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Document 32009D0600

2009/600/CE: Decisione della Commissione, del 5 agosto 2009 , che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina [notificata con il numero C(2009) 6086] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 204 del 6.8.2009, pp. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/600/oj

6.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2009

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2009) 6086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o una parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina per quanto riguarda gli allevamenti bovini purché rispetti determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2)

Gli elenchi degli Stati membri e delle loro regioni dichiarati indenni da brucellosi bovina figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

L'Irlanda e la Polonia hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per l'intero territorio nazionale sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare ufficialmente tali Stati membri indenni da brucellosi bovina.

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Irlanda e dalla Polonia, è opportuno che l'intero territorio di tali Stati membri sia dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

(5)

Il Portogallo ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le isole di Faial e Santa Maria nella regione autonoma delle Azzorre sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare tali isole regioni del Portogallo ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

(6)

Inoltre, la Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas in Spagna sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare tali province ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

(7)

In base alla valutazione della documentazione presentata dal Portogallo e dalla Spagna, è opportuno che le isole e le province in questione siano dichiarate regioni di tali Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

(8)

La decisione 2003/467/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)   GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

IE

Irlanda

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lazio: provincia di Rieti,

regione Liguria: province di Imperia e Savona,

regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

regione Marche,

regione Piemonte,

regione Puglia: provincia di Brindisi,

regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

regione Toscana,

regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

regione Umbria: province di Perugia e Terni,

regione Veneto.

In Portogallo:

regione autonoma delle Azzorre: Isole di Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria.

In Spagna:

provincia di Santa Cruz de Tenerife,

provincia di Las Palmas.

Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.»


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