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Document 32009R0975

    Regolamento (CE) n. 975/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 274 del 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; abrogato da 32011R0010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

    20.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 975/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 19 ottobre 2009

    che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) reca un elenco comunitario di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri monomeri e sostanze di partenza, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco esistente.

    (2)

    La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco comunitario degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L’Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco esistente.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.

    (4)

    In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l’elenco comunitario degli additivi di cui all’allegato III di detta direttiva diventerà un elenco positivo a partire dal 1o gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell’allegato III alla suddetta direttiva non devono più fare riferimento a un elenco «incompleto» di additivi.

    (5)

    I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II, III, IV bis, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in conformità degli allegati da I a V del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    (2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.


    ALLEGATO I

    Nella sezione A dell’allegato II della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

    N. rif.

    CAS

    Nome

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «14627

    0000117-21-5

    anidride 3-cloroftalica

    LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 3-cloroftalico)

    14628

    0000118-45-6

    anidride 4-cloroftalica

    LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 4-cloroftalico)

    14876

    0001076-97-7

    acido 1,4-cicloesanodicarbossilico

    LMS = 5 mg/kg

    Da utilizzare solo per la fabbricazione di poliesteri

    18117

    0000079-14-1

    acido glicolico

    Solo per il contatto indiretto con i prodotti alimentari, dietro a uno strato di polietilene tereftalato (PET)

    19965

    0006915-15-7

    acido malico

    Da utilizzare solo come comonomero nei poliesteri alifatici a un livello massimo dell’1 % su base molare

    21498

    0002530-85-0

    [3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano

    LMS = 0,05 mg/kg

    Solo per uso come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici»


    ALLEGATO II

    L’allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

    1)

    il termine «incompleto» va eliminato dal titolo generale dell’allegato III e dai titoli delle sezioni A e B;

    2)

    nella sezione A vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

    N. rif.

    CAS

    Nome

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «30607

    acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, sale di litio

    LMS(T) = 0,6 mg/kg (espresso come litio) (8)

    33105

    0146340-15-0

    alcoli, C12-C14 secondari, β-(2-idrossietossi), etossilati

    LMS = 5 mg/kg (44)

    33535

    0152261-33-1

    alfa-alcheni(C20-C24), copolimero con anidride maleica, prodotto di reazione con 4-ammino,2,2,6,6-tetrametilpiperidina

    Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

    Da non utilizzare a contatto con prodotti alimentari contenenti alcol

    38550

    0882073-43-0

    bis(4-propilbenzilidene)propilsorbitolo

    LMS = 5 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)

    40155

    0124172-53-8

    N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N’-diformilesametilendiammina

    LMS = 0,05 mg/kg (1) (44)

    49080

    0852282-89-4

    N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione

    LMS = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

    Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)

    60027

    Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)

    Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

    Secondo le specifiche dell’allegato V

    62215

    0007439-89-6

    Ferro

    LMS = 48 mg/kg

    68119

    neopentil glicole, diesteri e monoesteri con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

    LMS = 5 mg/kg

    Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

    72141

    0018600-59-4

    2,2’-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

    LMS = 0,05 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)

    76807

    00073018-26-5

    poliestere dell’acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo

    LMS = 30 mg/kg

    77708

    polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22)

    LMS = 1,8 mg/kg

    Secondo le specifiche dell’allegato V

    80077

    0068441-17-8

    cere di polietilene, ossidate

    LMS = 60 mg/kg

    80350

    0124578-12-7

    poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

    Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET), nel polistirene (PS), nel polistirene ad alto impatto (HIPS) e nella poliammide (PA) fino a 0,1 % p/p.

    Secondo le specifiche dell’allegato V

    80480

    0090751-07-8; 0082451-48-7

    poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)immino)]

    LMS = 5 mg/kg (47)

    Secondo le specifiche dell’allegato V

    80510

    1010121-89-7

    Miscela ottenuta dal processo di Poli(3-nonil-1,1-diosso-1-tiopropan-1,3-diil)-block-poli(x-oleil-7-idrossi-1,5-diiminoottan-1,8-diil), con x = 1 e/o 5, neutralizzato con acido dodecilbenzensolfonico

    Da utilizzare solo come coadiuvante della polimerizzazione nella produzione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS)

    91530

    Acido solfosuccinico, diesteri alchilici (C4-C20) o cicloesilici, sali di sodio

    LMS = 5 mg/kg

    91815

    Acido solfosuccinico, monoesteri di alchil (C10-C16) polietilenglicole, sali di sodio

    LMS = 2 mg/kg

    92200

    0006422-86-2

    Acido Tereftalico, bis(2-etilesil)estere

    LMS = 60 mg/kg

    92470

    0106990-43-6

    N,N’,N’,N’-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diamina

    LMS = 0,05 mg/kg

    92475

    0203255-81-6

    estere ciclico di 3,3’,5,5’-tetrakis(terz-butil)-2,2’-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso

    LMS = 5 mg/kg (espressi quale somma della forma fosfato e fosfito della sostanza e dei prodotti di idrolisi)

    93450

    Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell’acido [amminotris(metilenfosfonico)]

    Secondo le specifiche dell’allegato V

    94000

    0000102-71-6

    trietanolammina

    LMS = 0,05 mg/kg (compreso l’addotto cloridrato)

    94425

    0000867-13-0

    Trietil fosfonoacetato

    Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)

    94985

    trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

    LMS = 5 mg/kg

    Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D».


    ALLEGATO III

    Nell’allegato IV bis della direttiva 2002/72/CE vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

    N. Rif.

    CAS

    Nome

    «49080

    852282-89-4

    N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de] isochinolin-1,3(2H)-dione

    72141

    0018600-59-4

    2,2′-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

    76807

    0007308-26-5

    poliestere dell’acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo

    92475

    0203255-81-6

    estere ciclico di 3,3′,5,5′-tetrakis(terz-butil)-2,2′-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso»


    ALLEGATO IV

    Nella parte B d’allegato V della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

    N. Rif.

    Altre specifiche

    «60027

    Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)

    Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da

    Viscosità a 100 °C non inferiore a 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

    77708

    polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8 - C22)

    Quantità massima di residuo di ossido di etilene nel materiale o oggetto = 1 mg/kg

    80350

    poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

    Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina

    80480

    poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)immino)]

    Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da

    Contenuto residuo di morfolina ≤ 30 mg/kg, di N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6-diammina < 15 000 mg/kg, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina ≤ 20 mg/kg

    93450

    Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell’acido [amminotris(metilenfosfonico)]

    Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1 % p/p»


    ALLEGATO V

    L’allegato VI alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

    1.

    La nota 8 è sostituita dalla seguente:

    «(8)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.»

    2.

    Sono aggiunti i seguenti punti:

    «(44)

    L’LMS potrebbe essere superato nelle poliolefine.

    (45)

    L’LMS potrebbe essere superato nelle materie plastiche contenenti più dello 0,5 % p/p della sostanza.

    (46)

    L’LMS potrebbe essere superato a contatto con prodotti alimentari ad alto tenore alcolico.

    (47)

    L’LMS potrebbe essere superato nel polietilene a bassa densità (LDPE) contenente più dello 0,3 % p/p della sostanza a contatto con prodotti alimentari grassi.»


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