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Document 32007R1400

Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 311 del 29.11.2007, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1400/oj

29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2), ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l’elenco comunitario.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all’interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3).

(5)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(7)

In seguito alla analisi della documentazione fornita da Blue Wing Airlines in merito ai progressi compiuti nell’attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell’approvazione e della valutazione positiva della suddetta documentazione da parte dalle autorità competenti del Suriname, vi sono prove sufficienti che dimostrano che il vettore in questione ha completato con successo gli interventi correttivi necessari a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell’elenco comunitario.

(8)

Sulla base dei criteri comuni, si constata che Blue Wing Airlines ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall’elenco di cui all’allegato A.

(9)

Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione la documentazione che conferma gli interventi correttivi adottati per rimediare alle carenze in materia di sicurezza sui restanti aeromobili della sua flotta del tipo Airbus A-310 (contrassegni di immatricolazione: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS e AP-BGQ) e Boeing B-747-300 (contrassegni di immatricolazione: AP-BFW, AP-BFV, AP-BFY) che sono ancora sottoposti a restrizioni operative. Le competenti autorità del Pakistan hanno approvato le suddette misure.

(10)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che l’attuale regime di restrizioni operative imposte a Pakistan International Airlines debba cessare e che il vettore in questione debba essere cancellato dall’elenco di cui all’allegato B.

(11)

Le competenti autorità del Pakistan hanno acconsentito a fornire alle autorità dello Stato membro dell’aeroporto di destinazione e alla Commissione, prima della ripresa delle operazioni verso la Comunità di ciascuno degli aeromobili in questione, inclusi gli aeromobili di cui al considerando 8 del regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione (4), un rapporto sull’ispezione dell’aeromobile sotto il profilo della sicurezza da esse condotta non oltre 72 ore prima dell’operazione di volo. Al ricevimento della relazione, lo Stato membro interessato può, se necessario, adottare misure appropriate a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005. All’arrivo, l’aeromobile va sottoposto a una ispezione a terra SAFA completa e il relativo rapporto va trasmesso senza indugio alla Commissione che lo inoltra agli altri Stati membri. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione.

(12)

In seguito alla presentazione di un nuovo piano di azione correttivo e della relativa documentazione giustificativa fornita da Mahan Air e a seguito dell’approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti della Repubblica islamica dell’Iran, vi sono prove sufficienti che dimostrano che il vettore sta attuando gli interventi correttivi diretti a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell’elenco comunitario.

(13)

Tuttavia, nonostante l’attuazione di interventi correttivi nel settore della manutenzione e dell’engineering, sono state accertate gravi carenze per quanto riguarda il mantenimento della aeronavigabilità di alcuni aeromobili operati nella Comunità, che hanno portato ad avviare una procedura di sospensione del certificato di aeronavigabilità di questi aeromobili, e sono state comprovate gravi carenze per quanto riguarda i requisiti in materia di manutenzione. Inoltre, sono stati giudicati necessari e conseguentemente richiesti ulteriori adeguamenti del piano di azione correttivo nel settore delle operazioni (5).

(14)

Sulla base dei criteri comuni si constata che per il momento Mahan Air non ha dimostrato la capacità di adottare tutte le misure richieste per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che deve pertanto continuare a figurare nell’elenco di cui all’allegato A. La Commissione prende atto della volontà delle autorità competenti della Repubblica islamica dell’Iran di esercitare meglio la loro responsabilità di sorveglianza, allo scopo di migliorare la sicurezza, e di sviluppare una stretta cooperazione a questo fine con la Commissione.

(15)

In seguito alla presentazione di un nuovo piano di interventi correttivi e della documentazione giustificativa fornita da Ukrainian Mediterranean Airlines in merito all’attuazione del suddetto piano e a seguito dell’approvazione e della relativa valutazione fornita dalle autorità competenti dell’Ucraina, vi sono prove che dimostrano che il vettore sta attuando gli interventi correttivi diretti a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell’elenco comunitario. Le autorità competenti dell’Ucraina hanno sottoposto ad ispezione il vettore in questione ed hanno rilasciato un nuovo Certificato di operatore aereo valido dodici mesi, fino al 15 ottobre 2008. Tuttavia, secondo quanto comunicato in data 13 novembre 2007, le suddette autorità continuano ad essere preoccupate per il fatto che l’amministrazione del vettore non esercita un controllo sufficiente sulle ricorrenti carenze e sulla qualità dei fascicoli di preparazione del volo. Inoltre, sempre secondo le competenti autorità dell’Ucraina, la frequenza con cui emergono tali carenze non permette loro di confermare la solidità e la sostenibilità dei miglioramenti introdotti dal vettore nonostante i cambiamenti positivi. Infine, le suddette autorità ucraine dichiarano che il vettore «ha bisogno di molte risorse e di molto tempo per conformarsi alle norme pertinenti».

(16)

Sulla base dei criteri comuni, si considera che Ukrainian Mediterranean Airlines non ha dimostrato la capacità di adottare tutte le misure richieste per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e deve pertanto continuare a figurare nell’elenco di cui all’allegato A.

(17)

La Commissione prende atto dell’impegno delle autorità competenti dell’Ucraina di rafforzare la sorveglianza di questo vettore allo scopo di accelerare un’appropriata attuazione del piano di interventi correttivi.

(18)

Hewa Bora Airways ha cessato da quattro mesi di operare nel territorio della Comunità con l’aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, cons. N. 23 178 e con il contrassegno di immatricolazione 9Q-CJD con il quale è stata autorizzata ad operare a norma del regolamento (CE) n. 235/2007. Essa opera invece all’interno della Comunità nell’ambito di un accordo di «wet lease» (noleggio con equipaggio) stipulato con un vettore belga.

(19)

Sulla base delle suddette informazioni, la Commissione ritiene che non vi siano variazioni di sorta nello status del vettore in questione e che l’aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, cons. N. 23 178 debba continuare a figurare nell’elenco di cui all’allegato B.

(20)

La società Cronos Airlines ha informato la Commissione di aver ottenuto il certificato di operatore aereo dalle autorità della Guinea equatoriale. Dato che questo nuovo vettore aereo è stato certificato dalle autorità della Guinea equatoriale, le quali non si sono dimostrate in grado di esercitare un’adeguata sorveglianza in materia di sicurezza, è opportuno inserirlo nell’elenco di cui all’allegato A.

(21)

Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione informazioni aggiornate sulle operazioni dei vettori da esse certificati. In particolare, esse hanno dichiarato che Guinea Airways ha cessato le sue operazioni. Non vi sono tuttavia prove del ritiro del certificato di operatore aereo a tale vettore. Pertanto, in assenza di tale informazione, il vettore in questione, per il momento, non può essere ritirato dall’elenco di cui all’allegato A.

(22)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell’avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo a World Wing Aviation per motivi di sicurezza. Dato che il vettore in questione, certificato nella Repubblica del Kirghizistan, ha conseguentemente cessato l’attività, è opportuno ritirarlo dall’elenco di cui all’allegato A.

(23)

Su invito della Direzione generale dell’aviazione civile (DGCA) indonesiana, un gruppo di esperti europei ha effettuato in Indonesia, dal 5 al 9 novembre 2007, una missione conoscitiva. Nella relazione del gruppo si afferma che già nel 2007 la DGCA ha iniziato ad attuare interventi correttivi, diretti a migliorare la propria capacità di applicare e far osservare le pertinenti norme di sicurezza. La DGCA ha comunicato di aver avviato nel corso del 2007 la propria ristrutturazione e di aver concesso maggiori poteri ai suoi ispettori. Tuttavia, nella relazione si dice anche che nei primi dieci mesi del 2007 non è stato possibile esercitare pienamente le funzioni di sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori certificati. A partire dai primi del 2008, la DGCA intende ottenere ulteriori risorse umane e finanziarie per poter ottemperare ai propri obblighi nell’ambito della Convenzione di Chicago. La Commissione prende atto di questi progressi e incoraggia vivamente la DGCA ad attuare tutti gli interventi correttivi comunicati alla Commissione. Essa ritiene, tuttavia, che l’attuale stato di attuazione degli interventi correttivi da parte della DGCA indonesiana non consenta, per il momento, di rimuovere il divieto operativo imposto a tutti i vettori certificati da questa autorità.

(24)

Le autorità dell’Indonesia hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, i vettori aerei certificati in Indonesia sono i seguenti: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (AOCs 121-006 e 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (AOCs 121-008 e 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOCs 121-018 e 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (AOCs 121-019 e 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara e Eastindo. È quindi opportuno aggiornare l’elenco comunitario e includere i vettori in questione nell’elenco di cui all’allegato A.

(25)

Le autorità competenti dell’Angola hanno trasmesso alla Commissione un nuovo piano d’azione correttivo diretto a migliorare la loro capacità di applicare e far osservare le pertinenti norme di sicurezza per quanto riguarda il vettore TAAG Angola Airlines, nonché affrontare le questioni in materia di sicurezza sollevate dall’ICAO nel corso dell’audit 2004 ICAO USOAP.

(26)

Il vettore TAAG ha trasmesso alla Commissione alcune informazioni relative agli interventi correttivi attualmente in fase di attuazione volti ad eliminare alla radice le cause delle carenze in materia di sicurezza individuate nel corso delle ispezioni a terra, eseguite nell’ambito del programma SAFA, che ne hanno evidenziato la natura sistemica.

(27)

La Commissione riconosce lo sforzo effettuato dal vettore per attuare tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza nonché la forte disponibilità a collaborare dimostrata dal vettore e dalle competenti autorità dell’Angola. Tuttavia, la Commissione ritiene che la decisione di ritirare TAAG Angola Airlines dall’elenco comunitario sarebbe, in questo momento, prematura in quanto sussistono ancora notevoli carenze in materia di sicurezza che devono essere affrontate e le autorità competenti devono completare il procedimento di ricertificazione del vettore. La Commissione effettuerà una visita in loco in modo da verificare la piena attuazione degli interventi correttivi che il vettore sta ancora completando.

(28)

Il 29 agosto 2007 l’Autorità per l’aviazione civile albanese ha presentato alla Commissione un ampio piano di azione correttivo, impegnandosi a trasmettere a quest’ultima, a scadenze regolari, relazioni aggiornate sui progressi compiuti nell’attuazione del suddetto piano.

(29)

La prima relazione aggiornata, presentata dall’Autorità per l’aviazione civile albanese il 5 novembre 2007, mostra che le autorità competenti albanesi hanno compiuto effettivamente dei progressi nell’esecuzione del piano e che intendono completarne l’attuazione entro la fine del 2008. Il loro impegno a migliorare le proprie capacità di sorveglianza della sicurezza aerea è stato ulteriormente confermato dalla relazione dell’ultima visita di valutazione condotta in Albania dal 22 al 26 ottobre 2007, nell’ambito dell’ECAA (European Common Aviation Area).

(30)

La Commissione intende continuare a monitorare l’attuazione del piano di azione correttivo attraverso aggiornamenti che verranno trasmessi a intervalli regolari come convenuto con le autorità albanesi. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza mediante ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei suddetti vettori.

(31)

La Commissione ha riesaminato il piano di azione correttivo delle competenti autorità della Repubblica moldova presentato il 3 settembre 2007 e ha preso atto del suo stato di attuazione. Il piano di azione trasmesso offre delle soluzioni sostenibili per l’attuale numero di vettori certificati nella Repubblica moldova.

(32)

La Commissione ritiene pertanto che, finché il numero di operatori sottoposti alla sorveglianza regolamentare delle autorità competenti della Repubblica moldova rimane al livello attuale, le misure prese dalle suddette autorità sono sufficienti per ripristinare la loro capacità di esercitare le loro responsabilità in materia di controlli a norma della Convenzione di Chicago. Al fine di assicurarsi che tali misure forniscano una soluzione sostenibile per le carenze precedentemente individuate, la Commissione intende continuare a monitorare l’attuazione del piano d’azione correttivo. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori certificati da tali autorità e trasmettendo senza indugio alla Commissione i risultati delle suddette ispezioni.

(33)

In seguito a discussioni fra le autorità competenti della Federazione russa e la Commissione e la presentazione della prova della verifica da parte delle prime degli interventi correttivi attuati dai vettori aerei sottoposti a restrizioni operative dal 23 giugno 2007, il 26 novembre 2007 le autorità competenti della Federazione russa hanno deciso di modificare le restrizioni operative precedentemente imposte in virtù della loro decisione del 23 giugno 2007. Di conseguenza, con questa decisione, il divieto operativo imposto alle compagnie Kuban Airlines, Yakutia Airlines e Kavminvodyavia è stato completamente rimosso.

(34)

In virtù della stessa decisione, determinati vettori aerei sono autorizzati ad operare nella Comunità solo con attrezzature specifiche: si tratta dei seguenti vettori: Krasnoyarsk Airlines: aeromobile Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA 65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: aeromobile А-320 (VP BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: aeromobile Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: aeromobile Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: aeromobile ATR 42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: aeromobile Тu-204 (RA 64022/64016), Тu 154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: aeromobile Yak-42 (RA 42386/42367/42375); Air Company Yakutia: aeromobile Тu-154М (RA 85700/85794) e Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: aeromobile Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

Inoltre, secondo la suddetta decisione, le autorità competenti della Federazione russa hanno imposto restrizioni operative su alcuni aeromobili specifici di Orenburg Airlines — aeromobile Tu 154 (RA-85768) e B-737-400 (VP-BGQ) —, Air Company Tatarstan — aeromobile Tu-154 (RA 85101 e RA-85109) —, Air Company Sibir — aeromobile B 737-400 (VP-BTA) — e Rossija — aeromobile Tu-154 (RA-85753 e RA-85835). Questi aeromobili non sono autorizzati ad operare nella Comunità. In virtù della stessa decisione, le autorità competenti della Federazione russa presenteranno alla Commissione, entro il 20 febbraio 2008, la loro valutazione, previa verifica del completamento e dell’efficacia degli interventi correttivi che i vettori in questione si sono impegnati a completare entro tale data. Si ricorda che tutti gli aeromobili dell’ex URSS immatricolati nella Federazione russa che operano a titolo commerciale devono essere conformi ai requisiti della parte II, capo 3, volume 1, dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago.

(36)

La Commissione prende atto della decisione delle autorità competenti della Federazione russa ed in particolare della circostanza che le misure cui si fa riferimento non saranno modificate finché le carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei in questione non saranno state eliminate con reciproca soddisfazione delle autorità competenti della Federazione russa e della Commissione e che eventuali modifiche alle suddette misure possono essere adottate dalle autorità competenti della Federazione russa solo in coordinamento con la Commissione. Inoltre, essa prende atto del fatto che tutti i vettori aerei russi operanti servizi internazionali, anche verso la Comunità, sono informati che qualsiasi ispezione a terra che dovesse rilevare carenze significative (categoria 2) o rilevanti (categoria 3) porterebbe, se tali carenze non venissero debitamente corrette, all’imposizione di restrizioni operative da parte delle autorità russe. Infine, le autorità competenti della Federazione russa, in virtù della loro decisione, si sono impegnate a presentare alla Commissione i risultati delle ispezioni e delle verifiche (audit) dei vettori aerei effettuate dalle suddette autorità.

(37)

La Commissione prende atto di questi sviluppi e intende verificare la prova degli interventi correttivi attuati dai vettori aerei interessati prima del prossimo aggiornamento del regolamento (CE) n. 474/2006.

(38)

Nel frattempo, gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori in questione e trasmettendo senza indugio alla Commissione i risultati delle suddette ispezioni. La Commissione deve trasmettere mensilmente tali risultati alle autorità competenti della Federazione russa.

(39)

Come indicato nel regolamento (CE) n. 787/2007, le autorità competenti della Bulgaria hanno informato la Commissione in merito alla revoca del certificato di operatore aereo dei vettori Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air e Air Sofia, della sospensione del certificato di operatore aereo di Air Scorpio e dell’imposizione di restrizioni operative agli aeromobili del vettore Heli Air che non erano dotati dei dispositivi di sicurezza obbligatori (EGPWS e TCAS) necessari per effettuare voli sicuri all’interno della Comunità.

(40)

Le autorità competenti della Bulgaria hanno presentato alla Commissione una documentazione contenente informazioni relative alle misure da esse introdotte in seguito all’adozione delle misure di cui ai considerando 38 e 39 del regolamento (CE) n. 787/2007.

(41)

Di conseguenza, le suddette autorità hanno riferito la cancellazione dal registro della Bulgaria di tutti gli aeromobili del tipo Antonov 12 dei vettori Scorpion Air, Bright Aviation Services e Vega Airlines. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti dell’aeromobile dello stesso tipo di Air Sofia, con l’eccezione di un aeromobile il cui certificato di navigabilità è scaduto nel luglio 2007 e che sarà cancellato dal registro bulgaro il 30 gennaio 2008. Per quanto riguarda Air Scorpio, dopo la sospensione del suo certificato di operatore aereo, la società si occupa ora di addestramento al volo e di operazioni non commerciali.

(42)

Per quanto riguarda Heli Air, le autorità competenti della Bulgaria hanno comunicato che il vettore sarà in grado di operare tutti gli aeromobili della sua flotta del tipo LET L-410, dotato di tutti i necessari dispositivi di sicurezza obbligatori (EGPWS e TCAS), e che potrà pertanto garantire operazioni sicure nel territorio della Comunità al più tardi entro il 5 dicembre 2007.

(43)

La Commissione prende atto dell’adozione di queste misure e riconosce i continui sforzi compiuti dalle competenti autorità bulgare diretti a migliorare l’esercizio delle proprie responsabilità di sorveglianza. La Commissione appoggia gli sforzi delle autorità competenti della Bulgaria per proseguire nell’esercizio delle proprie responsabilità di sorveglianza. Essa continuerà a monitorare tale processo avvalendosi dell’assistenza dell’EASA e degli Stati membri.

(44)

A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell’elenco comunitario aggiornato alla data del 11 settembre 2007, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare di tali vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare assoggettati a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(45)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1.

l’allegato A è sostituito dall’allegato A del presente regolamento;

2.

l’allegato B è sostituito dall’allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2007 (GU L 239 del 12.9.2007, pag. 50).

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 177).

(4)  GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10.

(5)  Lettera dei servizi della Commissione indirizzata a Mahan Air il 19 ottobre 2007 — trasmessa anche a CAO Iran alla stessa data.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA

(compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

AIR KORYO

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Repubblica islamica dell’Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ucraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ucraina

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Firma ministeriale

(ordinanza 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Guinea equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dell’Indonesia, compresi i seguenti:

 

 

Indonesia

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Sconosciuto

Indonesia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Sconosciuto

Indonesia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Sconosciuto

Indonesia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Sconosciuto

Indonesia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Sconosciuto

Indonesia

CARDIG AIR

121-013

Sconosciuto

Indonesia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Sconosciuto

Indonesia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Sconosciuto

Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesia

EASTINDO

135-038

Sconosciuto

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Sconosciuto

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Sconosciuto

Indonesia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Sconosciuto

Indonesia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesia

KURA-KURA AVIATION

135-016

Sconosciuto

Indonesia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Sconosciuto

Indonesia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Sconosciuto

Indonesia

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Sconosciuto

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Sconosciuto

Indonesia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Sconosciuto

Indonesia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesia

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Sconosciuto

Indonesia

SMAC

135-015

SMC

Indonesia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Sconosciuto

Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Sconosciuto

Indonesia

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Sconosciuto

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonesia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

EASTOK AVIA

15

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

ESEN AIR

2

ESD

Repubblica del Kirghizistan

GALAXY AIR

12

GAL

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

INTAL AVIA

27

INL

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

OHS AVIA

09

OSH

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP AVIATION

6

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Liberia

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Sconosciuto

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Sconosciuto

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA

(compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tipo di aeromobile

Contrassegno di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di immatricolazione

AIR BANGLADESH

17

BGD

Repubblica popolare del Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L’intera flotta, tranne:

LET 410 UVP

L’intera flotta, tranne

D6-CAM (851336)

Comore

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

L’intera flotta, tranne:

B767-266 ER

L’intera flotta, tranne:

9Q-CJD

(cons. n. 23 178)

Repubblica democratica del Congo (RDC)


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


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