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Document 32007D0813

2007/813/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007 , relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2007) 5719]

GU L 325 del 11.12.2007, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/813/oj

11.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/92


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2007) 5719]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2007/813/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica al punto 7 il numero massimo di giorni in cui le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2)

Il punto 9 dell’allegato IIB autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(3)

Il 6 luglio 2007 la Spagna ha presentato dei dati secondo i quali le navi che hanno cessato le attività di pesca dal 1o gennaio 2004 esercitavano, rispettivamente, il 4,20 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 dalle navi spagnole presenti nella zona geografica che detenevano a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, il 9,55 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 dalle navi spagnole presenti nella zona geografica che detenevano a bordo reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e il 20,86 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 dalle navi spagnole presenti nella zona geografica che detenevano a bordo palangari di fondo.

(4)

Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell’allegato IIB, è opportuno concedere alla Spagna, per il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, nove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, lettera a), ventun giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, lettera b) e quarantacinque giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, lettera c).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera a), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 225 giorni all’anno.

2.   Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera b), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 237 giorni all’anno.

3.   Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera c), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 261 giorni all’anno.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


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