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Document 32008R0155

    Regolamento (CE) n. 155/2008 della Commissione, del 21 febbraio 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 48 del 22.2.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/155/oj

    22.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 155/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2008

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

    (3)

    Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.

    Articolo 2

    Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione Codice NC

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo costituito da due coppe preformate in materia plastica alveolare morbida rivestite su entrambi i lati da un tessuto a maglia. Dei bordi a maglia sono cuciti sui contorni delle coppe per rinforzarne la forma ovale. Le coppe sono tenute insieme da un'attaccatura metallica magnetica.

    L'interno di ogni coppa è rivestito di un gel adesivo protetto da una pellicola di plastica. Una volta rimossa la pellicola di plastica, il gel fa aderire l'articolo al seno quando è a diretto contatto con la pelle.

    L'articolo è concepito per essere indossato sulla pelle.

    (reggiseno)

    (vedi fotografie nn. 643A e 643B) (1)

    6212 10 90

    Classificazione determinata in base alle Regole Generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 a) 5) del capitolo 59 e 2 a), del capitolo 61 e del testo dei codici NC 5903, 6212, 6212 10 e 6212 10 90.

    Poiché la materia plastica alveolare delle coppe è combinata con tessuto su entrambi i lati, si ritiene che il tessuto svolga una funzione superiore a quella di semplice supporto ai sensi della nota 2 a) 5), del capitolo 59, esso conferisce il carattere essenziale di tessuto al materiale combinato delle coppe ed è pertanto considerato il materiale costitutivo dell'articolo (si vedano anche le Note Esplicative del SA relative al capitolo 39, Considerazioni generali, «Combinazioni di materie plastiche e tessili», punto d), e ultimo paragrafo). Si tratta quindi di un articolo tessile della sezione XI e non di un indumento in plastica della sottovoce 3926 20.

    L'articolo presenta le caratteristiche di un reggiseno, ossia coppe preformate in materia plastica alveolare, di forma ovale, rinforzate lungo i bordi e tenute insieme per mezzo di un'attaccatura metallica magnetica, che sostengono i seni. Invece delle classiche spalline che avvolgono il corpo sulla schiena, l'articolo aderisce allo stesso grazie al gel che ricopre la parte interna delle coppe. Lo spessore delle coppe in materia plastica alveolare fa sì che, quando queste sono attaccate alla parte inferiore dei seni, li sostengano alzandoli. Inoltre, quando l'articolo viene indossato, il lato superiore delle coppe è fissato il più in alto possibile sulla pelle al di sopra dei seni per alzarli e sostenerli. L'articolo è pertanto concepito come «articolo destinato ad assicurare un sostegno» ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 6212, primo paragrafo. Inoltre, come altri reggiseni, l'articolo è concepito per essere indossato sulla pelle.

    L'articolo è classificato come reggiseno alla voce 6212, in quanto tale voce comprende tutti i tipi di reggiseni (si vedano anche le Note Esplicative Sistema Armonizzato relative alla voce 6212, secondo paragrafo, 1).


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    (1)  Le foto hanno un carattere puramente indicativo.


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