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Document 32007L0040

    Direttiva 2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    GU L 169 del 29.6.2007, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/40/oj

    29.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/49


    DIRETTIVA 2007/40/CE DELLA COMMISSIONE

    del 28 giugno 2007

    che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

    viste le richieste della Repubblica ceca, della Danimarca, della Francia e dell’Italia,

    consultati gli Stati membri interessati,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2001/32/CE della Commissione (2) riconosce taluni Stati membri o talune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi.

    (2)

    La Danimarca è stata riconosciuta come zona protetta nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. In esito ai pertinenti esami effettuati in Danimarca, quest’ultima ha prodotto informazioni da cui risulta che un’adeguata protezione fitosanitaria del suo territorio contro la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr non comporta la necessità di mantenere lo status della Danimarca come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo, sicché la Danimarca ha chiesto la revoca di tale status. Ne consegue che la Danimarca non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.

    (3)

    La Repubblica ceca, la Francia e l'Italia hanno trasmesso informazioni da cui risulta che la Repubblica ceca, le regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia nonché la regione italiana Basilicata devono essere riconosciute come zone protette per quanto riguarda il Grapevine flavescence dorée MLO, perché questo agente patogeno non è presente in tali territori.

    (4)

    La direttiva 2001/32/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

    (5)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato della direttiva 2001/32/CE è così modificato:

    1)

    Alla lettera c), punto 1, viene cancellata la parola «Danimarca».

    2)

    Alla lettera d) è aggiunto il seguente punto 4:

    «4.

    Grapevine flavescence dorée MLO

    Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia (fino al 31 marzo 2009), regione italiana Basilicata (fino al 31 marzo 2009)»

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2007.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

    (2)  GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 13).


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