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Document 32008R0797

    Regolamento (CE) n. 797/2008 della Commissione, del 7 agosto 2008 , che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    GU L 213 del 8.8.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/797/oj

    8.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/29


    REGOLAMENTO (CE) N. 797/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 7 agosto 2008

    che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 luglio 2008, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 716/2008 della Commissione (2).

    (2)

    L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 716/2008 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 716/2008 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2008.

    Per la Commissione

    Heinz ZOUREK

    Direttore generale per le Imprese e l'industria


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

    (2)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 52.


    ALLEGATO

    Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'8 agosto 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

    Codice NC

    Denominazione

    Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

    In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

    Altri

    1701 99 10

    Zucchero bianco

    16,01

    16,01


    (1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

    a)

    paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

    b)

    territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

    c)

    territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

    (2)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.


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