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Document 32007R1465

Regolamento (CE) n. 1465/2007 della Commissione, del 12 dicembre 2007 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio provenienti dall'Ucraina

GU L 327 del 13.12.2007, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1465/oj

13.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2007

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio provenienti dall'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 752/2007 del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) («l'accordo»).

(2)

L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo dispone che quest'ultimo sia automaticamente rinnovato ogni anno tranne qualora una delle parti ne notifichi all'altra per iscritto la denuncia almeno sei mesi prima della sua scadenza e che, in occasione di ciascun rinnovo annuale, le quantità in ciascun gruppo di prodotti siano aumentate del 2,5 %.

(3)

L'Ucraina non ha notificato alla Commissione la sua intenzione di denunciare l'accordo. L'accordo verrà pertanto automaticamente rinnovato e le quantità in ciascun gruppo di prodotti verranno aumentate del 2,5 %.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 752/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2007 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 752/2007 sono sostituiti da quelli per il 2008 fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 6.7.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 del 6.7.2007, pag. 24.


ALLEGATO

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

(tonnellate)

Prodotti

2008

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

194 750

SA2. Lamiera pesante

399 750

SA3. Altri prodotti laminati piatti

143 500

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

51 250

SB2. Vergella

199 875

SB3. Altri prodotti lunghi

363 875

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 si tratta di gruppi di prodotti.


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