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Document 32007D0839

2007/839/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2007 , relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina

GU L 332 del 18.12.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/839/oj

Related international agreement

18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina

(2007/839/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione con l’Ucraina.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 12 giugno 2007.

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall’articolo 15 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 15, paragrafo 5 dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  Parere espresso il 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


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18.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/48


ACCORDO

di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina

La COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

e

l’UCRAINA,

in appresso denominate «parti contraenti»,

DECISE a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;

PREOCCUPATE per il forte aumento delle attività della criminalità organizzata in relazione al traffico di migranti;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori dell’Ucraina o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

CONSIDERANDO che, in casi appropriati, l’Ucraina e gli Stati membri dell’Unione europea devono fare quanto in loro potere per rinviare nei rispettivi Stati di origine o di stabile residenza i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che siano entrati irregolarmente nei loro territori;

CONSAPEVOLI della necessità di rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, e sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e dell’Ucraina derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e dagli strumenti internazionali sull’estradizione;

TENENDO CONTO che è interesse comune dell’Ucraina e della Comunità cooperare ai fini della riammissione e della facilitazione degli spostamenti nei reciproci territori;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«parti contraenti»: l’Ucraina e la Comunità;

b)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca e la Repubblica d’Irlanda;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«cittadino ucraino»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dell’Ucraina;

e)

«cittadino di paesi terzi»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella dell’Ucraina o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«autorizzazione di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dall’Ucraina o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo, la domanda di status di rifugiato o la domanda di autorizzazione di soggiorno;

h)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dall’Ucraina o da uno Stato membro per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)

«Stato richiedente»: lo Stato (Ucraina o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo;

j)

«Stato richiesto»: lo Stato (Ucraina o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo;

k)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale dell’Ucraina o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente all’articolo 16 dello stesso;

l)

«zona di frontiera»: un’area di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e l’Ucraina, ma anche i territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e degli aeroporti internazionali degli Stati membri e dell’Ucraina.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 6 del presente accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.

Lo stesso vale per coloro che, dopo essere entrati nello Stato richiedente, hanno rinunciato alla cittadinanza dello Stato richiesto senza acquisire la cittadinanza dello Stato richiedente.

2.   Lo Stato richiesto rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata, in quanto necessario e senza indugio, il documento di viaggio con validità pari a almeno 6 mesi, indipendentemente dalla volontà dell’interessato. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto proroga, entro 14 giorni di calendario, la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove lo Stato richiesto non abbia provveduto a rilasciare, prorogare e, se del caso, rinnovare il documento di viaggio nei 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento scaduto.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 7 del presente accordo, che quelle persone:

a)

sono entrate irregolarmente nel territorio degli Stati membri direttamente dall’Ucraina, ovvero sono entrate irregolarmente in Ucraina direttamente dal territorio degli Stati membri;

b)

possedevano, al momento dell’ingresso, un’autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo Stato richiesto;

c)

possedevano, al momento dell’ingresso, un visto valido rilasciato dallo Stato richiesto e sono entrate nel territorio dello Stato richiedente direttamente dal territorio dello Stato richiesto.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto;

b)

lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un’autorizzazione di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

i)

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un’autorizzazione di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciati dallo Stato richiesto;

ii)

il visto o l’autorizzazione di soggiorno rilasciate dallo Stato richiedente siano stati ottenuti usando documenti falsi o contraffatti;

c)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide non necessita di visto per entrare nel territorio dello Stato richiedente.

3.   Per quanto riguarda gli Stati membri, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1, lettera b) e/o paragrafo 1, lettera c), spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l’autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un’autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1, lettera b) e/o paragrafo 1, lettera c), spetta allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1, lettera b) e/o paragrafo 1, lettera c), incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato richiesto: documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento, conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (allegato 7), se lo Stato richiedente è uno Stato membro dell’UE; certificato ucraino di ritorno (allegato 8), se lo Stato richiedente è l’Ucraina.

Articolo 4

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente riammette le persone che lo Stato richiesto ha riammesso qualora sia appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 o 3 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE II

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 5

Domanda di riammissione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un’autorizzazione di soggiorno validi dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione o una comunicazione scritta all’autorità competente dello Stato richiesto.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona viene fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente entro 48 ore dacché ha attraversato il confine illegalmente (compresi i porti marittimi e gli aeroporti) arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni da quando avviene il fermo (procedura accelerata).

4.   La domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

a)

tutti i dati disponibili della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e luogo di nascita, sesso e ultimo luogo di residenza);

b)

elementi di prova riguardanti la cittadinanza e le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi.

5.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

6.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo.

Articolo 6

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza dello Stato richiesto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo può essere:

a)

dimostrata con uno dei documenti elencati nell’allegato 1, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. Le prove della cittadinanza non possono essere fornite sulla base di documenti falsi o contraffatti;

b)

stabilita in base a uno dei documenti elencati nell’allegato 2, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riterrà accertata la cittadinanza, a meno che non possa provare il contrario sulla base di verifiche cui partecipino le autorità competenti dello Stato richiedente. La cittadinanza non può essere stabilita sulla base di documenti falsi o contraffatti.

2.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica competente dello Stato richiesto interroga, entro 10 giorni di calendario, la persona da riammettere, onde stabilirne la cittadinanza. Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione.

Articolo 7

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo possono essere:

a)

dimostrate con uno dei documenti elencati nell’allegato 3a del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce l’ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina) dal suo territorio;

b)

stabilite in base a uno dei documenti elencati nell’allegato 3b. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto procede a una verifica e dà una risposta entro 20 giorni di calendario. In caso di risposta favorevole o se non è data risposta nel termine prescritto, lo Stato richiesto riconosce l’ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina) dal suo territorio.

2.   L’illegittimità dell’ingresso nel territorio dello Stato richiedente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato qualora manchino il visto o l’autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce la prova prima facie dell’illegittimità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata dello Stato richiedente in cui si attesta che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l’autorizzazione di soggiorno necessari.

3.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera, b) e paragrafo 1, lettera c) del presente accordo possono essere:

a)

dimostrate con uno dei documenti elencati nell’allegato 4a del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto riconosce il soggiorno di quelle persone nel suo territorio senza che siano necessarie ulteriori verifiche;

b)

stabilite in base a uno dei documenti elencati nell’allegato 4b del presente accordo. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto procede a una verifica e dà una risposta entro 20 giorni di calendario. In caso di risposta favorevole o salvo prova contraria o se non è data risposta nel termine prescritto, lo Stato richiesto riconosce il soggiorno di quelle persone nel suo territorio.

4.   Le prove che sussistono le condizioni per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi non possono essere fornite sulla base di documenti falsi o contraffatti.

Articolo 8

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno.

L’obbligo di riammissione non sussiste nel caso in cui la domanda di ammissione per queste persone venga presentata dopo la scadenza di quel termine. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, a richiesta, fino a 30 giorni di calendario.

2.   Fatta eccezione per i termini di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), lo Stato richiesto risponde alle domande di riammissione senza indugio e in ogni caso entro 14 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, a richiesta debitamente motivata, in tutti i casi fino a 30 giorni di calendario.

3.   Nel caso in cui la domanda di riammissione sia presentata ai sensi della procedura accelerata (articolo 5, paragrafo 3), la risposta deve essere data entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Se necessario, su istanza debitamente motivata dello Stato richiesto e previa approvazione dello Stato richiedente, il termine di risposta può essere prorogato di un giorno lavorativo.

4.   Se non è data risposta nei termini di cui ai paragrafi 2 e 3, il trasferimento si considera accettato.

5.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato allo Stato richiedente.

6.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito senza indugio secondo le modalità convenute dalle autorità competenti conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 9

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Sono consentiti tutti i mezzi di trasporto, aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Le scorte, se necessarie, non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato dell’Ucraina o di uno Stato membro.

SEZIONE III

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 10

Principi

1.   Gli Stati membri e l’Ucraina dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   Lo Stato richiesto autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   Su istanza dello Stato richiesto, il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi è effettuato sotto scorta. Le norme di procedura relative alle operazioni di transito sotto scorta sono oggetto dei protocolli di attuazione conformemente all’articolo 16.

4.   Lo Stato richiesto può opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia veramente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire azioni o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito;

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

5.   Lo Stato richiesto può revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 4 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 11

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), rotta, altri Stati di transito e eventuale Stato di destinazione finale;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della domanda e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che il transito è stato rifiutato spiegando i motivi di tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE IV

COSTI

Articolo 12

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, così come le spese di trasporto e di sostentamento sostenute dallo Stato richiesto in relazione alla riammissione di persone in conformità dell’articolo 4 del presente accordo. Resta fermo il diritto delle autorità competenti degli Stati membri e dell’Ucraina di recuperare tali costi dall’interessato o da terzi.

SEZIONE V

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 13

Protezione dei dati

1.   I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell’Ucraina o di uno Stato membro, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità ucraine competenti si attengono alla legislazione nazionale pertinente, e le autorità competenti dello Stato membro si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e alla legislazione nazionale adottata in conformità della presente direttiva.

2.   Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

i)

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e eventuali cittadinanze precedenti);

ii)

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di identità o di viaggio (numero, periodo di validità, e data, autorità e luogo del rilascio);

iii)

gli scali e gli itinerari;

iv)

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

a domanda, l’autorità che riceve i dati informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 14

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dell’Ucraina derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalle convenzioni internazionali o dagli accordi applicabili di cui sono parti, compresi gli strumenti citati nel preambolo.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VI

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 15

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo e procedere a scambi regolari di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dall’Ucraina a norma dell’articolo 16;

b)

preparare proposte e formulare raccomandazioni per la modifica del presente accordo;

c)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e dell’Ucraina; la Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Protocolli d’attuazione

1.   L’Ucraina e gli Stati membri possono concludere protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti;

b)

i valichi di frontiera per il trasferimento delle persone;

c)

i meccanismi di comunicazione fra le autorità competenti;

d)

le modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata;

e)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

f)

gli altri mezzi e documenti necessari per l’attuazione del presente accordo;

g)

le modalità e le procedure per il recupero dei costi legati all’attuazione dell’articolo 12 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato di cui all’articolo 15.

3.   L’Ucraina accetta di applicare qualsiasi disposizione afferente al paragrafo 1, lettere d), e), f), o g), di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 17

Relazione con gli accordi bilaterali di riammissione degli Stati membri

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi bilaterali o altri strumenti vincolanti sulla riammissione già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 16 tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, in quanto incompatibili con il presente accordo.

2.   Le disposizioni sulla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi figuranti negli accordi bilaterali o altri strumenti vincolanti conclusi tra i singoli Stati membri e l’Ucraina continuano ad applicarsi nel periodo di due anni di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio dell’Ucraina e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 19

Modifiche dell’accordo

Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che saranno parte integrante del presente accordo, ed entrano in vigore conformemente alla procedura di cui all’articolo 20 del presente accordo.

Articolo 20

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Gli obblighi di cui all’articolo 3 del presente accordo diventano applicabili solo 2 anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di 2 anni, saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con i quali l’Ucraina ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, durante questi 2 anni continuano ad applicarsi le disposizioni sulla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi figuranti negli accordi bilaterali o altri strumenti vincolanti conclusi tra i singoli Stati membri e l’Ucraina.

4.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 21

Allegati

Gli allegati da 1 a 8 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno duemilasette, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

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ALLEGATO 1

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

[Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)]

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d'identità nazionali (anche temporanee e provvisorie),

fogli matricolari e carte d’identità militari,

registri navali, licenze degli skipper e passaporti marittimi,

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza.


ALLEGATO 2

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

[articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]

Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopia,

certificati di nascita o loro fotocopia,

tessere di servizio di società o loro fotocopia,

dichiarazioni di testimoni,

dichiarazioni scritte dell’interessato e lingua parlata da questi, anche in base ai risultati di un test ufficiale effettuato per stabilirne la cittadinanza. Ai fini del presente allegato, con «test ufficiale» s'intende un test ordinato o effettuato dalle autorità dello Stato richiedente e convalidato dallo Stato richiesto,

altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.


ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI

(articolo 7, paragrafo 1)

ALLEGATO 3A

dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare dal personale autorizzato dell’autorità di frontiera che possa attestare il passaggio, da parte dell’interessato, del confine dallo Stato richiesto direttamente nel territorio dello Stato richiedente,

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato dal territorio dello Stato richiesto direttamente nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina),

elenchi di passeggeri di aerei, treni, navi o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato dal territorio dello Stato richiesto direttamente nel territorio dello Stato richiedente (o degli Stati membri se lo Stato richiesto è l’Ucraina).

ALLEGATO 3B

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera dello Stato richiedente e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato,

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.


ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI

(articolo 7, paragrafo 2)

ALLEGATO 4A

visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto,

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita.

ALLEGATO 4B

Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 4a.


ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

DOCUMENTO DI VIAGGIO STANDARD DELL’UE PER L’ALLONTANAMENTO

(conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994)


ALLEGATO 8

CERTIFICATO UCRAINO DI RITORNO


DICHIARAZIONE DELL’UCRAINA

Con «documento di viaggio» si intende un documento valido per l’espatrio rilasciato dall’Ucraina, da uno degli Stati membri ovvero dallo Stato della cittadinanza o di stabile residenza della persona da riammettere.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza dell’Ucraina e degli Stati membri, i cittadini ucraini e dell’Unione europea non possono essere privati della loro cittadinanza senza acquisirne un’altra.

Le parti contraenti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che l’Ucraina e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono le Comunità europee all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l’Ucraina concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO

Le parti convengono di attuare il presente accordo basato sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra l’Ucraina e l’Unione europea.

A tal fine, la Comunità europea si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere l’Ucraina nell’attuazione del presente accordo, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità. Tale sostegno è fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore dell’Ucraina nell’ambito del finanziamento globale disponibile per l’Ucraina e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell’aiuto esterno della CE.

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