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Document 32009R0975
Commission Regulation (EC) No 975/2009 of 19 October 2009 amending Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 975/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 975/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 274 del 20.10.2009, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; abrogato da 32011R0010
20.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 975/2009 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2009
che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) reca un elenco comunitario di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri monomeri e sostanze di partenza, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco esistente. |
(2) |
La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco comunitario degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L’Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco esistente. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE. |
(4) |
In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l’elenco comunitario degli additivi di cui all’allegato III di detta direttiva diventerà un elenco positivo a partire dal 1o gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell’allegato III alla suddetta direttiva non devono più fare riferimento a un elenco «incompleto» di additivi. |
(5) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV bis, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in conformità degli allegati da I a V del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.
ALLEGATO I
Nella sezione A dell’allegato II della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:
N. rif. |
CAS |
Nome |
Restrizioni e/o specifiche |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
«14627 |
0000117-21-5 |
anidride 3-cloroftalica |
LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 3-cloroftalico) |
14628 |
0000118-45-6 |
anidride 4-cloroftalica |
LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 4-cloroftalico) |
14876 |
0001076-97-7 |
acido 1,4-cicloesanodicarbossilico |
LMS = 5 mg/kg Da utilizzare solo per la fabbricazione di poliesteri |
18117 |
0000079-14-1 |
acido glicolico |
Solo per il contatto indiretto con i prodotti alimentari, dietro a uno strato di polietilene tereftalato (PET) |
19965 |
0006915-15-7 |
acido malico |
Da utilizzare solo come comonomero nei poliesteri alifatici a un livello massimo dell’1 % su base molare |
21498 |
0002530-85-0 |
[3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano |
LMS = 0,05 mg/kg Solo per uso come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici» |
ALLEGATO II
L’allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:
1) |
il termine «incompleto» va eliminato dal titolo generale dell’allegato III e dai titoli delle sezioni A e B; |
2) |
nella sezione A vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:
|
ALLEGATO III
Nell’allegato IV bis della direttiva 2002/72/CE vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:
N. Rif. |
CAS |
Nome |
«49080 |
852282-89-4 |
N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de] isochinolin-1,3(2H)-dione |
72141 |
0018600-59-4 |
2,2′-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one] |
76807 |
0007308-26-5 |
poliestere dell’acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo |
92475 |
0203255-81-6 |
estere ciclico di 3,3′,5,5′-tetrakis(terz-butil)-2,2′-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso» |
ALLEGATO IV
Nella parte B d’allegato V della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:
N. Rif. |
Altre specifiche |
«60027 |
Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000) Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da Viscosità a 100 °C non inferiore a 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s) |
77708 |
polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8 - C22) Quantità massima di residuo di ossido di etilene nel materiale o oggetto = 1 mg/kg |
80350 |
poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina |
80480 |
poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)immino)] Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da Contenuto residuo di morfolina ≤ 30 mg/kg, di N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6-diammina < 15 000 mg/kg, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina ≤ 20 mg/kg |
93450 |
Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell’acido [amminotris(metilenfosfonico)] Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1 % p/p» |
ALLEGATO V
L’allegato VI alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:
1. |
La nota 8 è sostituita dalla seguente:
|
2. |
Sono aggiunti i seguenti punti:
|