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Document 32008R0415
Commission Regulation (EC) No 415/2008 of 8 May 2008 on the division between deliveries and direct sales of national reference quantities fixed for 2007/08 in Annex I to Council Regulation (EC) No 1788/2003
Regolamento (CE) n. 415/2008 della Commissione, dell' 8 maggio 2008 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 415/2008 della Commissione, dell' 8 maggio 2008 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
GU L 125 del 9.5.2008, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 415/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2008
sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 i produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore la conversione tra un quantitativo di riferimento e l'altro può essere effettuata esclusivamente dalla competente autorità dello Stato membro. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2) stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione, del 10 ottobre 2007, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda la ripartizione fra vendite dirette e consegne per la Romania e la Bulgaria (3) ha fissato la ripartizione tra vendite dirette e consegne per questi Stati membri a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 2007. |
(4) |
In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette. |
(5) |
In conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2007/2008 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2006/2007 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento supplementari. |
(6) |
È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22).
(2) GU L 141 del 2.6.2007, pag. 28.
(3) GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22.
(4) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2008 (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 7).
ALLEGATO
(tonnellate) |
||
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 283 279,969 |
60 255,031 |
Bulgaria |
893 688,028 |
85 311,972 |
Repubblica ceca |
2 735 402,882 |
2 528,118 |
Danimarca |
4 499 580,144 |
319,856 |
Germania |
28 049 011,176 |
93 454,385 |
Estonia |
636 070,323 |
10 297,677 |
Irlanda |
5 393 711,092 |
2 052,908 |
Grecia |
819 371,000 |
1 142,000 |
Spagna |
6 050 995,383 |
65 954,617 |
Francia |
24 132 388,327 |
345 767,673 |
Italia |
10 271 286,160 |
258 773,840 |
Cipro |
142 848,981 |
2 351,019 |
Lettonia |
717 342,228 |
11 305,772 |
Lituania |
1 631 990,068 |
72 848,932 |
Lussemburgo |
271 274,000 |
465,000 |
Ungheria |
1 881 124,791 |
108 935,209 |
Malta |
48 698,000 |
0,000 |
Paesi Bassi |
11 112 857,000 |
72 583,000 |
Austria |
2 679 104,617 |
98 788,992 |
Polonia |
9 211 606,546 |
168 536,454 |
Portogallo (1) |
1 930 253,126 |
8 933,874 |
Romania |
1 320 555,428 |
1 736 444,572 |
Slovenia |
555 673,766 |
20 964,234 |
Slovacchia |
1 029 752,282 |
11 035,718 |
Finlandia |
2 424 447,811 |
7 384,196 |
Svezia |
3 332 630,000 |
3 400,000 |
Regno Unito |
14 619 120,370 |
136 526,631 |
(1) Esclusa Madera.