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Document 32007R1465
Commission Regulation (EC) No 1465/2007 of 12 December 2007 amending Annex V to Council Regulation (EC) No 752/2007 as regards the quantitative limits of certain steel products from Ukraine
Regolamento (CE) n. 1465/2007 della Commissione, del 12 dicembre 2007 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio provenienti dall'Ucraina
Regolamento (CE) n. 1465/2007 della Commissione, del 12 dicembre 2007 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio provenienti dall'Ucraina
GU L 327 del 13.12.2007, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2008
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13.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2007 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2007
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio provenienti dall'Ucraina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) («l'accordo»). |
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(2) |
L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo dispone che quest'ultimo sia automaticamente rinnovato ogni anno tranne qualora una delle parti ne notifichi all'altra per iscritto la denuncia almeno sei mesi prima della sua scadenza e che, in occasione di ciascun rinnovo annuale, le quantità in ciascun gruppo di prodotti siano aumentate del 2,5 %. |
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(3) |
L'Ucraina non ha notificato alla Commissione la sua intenzione di denunciare l'accordo. L'accordo verrà pertanto automaticamente rinnovato e le quantità in ciascun gruppo di prodotti verranno aumentate del 2,5 %. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 752/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I limiti quantitativi per il 2007 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 sono sostituiti da quelli per il 2008 fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
ALLEGATO
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008
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(tonnellate) |
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Prodotti |
2008 |
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SA. Prodotti laminati piatti |
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SA1. Arrotolati |
194 750 |
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SA2. Lamiera pesante |
399 750 |
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SA3. Altri prodotti laminati piatti |
143 500 |
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SB. Prodotti lunghi |
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SB1. Barre |
51 250 |
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SB2. Vergella |
199 875 |
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SB3. Altri prodotti lunghi |
363 875 |
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Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 si tratta di gruppi di prodotti. |
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