA
Caratteristiche identificative |
1.1 |
|
Numero identificativo |
|||||
1.2a |
|
Nome |
||||||
1.2b |
|
Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile |
||||||
1.2c |
Facoltativo |
Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati |
||||||
1.3 |
|
Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo |
||||||
Caratteristiche demografiche |
1.4 |
|
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche |
|||||
1.5 |
|
Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3) |
||||||
Caratteristiche economiche/Di stratificazione |
1.6 |
|
Forma giuridica |
|||||
Relazioni con altri registri |
1.7a |
|
Riferimento al registro di operatori intra-UE istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (1) e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE |
|||||
Relazione con il gruppo di imprese |
1.8 |
|
Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità |
|||||
1.9 |
|
Data di associazione al gruppo troncato |
||||||
1.10 |
|
Data di separazione dal gruppo troncato |
||||||
Controllo delle unità |
1.11a |
|
Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall''unità giuridica |
|||||
1.11b |
|
Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica |
||||||
1.12a |
|
Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica |
||||||
1.12b |
Condizionale |
Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica |
||||||
1.13a |
|
Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica |
||||||
1.13b |
Condizionale |
Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica |
||||||
Proprietà delle unità |
1.14a |
Condizionale |
|
|||||
1.14b |
Condizionale |
|
||||||
1.15 |
Condizionale |
|
||||||
1.16 |
Condizionale |
|
3. IMPRESE
Caratteristiche identificative |
3.1 |
|
Numero identificativo |
3.2a |
|
Nome |
|
3.2b |
Facoltativo |
Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica |
|
3.3 |
|
Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa |
|
Caratteristiche demografiche |
3.4 |
|
Data di inizio delle attività |
3.5 |
|
Data di cessazione definitiva delle attività |
|
Caratteristiche economiche/Di stratificazione |
3.6 |
|
Codice NACE, a 4 cifre, dell’attività principale |
3.8 |
|
Numero di persone occupate |
|
3.11 |
|
Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti |
|
Relazione con il gruppo di imprese |
3.12 |
|
Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l’unità |
4. GRUPPO DI IMPRESE
Caratteristiche identificative |
4.1 |
|
Numero identificativo del gruppo troncato |
4.2a |
|
Nome del gruppo troncato |
|
4.2b |
Facoltativo |
Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato |
|
4.3 |
Parzialmente condizionale |
Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente). Condizionale: se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative |
|
4.4 |
|
Tipologia di gruppi di imprese: 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero |
|
Caratteristiche demografiche |
4.5 |
|
Data di creazione del gruppo troncato |
4.6 |
|
Data di cessazione del gruppo troncato |
|
Caratteristiche economiche/Di stratificazione |
4.7 |
|
Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato |
4.9 |
|
Numero di persone occupate nel gruppo troncato |
|
Caratteristiche identificative |
4.11 |
|
Numero identificativo del gruppo globale |
4.12a |
|
Nome del gruppo globale |
|
4.12b |
Facoltativo |
Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale |
|
4.13a |
|
Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo) Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) |
|
4.13b |
Facoltativo |
Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) |
|
Caratteristiche economiche/Di stratificazione |
4.14 |
Facoltativo |
Numero di persone globalmente occupate |
4.16 |
Facoltativo |
Paese del centro decisionale del gruppo globale |
|
4.17 |
Facoltativo |
Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali |