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Document 32008R0535
Commission Regulation (EC) No 535/2008 of 13 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture
Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
GU L 156 del 14.6.2008, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV. |
(2) |
È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura. |
(4) |
È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:
a) |
«lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione; |
b) |
«effetto indesiderato»: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di:
|
Articolo 3
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.
2. Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:
a) |
nome scientifico della specie; |
b) |
distribuzione geografica; |
c) |
habitat e biologia; |
d) |
produzione acquicola; |
e) |
impatto delle introduzioni; |
f) |
fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione; |
g) |
coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.
2. Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'«iniziativa per l'accessibilità del web».
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1
La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo (1) (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente
1. Informazioni generali
1.1. Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:
1.2. Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:
Data della domanda di autorizzazione: |
gg/mm/aaaa: |
1.4. Dati relativi alla specie:
1.4.1. Codice FAO:
1.4.2. Nome comune:
1.4.3. Nome scientifico:
1.4.4. Sottospecie (se pertinente):
1.4.5. Altre informazioni:
Tetraploide: |
SÌ/NO |
Ibrido artificiale fertile: |
SÌ/NO |
1.4.5.3. In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:
1.5. Origine:
1.5.1. Paese:
1.5.2. Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):
1.5.3. Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):
1.6. Impianto di acquacoltura ricevente:
1.6.1. Ubicazione (nome e indirizzo):
1.6.2. Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto (2)
1.7. Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):
1.8. Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):
1.9. Numero di movimenti previsti:
2. Screening e valutazione dei rischi
2.1. Tipo di movimento:
Introduzione o traslocazione routinaria: |
SÌ/NO |
Autorizzazione rilasciata: |
SÌ/NO |
Data di rilascio dell'autorizzazione: |
gg/mm/aaaa |
2.1.1.3. Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):
Durata dell'autorizzazione: |
X anni XX mesi |
2.1.1.5. Eventuali condizioni:
Quarantena: |
SÌ/NO |
Rilasci pilota: |
SÌ/NO |
Introduzione o traslocazione non routinaria: |
SÌ/NO |
2.1.2.1. Tipo di rischio:
2.1.2.1.1. Basso
2.1.2.1.2. Medio
2.1.2.1.3. Elevato
2.1.2.2. Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
Autorizzazione rilasciata: |
SÌ/NO |
Data di rilascio dell'autorizzazione: |
gg/mm/aaaa |
2.1.2.5. Autorità che rilascia l'autorizzazione:
Durata dell'autorizzazione: |
X anni XX mesi |
2.1.2.7. Eventuali condizioni:
Quarantena: |
SÌ/NO |
Rilasci pilota: |
SÌ/NO |
3. Monitoraggio
Durata del programma di monitoraggio: |
X mesi |
3.2. Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)
Piani di emergenza applicati: |
SÌ/NO |
Revoca de’l'autorizzazione (se applicabile): |
SÌ/NO |
3.4.1. In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva
Data: |
gg/mm/aaaa |
3.4.3. Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):
(1) Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].
(2) Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.