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Document 32008R1222
Council Regulation (EC) No 1222/2008 of 1 December 2008 amending Regulation (EC) No 40/2008, as regards management measures adopted in the Indian Ocean Tuna Commission
Regolamento (CE) n. 1222/2008 del Consiglio, del 1 o dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le misure di gestione adottate dalla commissione per il tonno dell’Oceano indiano
Regolamento (CE) n. 1222/2008 del Consiglio, del 1 o dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le misure di gestione adottate dalla commissione per il tonno dell’Oceano indiano
GU L 331 del 10.12.2008, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2000
10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2008 DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le misure di gestione adottate dalla commissione per il tonno dell’Oceano indiano
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio (2) stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. |
(2) |
Nelle riunioni annuali del 2006 e 2007 la commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una serie di misure di gestione e di controllo concernenti la limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale, del pesce spada e del tonno bianco. Tali misure sono state recepite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 40/2008. |
(3) |
Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie altamente migratorie nell’Oceano Indiano, tenuto conto delle attività di pesca tradizionali e della presenza attiva della flotta comunitaria dedita alla cattura di specie altamente migratorie nella zona IOTC negli anni di riferimento 2006 e 2007, occorre stabilire il numero di navi comunitarie aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 24 metri che operano fuori della zona economica esclusiva che praticano la pesca del tonno tropicale, e il numero di navi comunitarie che praticano la pesca del pesce spada e del tonno bianco, nonché la capacità corrispondente, espressa in stazza lorda, e di stabilirne la ripartizione per Stato membro interessato. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 40/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008
Gli articoli 72 e 73 del regolamento (CE) n. 40/2008 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 72
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale
1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT (stazza lorda) sono fissati come segue:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Capacità (GT) |
Spagna |
22 |
61 400 |
Francia |
21 |
31 467 |
Italia |
1 |
2 137 |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, a condizione che siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada ed il tonno bianco nella zona IOTC.
5. Per tener conto dell’attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo potranno essere aumentate nei limiti stabiliti dai suddetti piani di sviluppo.
Articolo 73
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco
1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati come segue:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Capacità (GT) |
Spagna |
27 |
11 600 |
Francia |
25 |
1 940 |
Portogallo |
26 |
10 100 |
Regno Unito |
4 |
1 400 |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, a condizione che siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada ed il tonno bianco nella zona IOTC.
5. Per tener conto dell’attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo potranno essere aumentate nei limiti stabiliti dai suddetti piani di sviluppo.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
H. NOVELLI
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.