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Document 32008H0473

    Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008 , relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile [notificata con il numero C(2008) 2274] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 162 del 21.6.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj

    21.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/39


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 giugno 2008

    relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile

    [notificata con il numero C(2008) 2274]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/473/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1) prevede un’armonizzazione minima dei requisiti inerenti alla revisione legale dei conti. In base all’articolo 31 di tale direttiva la Commissione è tenuta a presentare una relazione sull’impatto che la vigente normativa nazionale in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile, e a formulare raccomandazioni se lo considera appropriato.

    (2)

    Il buon funzionamento dei mercati dei capitali presuppone una capacità di revisione sostenibile ed un mercato concorrenziale dei servizi di revisione, nel quale vi sia un numero sufficiente di imprese di revisione contabile che siano in grado e disposte a svolgere la revisione legale dei conti di società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. La volatilità crescente della capitalizzazione di mercato delle società ha tuttavia determinato rischi di responsabilità molto più elevati, mentre l’accesso alla copertura assicurativa dei rischi connessi alle revisioni è diventato sempre più limitato.

    (3)

    Poiché la responsabilità in solido illimitata può scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall’entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità, vi sono scarse prospettive che emergano nuove reti di revisione in grado di effettuare la revisione legale dei conti di tali società.

    (4)

    Di conseguenza si dovrebbe limitare la responsabilità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, compresi i revisori di gruppi, che effettuano la revisione legale dei conti di società quotate. La limitazione della responsabilità non è tuttavia giustificata nei casi di violazione intenzionale dei doveri professionali da parte del revisore e non dovrebbe applicarsi in tali casi. Né tale limitazione dovrebbe pregiudicare il diritto di una parte lesa di essere adeguatamente risarcita.

    (5)

    Considerate le differenze considerevoli tra i sistemi di responsabilità civile degli Stati membri, sarebbe opportuno in questa fase che ciascuno Stato membro possa scegliere il metodo di limitazione che meglio si adatta al suo sistema di responsabilità civile.

    (6)

    Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter fissare nel loro diritto nazionale un massimale per la responsabilità dei revisori. In alternativa gli Stati membri dovrebbero poter stabilire nel loro diritto nazionale un sistema di responsabilità proporzionale, in base al quale i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano responsabili solo nella misura in cui contribuiscono ai danni causati, senza essere responsabili in solido con altre parti. Negli Stati membri in cui le richieste di risarcimento nei confronti di revisori legali possono essere avanzate solo dalla società oggetto della revisione e non da singoli azionisti o da terzi, lo Stato membro dovrebbe inoltre essere in grado di consentire alla società, ai suoi azionisti e al revisore di determinare la limitazione della responsabilità del revisore, purché siano previste tutele adeguate per coloro che investono nella società oggetto della revisione,

    RACCOMANDA:

    Oggetto

    1.

    La presente raccomandazione riguarda la responsabilità civile dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti annuali o consolidati di società che sono registrate in uno Stato membro e i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro.

    Limitazione della responsabilità

    2.

    La responsabilità civile dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovuta ad una violazione dei loro doveri professionali dovrebbe essere limitata, salvo nei casi di violazione intenzionale dei doveri da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile.

    3.

    La limitazione della responsabilità dovrebbe applicarsi nei confronti della società oggetto della revisione e di terzi che abbiano il diritto di avanzare una richiesta di risarcimento in base al diritto nazionale.

    4.

    La limitazione della responsabilità civile non dovrebbe impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite.

    Metodi per la limitazione della responsabilità

    5.

    Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per limitare la responsabilità. A tal fine si raccomanda di utilizzare in particolare uno o più dei metodi seguenti:

    a)

    fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo;

    b)

    fissazione di una serie di principi che prevedano che un revisore legale dei conti o un’impresa di revisione contabile non sia responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimento al di là del proprio contributo effettivo e pertanto non sia responsabile in solido con altri autori di illeciti;

    c)

    adozione di una disposizione che consenta alla società i cui conti devono essere controllati e al revisore legale o alla società di revisione contabile di stabilire una limitazione della responsabilità in un accordo.

    6.

    Quando la responsabilità è limitata tramite un accordo come previsto nel punto 5, lettera c), gli Stati membri dovrebbero garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’accordo è passibile di ricorso giurisdizionale;

    b)

    per quanto riguarda la società da controllare, la limitazione è decisa collettivamente dai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di cui all’articolo 50 ter della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (2), o, nel caso della revisione dei conti di un gruppo, all’articolo 36 bis della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (3) e tale decisione è approvata dagli azionisti della società da controllare;

    c)

    la limitazione ed eventuali sue modifiche sono pubblicate nell’allegato del bilancio della società oggetto della revisione.

    7.

    Prima di adottare le misure che danno attuazione ad uno qualsiasi dei metodi di cui al punto 5, lettere a), b) o c), o a qualsiasi altro metodo di limitazione della responsabilità conforme ai punti 2, 3 e 4, uno Stato membro dovrebbe tenere conto degli effetti sui mercati finanziari e per gli investitori e sulle condizioni di accesso al mercato della revisione legale dei conti di società quotate, nonché dell’impatto sulla qualità della revisione, sull’assicurabilità dei rischi e sulle società da controllare.

    Seguito

    8.

    Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione delle azioni intraprese per dare seguito alla presente raccomandazione entro il 5 giugno 2010.

    Destinatari

    9.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/30/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 53).

    (2)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).


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