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Document 32010D0424(05)

    Decisione H1, del 12 giugno 2009 , riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    GU C 106 del 24.4.2010, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    24.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/13


    DECISIONE H1

    del 12 giugno 2009

    riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    2010/C 106/05

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

    visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

    visti gli articoli da 87 a 91 del regolamento (CE) n. 883/2004,

    visti l’articolo 64, paragrafo 7 e gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 987/2009,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 entrano in vigore in data 1o maggio 2010 e alla stessa data sono abrogati i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4), eccetto che per le situazioni disciplinate dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dall’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 94 del regolamento (CE) n. 987/2009, in linea di principio, le domande presentate prima della data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti continueranno a essere disciplinate dalla legislazione loro applicabile alla data in cui sono state presentate e le disposizioni dei suddetti regolamenti si applicano solo alle domande presentate dopo la loro entrata in vigore.

    (3)

    Le decisioni da 74 a 208 e le raccomandazioni da 14 a 23 ancora in vigore della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, decadono alla data in cui sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e in cui entrano in vigore i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    (4)

    Occorre adattare alcune decisioni e raccomandazioni applicabili ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per adeguarle alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    (5)

    C’è necessità di trasparenza e informazione per le istituzioni riguardo all’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 dopo la data d’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    (6)

    A causa della complessità giuridica e tecnica, dei tempi assai stretti e della necessità di dare priorità a taluni compiti della commissione amministrativa, alcune decisioni non saranno pronte per la pubblicazione prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 ma lo saranno solo dopo.

    (7)

    Talune disposizioni delle decisioni e delle raccomandazioni applicabili ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono ricomprese direttamente nelle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    (8)

    Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    DECIDE:

    1.

    Le decisioni e le raccomandazioni che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 non si applicano ai casi disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    Tuttavia, le suddette decisioni e raccomandazioni restano applicabili nei casi in cui i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 rimangono in vigore e continuano ad avere effetti giuridici, in particolare nei casi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 96, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 987/2009.

    2.

    Le decisioni e le raccomandazioni elencate nella parte A dell’allegato non saranno sostituite da alcuna decisione o raccomandazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    3.

    Le decisioni e le raccomandazioni elencate nella parte B dell’allegato saranno sostituite da decisioni e da raccomandazioni nuove, indicate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    4.

    Le decisioni elencate nella parte C dell’allegato saranno quanto prima adattate dalla commissione amministrativa in modo da corrispondere alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 perché i principi di tali decisioni vanno applicati anche riguardo a detti regolamenti.

    5.

    I documenti necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (cioè modelli della serie E, Tessere europee di assicurazione malattia e certificati sostitutivi provvisori) emessi dalle competenti istituzioni, autorità e altri enti degli Stati membri prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continueranno a essere validi [anche se i riferimenti riguardano i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72] e le istituzioni, le autorità e gli altri enti degli altri Stati membri ne dovranno tener conto, anche dopo tale data, fino alla scadenza della loro validità, al loro ritiro o sostituzione con i documenti emessi o comunicati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

    6.

    La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

    La presidente della commissione amministrativa

    Gabriela PIKOROVÁ


    (1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (4)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.


    ALLEGATO

    PARTE A

    [Decisioni e raccomandazioni che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 non sostituite da altre decisioni e raccomandazioni ai sensi dei regolamenti (CE) 883/2004 e (CE) n. 987/2009]

    Decisioni:

     

    Decisione 74

     

    Decisione 76

     

    Decisione 79

     

    Decisione 81

     

    Decisione 85

     

    Decisione 89

     

    Decisione 91

     

    Decisione 115

     

    Decisione 117

     

    Decisione 118

     

    Decisione 121

     

    Decisione 126

     

    Decisione 132

     

    Decisione 133

     

    Decisione 134

     

    Decisione 135

     

    Decisione 136

     

    Decisione 137

     

    Decisione 142

     

    Decisione 143

     

    Decisione 145

     

    Decisione 146

     

    Decisione 148

     

    Decisione 151

     

    Decisione 152

     

    Decisione 156

     

    Decisione 167

     

    Decisione 171

     

    Decisione 173

     

    Decisione 174

     

    Decisione 176

     

    Decisione 178

     

    Decisione 180

     

    Decisione 192

     

    Decisione 193

     

    Decisione 197

     

    Decisione 198

     

    Decisione 199

     

    Decisione 201

     

    Decisione 202

     

    Decisione 204

    Raccomandazioni:

     

    Raccomandazione 15

     

    Raccomandazione 16

     

    Raccomandazione 17

     

    Raccomandazione 19

     

    Raccomandazione 20

     

    Raccomandazione 23

    PARTE B

    [Decisioni e raccomandazioni sostituite, che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e decisioni e raccomandazioni che le sostituiscono ai sensi dei regolamenti (CE) 883/2004 e (CE) n. 987/2009]

    Decisioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

    Decisioni corrispondenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

    Decisione 75

    DECISIONE P1

    Decisione 83

    DECISIONE U1

    Decisione 96

    DECISIONE P1

    Decisione 99

    DECISIONE H1

    Decisione 100

    DECISIONE H1

    Decisione 101

    DECISIONE H1

    Decisione 105

    DECISIONE P1

    Decisione 139

    DECISIONE H1

    Decisione 140

    DECISIONE H1

    Decisione 160

    DECISIONE U2

    Decisione 181

    DECISIONE A2

    Decisione 189

    DECISIONE S1

    Decisione 190

    DECISIONE S2

    Decisione 191

    DECISIONE S1

    Decisione 194

    DECISIONE S3

    Decisione 195

    DECISIONE S3

    Decisione 196

    DECISIONE S3

    Decisione 200

    DECISIONE H3

    Decisione 203

    DECISIONE S1

    Decisione 205

    DECISIONE U3

    Decisione 207

    DECISIONE F1


    Raccomandazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

    Raccomandazioni corrispondenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

    Raccomandazione 18

    RACCOMANDAZIONE U1

    Raccomandazione 21

    RACCOMANDAZIONE U2

    Raccomandazione 22

    RACCOMANDAZIONE P1

    PARTE C

    [Decisioni che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 che devono ancora essere adattate dalla commissione amministrativa]

     

    Decisione 138

     

    Decisioni 147 e 150

     

    Decisione 170 (comprendente la n. 185)

     

    Decisione 175

     

    Decisione 206

     

    Decisione 208


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