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Document 32008R0552

Regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008 , recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 158 del 18.6.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/552/oj

18.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/3


REGOLAMENTO (CE) N. 552/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La società Alpharma (Belgium) BVBA ha presentato una domanda a titolo dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 con la proposta intesa a cambiare il nome del titolare dell'autorizzazione nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 2430/1999 (2), (CE) n. 2380/2001 (3) e (CE) n. 1289/2004 (4). Tali regolamenti autorizzano l'utilizzazione di alcuni additivi. Le autorizzazioni sono legate al titolare dell'autorizzazione.

(2)

Nel caso degli additivi cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G) e maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %) elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, titolare dell'autorizzazione è la società Roche Vitamins Europe Ltd.

(3)

Nel caso degli additivi maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %) elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001 e decochinato 60,6 g/kg (Deccox) elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004, titolare dell'autorizzazione è la società Alpharma AS.

(4)

Il richiedente sostiene che la società Alpharma (Belgium) BVBA è il successore legittimo dei titolari delle autorizzazioni di cui ai considerando 2 e 3. Insieme alla domanda la Alpharma (Belgium) BVBA ha presentato, oltre a documenti giustificativi supplementari dei titolari originari di tali autorizzazioni, una serie di pertinenti documenti attestanti che i diritti di commercializzazione degli additivi summenzionati sono stati trasferiti alla Alpharma (Belgium) BVBA in questione.

(5)

La modifica proposta delle condizioni delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in parola. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(6)

Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome Alpharma (Belgium) BVBA, occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni.

(7)

Occorre quindi modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 delle voci E 758 e E 770, le parole «Roche Vitamins Europe Ltd» sono sostituite dalle parole «Alpharma (Belgium) BVBA».

2.   Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001, nella colonna 2 della voce E 770, le parole «Alpharma AS» sono sostituite dalle parole «Alpharma (Belgium) BVBA».

3.   Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004, nella colonna 2 della voce E 756, le parole «Alpharma AS» sono sostituite dalle parole «Alpharma (Belgium) BVBA».

Articolo 2

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 settembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1519/2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 15).

(3)  GU L 321 del 6.12.2001, pag. 18.

(4)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15.


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