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Document 32009D0501

    2009/501/CE: Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

    GU L 171 del 1.7.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/501/oj

    Related international agreement

    1.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 171/17


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2009

    relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

    (2009/501/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 2002/648/CE (2), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (in appresso «l’accordo»).

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 11, lettera b), dell’accordo, questo deve essere concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell’ultimo anno di ciascun periodo successivo.

    (3)

    Nel corso della riunione del Comitato direttivo CE-India di cooperazione scientifica del 15 e 16 novembre 2006, le due parti hanno espresso il loro interesse a rinnovare l’accordo per altri cinque anni.

    (4)

    Il contenuto materiale dell’accordo rinnovato è identico al contenuto materiale dell’accordo scaduto il 14 ottobre 2007. Le parti ritengono che un rinnovo in tempi rapidi dell’accordo sarebbe nel loro reciproco interesse.

    (5)

    L’accordo si fonda sui principi di partenariato per vantaggi reciproci ed equilibrati, reciprocità, scambio tempestivo delle informazioni e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

    (6)

    L’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (3), firmato il 20 dicembre 1993, prevede che le parti contraenti si impegnino a stabilire adeguate procedure per agevolare, nella misura del possibile, la partecipazione dei rispettivi scienziati e centri di ricerca alla cooperazione scientifica e tecnologica.

    (7)

    La cooperazione scientifica e tecnologica rientra altresì nel novero dei settori contemplati dal piano d’azione congiunto nell’ambito del partenariato strategico UE-India, del 7 settembre 2005, che mira, fra l’altro, ad accrescere la mobilità e gli scambi di ricercatori tra l’India e l’Europa e l’accesso dei ricercatori di entrambe le parti all’altra parte.

    (8)

    Con decisione del 26 novembre 2007, il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo di rinnovo dell’accordo («l’accordo rinnovato») a nome della Comunità europea.

    (9)

    L’accordo rinnovato è stato firmato il 30 novembre 2007.

    (10)

    È opportuno approvare l’accordo rinnovato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell’accordo rinnovato è accluso alla presente decisione .

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio notifica, a nome della Comunità, alla Repubblica dell’India l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo, in conformità dell’articolo 11, lettera a), dell’accordo rinnovato (4).

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. GANDALOVIČ


    (1)  Parere dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29.

    (3)  GU L 223 del 27.8.1994, pag. 24.

    (4)  La data di entrata in vigore dell’accordo rinnovato sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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    1.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 171/19


    ACCORDO

    che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della repubblica dell’India

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

    da una parte, e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA, in appresso denominato «India»,

    dall’altra,

    in appresso denominati «le parti»,

    CONSIDERATA l’importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

    RICONOSCENDO che la Comunità e l’India perseguono obiettivi comuni di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che agevolando la cooperazione le parti possono trarre reciproci vantaggi;

    OSSERVANDO che, nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra la Comunità e l’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo firmato il 20 dicembre 1993 vi è stata un’attiva cooperazione e uno scambio di informazioni in vari settori scientifici e tecnologici;

    TENENDO CONTO delle conclusioni dell’ultimo vertice UE-India, svoltosi a Helsinki nell’ottobre 2006, secondo le quali i leader delle parti desideravano rinnovare nel 2007 l’accordo UE-India di cooperazione scientifica e tecnologica;

    DESIDERANDO estendere la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l’applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Finalità

    Le parti promuovono ed agevolano le attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e l’India in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «attività di cooperazione», qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca comune;

    b)

    «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione e, eventualmente, dalle parti stesse;

    c)

    «proprietà intellettuale», la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

    d)

    «ricerca comune», i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell’India e che siano designati per iscritto dalle parti o dagli agenti esecutivi come ricerche comuni. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto;

    e)

    «partecipante» o «ente di ricerca» qualsiasi persona, istituzione accademica, istituto di ricerca o altra entità giuridica o impresa avente sede nella Comunità o in India che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

    Articolo 3

    Principi

    La cooperazione si svolge in base ai seguenti principi:

    a)

    un partenariato che apporti vantaggi reciproci ed equilibrati;

    b)

    accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

    c)

    scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione,

    d)

    adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 4

    Settori di cooperazione

    La cooperazione ai sensi del presente accordo può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di seguito denominate «RST», che rientrano nel programma quadro ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e tutte le analoghe attività di RST svolte in India nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

    Il presente accordo non pregiudica la partecipazione dell’India in altre attività comunitarie.

    Articolo 5

    Forme di cooperazione

    Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

    partecipazione di enti di ricerca indiani a progetti di RST previsti dal programma quadro e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti indiani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna delle parti,

    progetti comuni di RST; i progetti comuni di RST sono attuati previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia (concernente la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze e i relativi diritti d’accesso), secondo quanto indicato nell’allegato del presente accordo,

    la messa in comune di progetti di RST già attuati in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte,

    visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici,

    l’organizzazione in comune di seminari, conferenze, simposi e workshop di natura scientifica e la partecipazione di esperti a tali attività,

    azioni concertate per la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze sui progetti comuni di RST che sono stati finanziati,

    scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l’uso in comune di strutture di ricerca avanzate,

    lo scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,

    qualsiasi altra forma raccomandata dal Comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

    Articolo 6

    Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

    a)

    Il compito di coordinare e di agevolare le attività di cooperazione previste dal presente accordo spetta, per l’India, al ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di scienza e tecnologia) e, per la Comunità, ai servizi della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agenti esecutivi.

    b)

    Gli agenti esecutivi istituiscono un Comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato «Comitato direttivo», incaricato della gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da un uguale numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte, e da due co-presidenti nominati dalle parti; esso stabilisce il proprio regolamento interno.

    c)

    Nell’ambito delle sue funzioni il Comitato direttivo:

    i)

    promuove e controlla le varie attività di cooperazione di cui all’articolo 4 nonché le attività eventualmente intraprese nell’ambito di altre attività comunitarie non contemplate dal programma quadro, ma tali da incidere sulla cooperazione disciplinata dal presente accordo, migliorandola;

    ii)

    promuove lo sviluppo di progetti comuni di RST, da finanziare sulla base della ripartizione dei costi tra le parti, ricevuti a seguito della pubblicazione simultanea, a cura degli agenti esecutivi, dell’invito congiunto a presentare proposte. I progetti comuni sono selezionati da ciascuna parte secondo le proprie procedure, con eventuale partecipazione di esperti di entrambe le parti;

    iii)

    indica per l’anno successivo, ai sensi dell’articolo 5, primo e secondo trattino, tra i possibili settori di cooperazione nel campo della RST, i settori o sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

    iv)

    ai sensi dell’articolo 5, terzo trattino, propone ai partecipanti di entrambe le parti la messa in comune dei progetti che possano essere reciprocamente vantaggiosi e complementari;

    v)

    formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 5, dal quarto all’ottavo trattino;

    vi)

    consiglia le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;

    vii)

    vigila sul buon funzionamento e sull’attuazione del presente accordo, comprese le attività contemplatevi;

    viii)

    presenta ogni anno alle parti un rapporto sulla situazione, sui risultati e sull’efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo. Il rapporto è trasmesso alla Commissione comune istituita dall’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’India sulla compartecipazione e lo sviluppo.

    d)

    Il Comitato direttivo si riunisce, in linea di massima, una volta all’anno, preferibilmente prima della riunione della Commissione comune istituita dall’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’India sulla compartecipazione e lo sviluppo, secondo un calendario concordato; le riunioni si svolgono alternatamente nella Comunità ed in India. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

    e)

    Le decisioni del Comitato direttivo sono prese consensualmente. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l’elenco delle decisioni e i principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due co-presidenti del Comitato direttivo.

    f)

    Ciascuna parte si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti alle riunioni del Comitato direttivo. Gli altri costi relativi alle riunioni del Comitato direttivo sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 7

    Finanziamenti

    a)

    Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati nonché alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte (compresa la normativa in materia di esenzione fiscale e doganale) e sono conformi alle politiche e ai programmi delle parti.

    b)

    I costi delle attività di cooperazione selezionate saranno ripartiti tra i partecipanti senza trasferimento di fondi da una parte all’altra.

    c)

    Un protocollo di attuazione specifica le procedure amministrative e finanziarie applicabili alle attività di cooperazione.

    d)

    Ai progetti di RST cui l’India partecipa, finanziati nell’ambito delle attività della Comunità non contemplate dal programma quadro, non si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c).

    Articolo 8

    Circolazione di personale e attrezzature

    Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l’ingresso, il soggiorno e l’uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature impegnate o impiegate nelle attività di cooperazione individuate dalle parti in base alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 9

    Divulgazione e sfruttamento dei risultati

    La diffusione e l’uso delle informazioni nonché la gestione, la ripartizione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune promossa in virtù del presente accordo, sono soggetti ai requisiti dell’allegato. L’allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

    Articolo 10

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e dall’altra, al territorio dell’India. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extratmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

    Articolo 11

    Entrata in vigore, denuncia dell’accordo e risoluzione delle controversie

    a)

    Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all’altra per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    b)

    Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell’ultimo anno del menzionato periodo.

    c)

    Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all’altra per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo previste.

    d)

    Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. La cessazione del presente accordo alla scadenza o la sua denuncia lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità delle disposizioni dell’allegato.

    e)

    Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

    Articolo 12

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

    Съставено в Ню Делхи на тридесети ноември две хиляди и седма година.

    Hecho en Nueva Delhi, el treinta de noviembre de dos mil siete.

    V Dillí dne třicátého listopadu dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i New Delhi den tredivte november to tusind og syv.

    Geschehen zu New Delhi am dreißigsten November zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval New Delhis.

    Έγινε στo Nέο Δελχί, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at New Delhi on the thirtieth day of November in the year two thousand and seven.

    Fait à New Delhi, le trente novembre deux mille sept.

    Fatto a Nuova Delhi, addì trenta novembre duemilasette.

    Ņūdeli, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā novembrī.

    Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio trisdešimtą dieną Naujajame Delyje.

    Kelt Újdelhiben, a kétezer-hetedik év november harmincadik napján.

    Magħmul fi New Delhi, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te New Delhi, de dertigste november tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Nowym Delhi, dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Nova Delhi, em trinta de Novembro de dois mil e sete.

    Întocmit la New Delhi, la treizeci noiembrie două mii șapte.

    V Dillí tridsiateho novembra dvetisícsedem.

    V New Delhiju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč sedem.

    Tehty New Delhissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i New Delhi den trettionde november țjugohundrasju.

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    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské spolecenství

    På vegne af Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos Bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Gћall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За правителството на Република Индия

    Por el Gobierno de la República de la India

    Za vládu Indické republiky

    På vegne af regeringen for Republikken Indien

    Für die Regierung der Republik Indien

    India Vabariigi valitsuse nimel

    Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

    For the Government of the Republic of India

    Pour le gouvernement de la République de l'Inde

    Per il governo della Republica dell'India

    Indijas Republikas valdības vārdā

    Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

    Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

    Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

    Voor de Regering van de Republiek India

    W imieniu Rządu Republiki Indii

    Pelo Governo da República Índia

    Pentru Guvernul Republicii India

    Za vládu Indickej republiky

    Za Vlado Republike Indije

    Intian tasavallan hallituksen puolesta

    För Republiken Indiens regering

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    ALLEGATO

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell’accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

    DOMANDA

    Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo, salvo se diversamente convenuto tra le parti.

    I.   Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

    1.

    Ai fini del presente allegato «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 2, lettera c) dell’accordo.

    2.

    Il presente allegato disciplina l’attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l’altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicate la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l’uso delle informazioni, che saranno stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.

    3.

    Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base all’accordo:

    a)

    protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell’ambito dell’accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

    b)

    sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti;

    c)

    trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell’altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti per ciò che concerne la titolarità, l’uso e la diffusione delle informazioni e la titolarità, la ripartizione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

    d)

    protezione delle informazioni commerciali riservate.

    4.

    I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan, TMP). Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti a una ricerca comune che definisce i rispettivi diritti ed obblighi, sia in relazione alla titolarità ed all’uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, sia in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell’ambito della ricerca comune. Con riferimento alla proprietà intellettuale, in linea di massima il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l’altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di uso a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables). Il piano è elaborato secondo le normative vigenti in ciascuna delle parti tenendo conto delle finalità della ricerca comune, dei contributi, finanziari o di altro tipo, delle parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, degli obblighi posti dalle leggi applicabili, della necessità di procedure di risoluzione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. Il piano definisce altresì i diritti ed obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita (cioè ricercatori che non provengono né dalle parti né da organismi partecipanti). Il piano di gestione della tecnologia è approvato dal dipartimento o dal servizio competente ad erogare i fondi della parte finanziatrice della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e viene allegato ad essi.

    5.

    L’informazione o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano. Nell’eventualità di un disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle parti, tale informazione o proprietà intellettuale spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

    6.

    In conformità della normativa applicabile, ciascuna parte garantisce che l’altra parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale ad essi attribuiti.

    7.

    Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l’accordo, ciascuna parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell’accordo e i contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

    i)

    la diffusione e l’uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell’accordo; e

    ii)

    l’adozione e l’attuazione di norme internazionali.

    8.

    La denuncia o la scadenza dell’accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi dei partecipanti in materia di proprietà intellettuale in relazione ai progetti approvati ed in corso in conformità del presente allegato.

    II.   Opere oggetto di diritto d’autore e letteratura scientifica

    Ai diritti d’autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e dell’accordo TRIPS. Fatto salvo quanto previsto nella sezione III, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dalle parti o dai partecipanti. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

    1.

    in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell’accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l’adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

    2.

    Le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca comune svolta ai sensi del presente accordo e realizzate da editori indipendenti.

    3.

    Ogni riproduzione destinata al pubblico di un’opera tutelata da diritto d’autore prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori, salvo se un autore chieda di non essere citato. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.

    III.   Informazioni riservate

    A.   Informazioni riservate di carattere documentale

    1.

    Ciascuna parte, o, se del caso, i suoi servizi o i suoi partecipanti, indica quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all’accordo, sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri:

    a)

    segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell’esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

    b)

    valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

    c)

    protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza. Le parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell’accordo siano riservate.

    2.

    Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni. La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell’accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

    3.

    Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti e ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

    4.

    La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite a norma dell’accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3, previo consenso scritto della parte che ha fornito tali informazioni. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per tale più ampia divulgazione e ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi e regolamenti e dalle proprie politiche.

    B.   Informazioni riservate di carattere non documentale

    Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di progetti comuni, le parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano precedentemente stati informati per iscritto del carattere confidenziale delle informazioni da comunicare.

    C.   Controllo

    Ciascuna parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull’obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.

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