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Document 32008D0740

    2008/740/CE: Decisione della Commissione, del 12 settembre 2008 , che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dello spinetoram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 4965] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 249 del 18.9.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/740/oj

    18.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/21


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 settembre 2008

    che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dello spinetoram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2008) 4965]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/740/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE prevede la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 17 ottobre 2007, la società Dow AgroSciences GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva spinetoram chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4)

    Con la presente decisione si deve ufficialmente confermare a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

    Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o no della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


    ALLEGATO

    Sostanza attiva oggetto della presente decisione

    Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della richiesta

    Stato membro relatore

    Spinetoram

    CIPAC: 802

    Dow AgroSciences

    17 ottobre 2007

    UK


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