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Document 32008R0535

    Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

    GU L 156 del 14.6.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/535/oj

    14.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 535/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 2008

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (1), in particolare l'articolo 23, terzo comma, e l'articolo 24, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto eventualmente esercitato sugli habitat acquatici da tali specie e da ogni altra specie non bersaglio ad esse associata. Esso prevede inoltre l'adozione di modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV.

    (2)

    È quindi opportuno definire una procedura trasparente che consenta di valutare le domande presentate dagli Stati membri per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007. In particolare, è necessario chiarire e definire con maggiore precisione le condizioni stabilite nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 e precisare le informazioni che devono corredare le domande di aggiunta di nuove specie presentate dagli Stati membri.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 708/2007 prevede inoltre la possibilità di sviluppare un sistema informativo specifico che consenta agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri sulle specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

    (4)

    È pertanto necessario sviluppare standard informatici e un linguaggio di comunicazione comuni che gli Stati membri utilizzeranno per condividere una serie di dati minimi contenuti nei rispetti registri nazionali delle introduzioni e delle traslocazioni. È opportuno prevedere disposizioni intese a contribuire all'armonizzazione dei sistemi informativi da predisporre a cura degli Stati membri.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l'aggiunta di nuove specie nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e le modalità per lo sviluppo di un sistema informativo specifico riguardante le autorizzazioni per l'introduzione e la traslocazione di specie esotiche e localmente assenti in acquacoltura.

    Articolo 2

    Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007 si intende per:

    a)

    «lungo periodo (in relazione al ciclo vitale»: un periodo minimo di 10 anni successivo al completamento di due cicli di produzione;

    b)

    «effetto indesiderato»: situazione in cui, in base a prove scientifiche, una specie acquatica introdotta in un determinato Stato membro produce, tra l’altro, un grado significativo di:

    i)

    degrado dell'habitat;

    ii)

    competizione con le specie autoctone per l'habitat riproduttivo;

    iii)

    ibridazione con le specie autoctone che minaccia l'integrità delle specie;

    iv)

    predazione e conseguente declino della popolazione di specie autoctone;

    v)

    depauperamento delle risorse alimentari autoctone;

    vi)

    diffusione di malattie e di nuovi agenti patogeni negli organismi acquatici selvatici e negli ecosistemi.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione domande di aggiunta di nuove specie nell'elenco delle specie che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007.

    2.   Tali domande sono trasmesse alla Commissione unitamente a una scheda in cui sono riportate le seguenti informazioni:

    a)

    nome scientifico della specie;

    b)

    distribuzione geografica;

    c)

    habitat e biologia;

    d)

    produzione acquicola;

    e)

    impatto delle introduzioni;

    f)

    fattori che possono influire sulla diffusione e la distribuzione;

    g)

    coerenza con i criteri previsti nell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 708/2007.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un sistema informativo contenente i dati di tutte le domande di autorizzazione per l'introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti. Gli Stati membri compilano, per ogni domanda di autorizzazione, una scheda informativa contenente i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e conforme al modello ivi riportato.

    2.   Entro il 31 dicembre 2009 gli Stati membri istituiscono un sito Internet in cui figurano le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento. Il sito è conforme agli orientamenti dell'«iniziativa per l'accessibilità del web».

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del sito Internet.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tuttavia, l'articolo 4 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Scheda informativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1

    La scheda informativa va compilata per un movimento singolo/multiplo (1) (introduzione/traslocazione) di una specie esotica/localmente assente

    1.   Informazioni generali

    1.1.   Numero di riferimento della domanda di autorizzazione:

    1.2.   Prima domanda: SÌ/NO; in caso negativo: riferimento delle precedenti domande di autorizzazione:

    Data della domanda di autorizzazione:

    gg/mm/aaaa:

    1.4.   Dati relativi alla specie:

    1.4.1.   Codice FAO:

    1.4.2.   Nome comune:

    1.4.3.   Nome scientifico:

    1.4.4.   Sottospecie (se pertinente):

    1.4.5.   Altre informazioni:

    Tetraploide:

    SÌ/NO

    Ibrido artificiale fertile:

    SÌ/NO

    1.4.5.3.   In caso affermativo, codice FAO e nome delle specie parentali:

    1.5.   Origine:

    1.5.1.   Paese:

    1.5.2.   Ubicazione (nome e indirizzo del luogo di origine):

    1.5.3.   Tipo di origine (vivaio/impianto di ingrasso/ambiente naturale):

    1.6.   Impianto di acquacoltura ricevente:

    1.6.1.   Ubicazione (nome e indirizzo):

    1.6.2.   Metodo di allevamento: sistema chiuso/aperto (2)

    1.7.   Numero di organismi e stadio vitale (uova, larve, giovanili, adulti):

    1.8.   Finalità (consumo umano, allevamento a scopo di ripopolamento, ricerca, ecc.):

    1.9.   Numero di movimenti previsti:

    2.   Screening e valutazione dei rischi

    2.1.   Tipo di movimento:

    Introduzione o traslocazione routinaria:

    SÌ/NO

    Autorizzazione rilasciata:

    SÌ/NO

    Data di rilascio dell'autorizzazione:

    gg/mm/aaaa

    2.1.1.3.   Autorità che rilascia l'autorizzazione (indirizzo completo):

    Durata dell'autorizzazione:

    X anni XX mesi

    2.1.1.5.   Eventuali condizioni:

    Quarantena:

    SÌ/NO

    Rilasci pilota:

    SÌ/NO

    Introduzione o traslocazione non routinaria:

    SÌ/NO

    2.1.2.1.   Tipo di rischio:

    2.1.2.1.1.   Basso

    2.1.2.1.2.   Medio

    2.1.2.1.3.   Elevato

    2.1.2.2.   Sintesi della valutazione globale dell'impatto ambientale (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

    Autorizzazione rilasciata:

    SÌ/NO

    Data di rilascio dell'autorizzazione:

    gg/mm/aaaa

    2.1.2.5.   Autorità che rilascia l'autorizzazione:

    Durata dell'autorizzazione:

    X anni XX mesi

    2.1.2.7.   Eventuali condizioni:

    Quarantena:

    SÌ/NO

    Rilasci pilota:

    SÌ/NO

    3.   Monitoraggio

    Durata del programma di monitoraggio:

    X mesi

    3.2.   Sintesi dei risultati della valutazione del programma di monitoraggio (alcune righe e un documento PDF), redatta anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe)

    Piani di emergenza applicati:

    SÌ/NO

    Revoca de’l'autorizzazione (se applicabile):

    SÌ/NO

    3.4.1.   In caso affermativo: in via temporanea/in via definitiva

    Data:

    gg/mm/aaaa

    3.4.3.   Motivo della revoca (alcune righe) anche in una seconda lingua comunitaria (alcune righe):


    (1)  Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni [articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/2007].

    (2)  Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 708/2007.


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