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Document 32008R0628

    Regolamento (CE) n. 628/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU L 173 del 3.7.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; abrogato da 32014R0664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/628/oj

    3.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 173/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 2 luglio 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 16, lettera g),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) sono stabilite le caratteristiche dei simboli comunitari che possono essere apposti sull’etichetta o sull’imballaggio dei prodotti il cui nome è stato registrato come indicazione geografica protetta o denominazione di origine protetta.

    (2)

    I simboli comunitari hanno contribuito a valorizzare le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette e hanno permesso ai consumatori di identificare determinanti prodotti le cui caratteristiche sono legate all’origine.

    (3)

    Attualmente i simboli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette presentano caratteristiche comuni per quanto attiene alla forma, al colore e al disegno che li compongono: l’unico elemento che permette di distinguerli è la legenda figurante all’interno dei simboli.

    (4)

    In base all’esperienza maturata dalla loro adozione ad oggi e per incoraggiare l’uso di tali indicazioni appare opportuno agevolare, agli occhi del consumatore, la distinzione tra denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. A questo scopo è indicato ricorrere all’uso di colori diversi per i simboli relativi a queste due indicazioni.

    (5)

    Per evitare che la modifica del colore dei simboli comunitari crei un pregiudizio economico per i produttori e gli operatori interessati, occorre prevedere un periodo transitorio nel corso del quale potranno essere utilizzati i simboli comunitari conformi alle disposizioni applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, gli imballaggi o le etichette su cui figurano simboli comunitari conformi all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 quale applicabile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino al 1o maggio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

    (2)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

    «1.   SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO

    Per la riproduzione a colori possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

    Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta” in pantone

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    Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in pantone

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    Simboli comunitari in quadricromia

    Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta” in quadricromia

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    Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in quadricromia

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    Simboli comunitari in bianco e nero

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    2.   SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO

    Se il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo, usando il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta.

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    3.   CONTRASTO CON I COLORI DI FONDO

    Se si utilizza un simbolo a colori su un fondo colorato che ne riduce la visibilità, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo.

    Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta”

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    Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta”

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