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Document 32009R0567

Regolamento (CE) n. 567/2009 della Commissione, del 29 giugno 2009 , recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pierekaczewnik (STG)]

GU L 168 del 30.6.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/567/oj

30.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/22


REGOLAMENTO (CE) N. 567/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2009

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pierekaczewnik (STG)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Pierekaczewnik» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione.

(3)

Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 269 del 24.10.2008, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006:

Classe 2.3.   Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

POLONIA

Pierekaczewnik (STG)


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