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Document 32009D0444

    2009/444/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 2009 , relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 [notificata con il numero C(2009) 4375]

    GU L 148 del 11.6.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/444/oj

    11.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 148/29


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 2009

    relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012

    [notificata con il numero C(2009) 4375]

    (2009/444/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007, e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 9, paragrafo 4, nonché l’articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/379/CE della Commissione (2) ha stabilito, in particolare, gli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni dei pagamenti diretti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, che sono messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativamente agli esercizi finanziari 2007-2013.

    (2)

    L’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), ha determinato i criteri per la ripartizione degli importi risultanti dalla modulazione di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo. Tali disposizioni sono ora riprese all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (3)

    L’articolo 78 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), definisce il sistema di ripartizione di tali importi tra gli Stati membri applicando i criteri di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (4)

    La decisione 2006/588/CE della Commissione (5) ha stabilito l’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012. Poiché tale disposizione è stata ripresa all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi figuranti nell’allegato della decisione 2006/588/CE per gli anni 2009-2012 sono considerati come assegnati agli Stati membri in applicazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009. Pertanto, tali importi restano d’applicazione.

    (5)

    Occorre assegnare agli Stati membri il resto degli importi risultanti dall’applicazione della modulazione, di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli anni 2009-2012 conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del suddetto regolamento nonché gli importi risultanti dall’applicazione della suddetta modulazione nei nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del medesimo regolamento, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

    (6)

    Per motivi di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2006/588/CE e sostituirla con una nuova decisione.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli importi risultanti dall’applicazione di cinque punti percentuali di riduzione per gli anni 2009-2012, in applicazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono assegnati agli Stati membri conformemente alla tabella figurante nell’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli importi risultanti dall’applicazione della riduzione superiore a cinque punti percentuali di cui all’articolo 1 della presente decisione per gli anni 2009-2012, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono assegnati agli Stati membri conformemente alla tabella figurante nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli importi assegnati per l’anno 2012, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del medesimo regolamento, sono fissati nella tabella di cui all’allegato III della presente decisione.

    Articolo 4

    La decisione 2006/588/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 117 del 12.5.2009, pag. 10.

    (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

    (5)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 6.


    ALLEGATO I

    Assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione a norma dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli anni 2009-2012

    (milioni di EUR)

    Stato membro

    2009

    2010

    2011

    2012

    Belgio

    18,3

    18,2

    18,2

    18,2

    Danimarca

    33,4

    33,4

    33,4

    33,4

    Germania

    207,5

    206,8

    206,8

    206,8

    Irlanda

    35,2

    34,5

    34,5

    34,7

    Grecia

    64,3

    61,3

    61,3

    61,4

    Spagna

    223,4

    217,8

    218,4

    218,5

    Francia

    271,8

    270,6

    270,8

    271,0

    Italia

    144,6

    140,2

    140,8

    140,8

    Lussemburgo

    1,2

    1,2

    1,2

    1,2

    Paesi Bassi

    29,4

    28,8

    28,8

    28,8

    Austria

    44,3

    43,2

    43,3

    43,3

    Portogallo

    54,1

    52,8

    52,8

    52,9

    Finlandia

    20,6

    20,2

    20,2

    20,2

    Svezia

    26,0

    25,5

    25,5

    25,5

    Regno Unito

    136,7

    136,3

    136,3

    136,3


    ALLEGATO II

    Assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli anni 2009-2012

    (milioni di EUR )

    Stato membro

    2009

    2010

    2011

    2012

    Belgio

    9,3

    13,8

    18,4

    23,2

    Danimarca

    17,6

    25,9

    34,3

    43,0

    Germania

    115,0

    158,5

    204,0

    250,9

    Irlanda

    17,1

    25,6

    34,1

    42,7

    Grecia

    19,6

    29,0

    38,2

    47,3

    Spagna

    70,1

    107,3

    141,9

    178,8

    Francia

    132,8

    198,0

    265,2

    335,6

    Italia

    61,3

    78,2

    102,0

    127,9

    Lussemburgo

    0,6

    0,8

    1,1

    1,4

    Paesi Bassi

    13,3

    19,8

    26,4

    34,2

    Austria

    7,3

    10,9

    14,5

    18,1

    Portogallo

    8,8

    11,8

    15,8

    19,8

    Finlandia

    6,1

    9,1

    12,3

    15,3

    Svezia

    10,0

    15,2

    20,5

    25,9

    Regno Unito

    67,4

    100,6

    134,3

    167,7


    ALLEGATO III

    Assegnazione ai nuovi Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2012

    (milioni di EUR)

    Stato membro

    2012

    Repubblica ceca

    6,3

    Lituania

    0,3

    Ungheria

    5,9

    Polonia

    1,1

    Slovacchia

    2,5


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