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Document 32007R1248
Council Regulation (EC) No 1248/2007 of 22 October 2007 repealing Regulation (EC) No 2040/2000 on budgetary discipline
Regolamento (CE) n. 1248/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio
Regolamento (CE) n. 1248/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio
GU L 282 del 26.10.2007, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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26.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1248/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte dei conti (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio (3), fissa norme intese a garantire la corretta gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e le riserve per azioni esterne, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria stabiliti nell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4). |
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(2) |
Per quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario 2007-2013 di cui all’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5), del 17 maggio 2006 («l’accordo interistituzionale del 2006»), rendono inutile mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento. |
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(3) |
Le restanti disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6). |
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(4) |
Per quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il finanziamento del fondo di garanzia e delle riserve relative agli aiuti d’urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, nel quadro finanziario 2007-2013 dell’accordo interistituzionale del 2006, da una linea di bilancio nella rubrica 4 «L’UE quale attore globale». I principi fondamentali relativi alla riserva per aiuti d’urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), mentre l’importo e le condizioni di utilizzazione sono stabiliti nell’accordo interistituzionale del 2006. Non essendo direttamente coinvolti gli interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento. |
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(5) |
Tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di conseguenza divenute obsolete. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 2040/2000 dovrebbe pertanto essere abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) Parere del 13 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 8 del 12.1.2007, pag. 3.
(3) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).