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Document 32008D0650

    2008/650/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2008 , che modifica la direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di escludere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus [notificata con il numero C(2008) 3943] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 213 del 8.8.2008, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/650/oj

    8.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/42


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2008

    che modifica la direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di escludere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus

    [notificata con il numero C(2008) 3943]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/650/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    la direttiva 82/894/CEE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità stabilisce i criteri per la notifica di quelle malattie la cui insorgenza fra gli animali deve essere notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione e agli altri Stati membri.

    (2)

    La notifica immediata e le informazioni relative all'insorgenza di tali malattie nella Comunità sono essenziali per la lotta contro di esse, nonché per la movimentazione e gli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

    (3)

    Conformemente alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2), in alcuni casi gli Stati membri, qualora sia confermata la presenza di malattie di cui all'allegato IV della citata direttiva negli animali acquatici, provvedono alla notifica delle medesime.

    (4)

    L'allegato I della direttiva 82/894/CEE, che elenca le malattie la cui insorgenza deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri, tra le malattie che colpiscono i pesci include soltanto la necrosi ematopoietica infettiva, l'anemia infettiva del salmone e la setticemia emorragica virale.

    (5)

    In conformità dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE, devono essere notificate anche la necrosi ematopoietica epizootica, la sindrome ulcerativa epizootica, l'infezione da Bonamia exitiosa, l'infezione da Bonamia ostreae, l'infezione da Marteilia refringens, l'infezione da Microcytos mackini, l'infezione da Perkinsus marinus, la malattia da virus erpetico (KHV), la sindrome di Taura, la malattia dei punti bianchi e la malattia della testa gialla.

    (6)

    È pertanto necessario includere tali malattie nell'allegato della direttiva 82/894/CEE, nonché modificare l'allegato II della medesima direttiva in modo da tenere conto di determinati elementi relativi agli animali d'acquacoltura.

    (7)

    La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) esclude la malattia di Teschen (encefalomielite suina da enterovirus) dal gruppo delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 92/119/CEE del Consiglio (4); di conseguenza la denuncia di questa malattia alle autorità competenti degli Stati membri non è più obbligatoria.

    (8)

    È pertanto opportuno escludere tale malattia dall'elenco di cui all'allegato I della direttiva 82/894/CEE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

    (2)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/53/CE della Commissione (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 27).

    (3)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

    (4)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    Malattie per cui è necessaria la notifica

    A.   Malattie che colpiscono gli animali terrestri

    Peste equina

    Peste suina africana

    Influenza aviaria

    Febbre catarrale ovina

    Encefalopatia spongiforme bovina

    Peste suina classica

    Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

    Durina

    Encefalomiemite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)

    Anemia infettiva equina

    Afta epizootica

    Morva

    Dermatite nodulare contagiosa

    Malattia di Newcastle

    Peste dei piccoli ruminanti

    Febbre della Valle del Rift

    Peste bovina

    Vaiolo degli ovicaprini

    Piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida)

    Malattia vescicolare dei suini

    Tropilaelaps mite

    Stomatite vescicolosa

    B.   Malattie degli animali acquatici

    Necrosi ematopoietica epizootica

    Sindrome ulcerativa epizootica

    Setticemia emorragica virale

    Malattia dei punti bianchi

    Malattia della testa gialla

    Sindrome di Taura

    Necrosi ematopoietica infettiva

    Anemia infettiva del salmone

    Infezione da Perkinsus marinus

    Infezione da Microcytos mackini

    Infezione da Marteilia refringens

    Infezione da Bonamia ostreae

    Infezione da Bonamia exitiosa

    Malattia da virus erpetico (KHV)

    ALLEGATO II

    A.   Informazioni da fornire in relazione alla notifica di cui agli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I, punti A e B:

    1.

    data dell'invio;

    2.

    ora dell'invio;

    3.

    paese d'origine;

    4.

    nome della malattia e, se del caso, tipo di virus;

    5.

    numero di serie del focolaio;

    6.

    tipo del focolaio;

    7.

    numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa;

    8.

    regione e ubicazione geografica dell'azienda;

    9.

    altre regioni cui si applicano restrizioni;

    10.

    data di conferma;

    11.

    data del sospetto di malattia;

    12.

    data presunta della prima infezione nell'azienda;

    13.

    origine della malattia;

    14.

    misure adottate per la lotta contro la malattia;

    15.

    numero di animali suscettibili nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, peso o numero × 1 000 degli animali suscettibili di essere colpiti, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari suscettibili di essere colpiti;

    16.

    numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, peso o numero × 1 000 degli animali clinicamente infetti, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari clinicamente infetti;

    17.

    numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, peso o numero × 1 000 degli animali morti nell'azienda, h) selvaggina;

    18.

    numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, se del caso (solo per pesce e crostacei) peso o numero × 1 000 degli animali macellati, h) selvaggina;

    19.

    numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, se del caso, peso o numero × 1 000 degli animali rimossi ed eliminati, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari distrutti;

    20.

    data (stimata) per il termine dell'abbattimento (se del caso);

    21.

    data (stimata) per il termine dell'eliminazione (se del caso).

    B.   Informazioni supplementari per la peste suina:

    1.

    distanza dall'azienda suinicola più vicina;

    2.

    numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (1)] dei suini nell'azienda infetta;

    3.

    numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (1)] clinicamente infetti nell'azienda;

    4.

    metodo di diagnosi;

    5.

    se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto;

    6.

    conferma dei casi primari (2) nei suini selvatici.

    C.   Informazioni relative alle malattie degli animali d'acquacoltura di cui all'allegato I, punto B:

    i focolai confermati di qualsiasi malattia esotica e di malattie non esotiche in Stati membri, zone o compartimenti precedentemente indenni ai sensi della direttiva 2006/88/CE devono essere notificati come focolai primari. Il nome e la descrizione della zona o del compartimento devono essere indicati nel testo libero,

    i focolai di tipo diverso rispetto a quelli elencati nel paragrafo precedente sono da considerare focolai secondari, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.

    i focolai secondari di malattie di animali d'acquacoltura vanno notificati mensilmente.

    »

    (1)  Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi.

    (2)  Per casi primari di peste suina nei suini selvatici si intendono quei casi verificatisi nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici.


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