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Document 32008D0084
2008/84/EC: Council Decision of 22 January 2008 authorising the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland to apply measures derogating from Article 5 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2008/84/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2008 , che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
2008/84/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2008 , che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 27 del 31.1.2008, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2008
che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(I testi in lingua tedesca e polacca sono i soli facenti fede)
(2008/84/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 2007 e il 27 luglio 2007, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure fiscali speciali per la costruzione e la manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi. |
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2007, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica di Polonia. Con lettera del 25 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica di Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta. |
(3) |
Scopo della misura speciale è far sì che, per quanto attiene alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e agli acquisti intracomunitari di beni per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine, detti ponti e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione siano considerati come interamente situati sul territorio di uno degli Stati membri, in conformità con un accordo concluso tra i due Stati membri sulla suddivisione della responsabilità per la costruzione o la manutenzione di detti ponti di confine. |
(4) |
In assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi o acquisto intracomunitario di beni occorrerebbe accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica federale di Germania o la Repubblica di Polonia. Le opere eseguite su un ponte di confine sul territorio tedesco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto polacca. |
(5) |
La deroga è quindi intesa a semplificare la procedura per l’applicazione dell’imposta sulla costruzione e sulla manutenzione dei ponti in oggetto. |
(6) |
La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, alle condizioni fissate dagli articoli 2 e 3, ad applicare misure derogatorie alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sull’Oder (Odra) e di un ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) e alla manutenzione di due ponti di confine esistenti sull’Oder (Odra) e di nove ponti di confine esistenti sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell’allegato della presente decisione. La presente autorizzazione si applica anche a tutti gli altri ponti che rientrano nell’ambito dell’accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tramite scambio di note diplomatiche.
Articolo 2
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania, nonché, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica di Polonia, come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.
Articolo 3
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica di Polonia, e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).
ALLEGATO
I ponti di cui all’articolo 1 sono quelli di seguito indicati.
1. |
La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:
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2. |
La Repubblica di Polonia è responsabile della costruzione del seguente ponte di confine:
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3. |
La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
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4. |
La Repubblica di Polonia è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
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