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Document 32010D0006

2010/6/UE, Euratom: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009 , che autorizza la Spagna a non tenere conto di alcune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2009) 10419]

GU L 3 del 7.1.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/6(1)/oj

7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Spagna a non tenere conto di alcune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2009) 10419]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2010/6/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Spagna può continuare ad esentare determinate operazioni. Per determinare le risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 376 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna può continuare a esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all’allegato X, parte B, punto 2, della summenzionata direttiva.

(3)

La Spagna ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a non tenere conto dei servizi forniti dagli autori, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per alcune operazioni specificate nell’allegato X, parte B, punto 2, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Spagna. Pertanto è opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto dei servizi forniti dagli autori conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o gennaio 2009, la Spagna è autorizzata a non tenere conto della seguente categoria di operazioni, specificata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE:

prestazioni di servizi degli autori (punto 2).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


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