Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0032

Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

GU L 81 del 20.3.2008, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/32/oj

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/60


DIRETTIVA 2008/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire specifiche tecniche e metodi uniformi nonché di adeguare alcuni allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/60/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Poiché la Commissione, con decisione 2005/646/CE (6), ha istituito un registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione di cui all’allegato V, sezione 1.4.1, della direttiva 2000/60/CE, è opportuno sopprimere il riferimento ai termini già scaduti.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/60/CE.

(7)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2000/60/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2000/60/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamenti tecnici della direttiva

1.   Gli allegati I e III e l’allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all’evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all’attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   Ai fini dell’invio e dell’elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

all’allegato V, la sezione 1.4.1 è modificata come segue:

a)

il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

La Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

b)

il punto ix) è sostituito dal seguente:

«ix)

i risultati dell’operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii) e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell’operazione di intercalibrazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all’istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE (GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1).


Top