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Document 32008D0586

Decisione 586/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

GU L 162 del 21.6.2008, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/586/oj

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/27


DECISIONE 586/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa norme comuni sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein consentendo l’applicazione di un regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi titolari di questi documenti.

(2)

A seguito dell’attuazione in due fasi dell’acquis di Schengen, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 sono tenuti, da quella data, a rilasciare il visto nazionale ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein e che siano soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3). Tale obbligo ha comportato un onere amministrativo supplementare per i loro uffici consolari in Svizzera e nel Liechtenstein.

(3)

Non sembra tuttavia necessario che gli Stati membri assoggettino all’obbligo del visto ai fini del transito questa categoria di persone, in quanto il rischio d’immigrazione illegale che esse rappresentano è scarso.

(4)

Tenuto conto che lo stesso ragionamento si applica alla Bulgaria e alla Romania, il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 896/2006/CE dovrebbe essere esteso ad entrambi i paesi.

(5)

Tale modifica della decisione n. 896/2006/CE dovrebbe permettere alla Bulgaria e alla Romania, se decideranno di applicare la decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (4), di riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, elencati nell’allegato della decisione n. 896/2006/CE, come equipollenti ai loro visti di transito nazionali.

(6)

Il riconoscimento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria e della Romania e non dovrebbe incidere sulla possibilità che questi due Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.

(7)

La possibilità per la Bulgaria e la Romania di non applicare la decisione n. 896/2006/CE dovrebbe essere limitata al periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio determinerà a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005.

(8)

È necessario che siano rispettate le condizioni d’ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5), ad eccezione della condizione di cui alla lettera b), nella misura in cui la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra i visti di transito rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania e determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(9)

Poiché l’obiettivo della presente decisione non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché riguarda direttamente l’acquis comunitario in materia di frontiere esterne, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Per quanto concerne l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (7), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione sviluppa l’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, se intende attuarla nel proprio diritto interno.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all’adozione della decisione, non è vincolato da essa né è soggetto alla sua applicazione.

(13)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all’adozione della decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione n. 896/2006/CE è aggiunto il comma seguente:

«Se decidono di applicare la decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (10), la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell’allegato della presente decisione come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto di adesione del 2005.

Articolo 2

La Bulgaria e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la decisione n. 896/2006/CE entro dieci giorni lavorativi dall’entrata in vigore della presente decisione. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da tali Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.

(2)  GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8.

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

(4)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.

(5)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30


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