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Document 32007D0447

    2007/447/CE: Decisione della Commissione, del 26 giugno 2007 , che modifica per la seconda volta la decisione 2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada [notificata con il numero C(2007) 2587] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 169 del 29.6.2007, p. 64–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; abrog. impl. da 32008L0068

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/447/oj

    29.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/64


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2007

    che modifica per la seconda volta la decisione 2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

    [notificata con il numero C(2007) 2587]

    (I testi in lingua danese, finlandese, inglese, portoghese e svedese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/447/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

    (2)

    Con la decisione 2005/263/CE, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada (2), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II di tale decisione.

    (3)

    La direttiva 2006/89/CE ha adeguato per la sesta volta gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. A norma di tale direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o luglio 2007, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE è fissata al 30 giugno 2007.

    (4)

    La Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, il Portogallo e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2006 la loro intenzione di adottare nuove deroghe e di modificare le deroghe esistenti negli allegati I e II della decisione 2005/263/CE. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adottare le deroghe notificate.

    (5)

    Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla decisione 2005/263/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2005/263/CE è modificata come segue:

    1)

    l'allegato I è modificato secondo quanto stabilito nell'allegato I della presente decisione;

    2)

    l'allegato II è modificato secondo quanto stabilito nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    Il Regno di Danimarca, l’Irlanda, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Jacques BARROT

    Vicepresidente


    (1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4).

    (2)  GU L 85 del 2.4.2005, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 2005/903/CE (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 62).


    ALLEGATO I

    Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

    Nell'allegato I della decisione 2005/263/CE le deroghe seguenti sono modificate come segue.

    DANIMARCA

    RO-SQ 2.1 (modificata)

    Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi o articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

    Riferimento all'allegato della direttiva: parti 2, 3, punti 4.1, 5.2, 5.4 e 8.2.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Principi della classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni applicabili alla marcatura e all'etichettatura, documenti di trasporto e formazione professionale.

    Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

    Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni o gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o determinate imprese possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni. Il contenuto di ciascun imballaggio interno e/o di ciascun imballaggio esterno non deve superare determinati limiti di massa o volume. Le deroghe riguardano la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e la marcatura, la documentazione e la formazione professionale.

    Osservazioni: Non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da talune imprese ai fini dello smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

    IRLANDA

    RO-SQ 7.4 (modificata)

    Oggetto: Esenzione da alcune disposizioni ADR in relazione all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN0092, UN0093, UN0191, UN0195, UN0197, UN0240, UN312, UN0403, UN0404 o UN0453, per il trasporto fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento.

    Riferimento all'allegato della direttiva: punti 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

    Contenuto della normativa nazionale: Le disposizioni ADR relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti con numero UN0092, UN0093, UN0403 o UN0404 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull'imballaggio e siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

    Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

    Osservazioni: Il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi scaduti, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

    REGNO UNITO

    RO-SQ 15.4 (modificata)

    Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

    Riferimento all'allegato della direttiva: punto 8.1.4.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo per i veicoli di disporre di estintori a bordo.

    Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5 (4) (d).

    Contenuto della normativa nazionale: Elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente colli esentati (UN 2908, 2909, 2910 e 2911).

    Prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero limitati di colli.

    Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali UN 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso sono trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

    RO-SQ 15.11 (modificata)

    Oggetto: Alternativa all'esposizione di un cartello arancione per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

    Riferimento all'allegato della direttiva: punto 5.3.2.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di esporre un cartello arancione per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

    Riferimento alla normativa nazionale: Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5 (4) (d).

    Contenuto della normativa nazionale: Permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

    Gli autoveicoli devono:


    ALLEGATO II

    Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio

    Nell'allegato II della decisione 2005/263/CE sono aggiunte le seguenti deroghe.

    DANIMARCA

    RO-LT 2.2

    Oggetto: Adozione di RO-LT 14.6

    Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato

    RO-LT 2.3

    Oggetto: Adozione di RO-LT 15.1

    Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato

    PORTOGALLO

    RO-LT 12.1

    Oggetto: Documenti di trasporto per UN 1965.

    Riferimento all'allegato della direttiva: punto 5.4.1.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti della documentazione di trasporto.

    Riferimento alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

    Contenuto della normativa nazionale: La designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale «UN 1965, idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.», trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come:

    «UN 1965 Butano» nel caso delle miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri,

    «UN 1965 propano» nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri.

    Osservazioni: Si riconosce quanto sia importante rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta.

    RO-LT 12.2

    Oggetto: Documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti.

    Riferimento all'allegato della direttiva: punto 5.4.1.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti della documentazione di trasporto.

    Riferimento alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

    Contenuto della normativa nazionale: Per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci.

    Osservazioni: L'obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno contenuto merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

    FINLANDIA

    RO-LT 13.4

    Oggetto: Adozione di RO-LT 14.10

    Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

    REGNO UNITO

    RO-LT 15.3

    Oggetto: Adozione di RO-LT 14.12.

    Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

    RO-LT 15.4

    Oggetto: Raccolta di batterie usate ai fini smaltimento o riciclaggio

    Riferimento all'allegato della direttiva: allegati A e B.

    Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizione speciale 636.

    Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

    Contenuto della normativa nazionale: Consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

    le pile e le batterie al litio usate (UN 3090 e UN 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l'impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (UN 2800 e UN 3028), non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:

    sono imballate in cilindri UHZ o scatole 4H2, conformemente al livello di prestazione del gruppo di imballaggio II per i solidi,

    non più del 5 % di ciascun imballaggio è composto da batterie al litio e al litio-ione,

    la massa totale massima di ciascun imballaggio non deve superare 25 kg,

    la quantità totale di imballaggi per unità di trasporto non deve superare 333 kg,

    non si possono trasportare altre merci pericolose.

    Osservazioni: I punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso dei punti di vendita e non è facile insegnare ad un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate, conformemente all'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente agli orientamenti stabiliti dal programma di azione «rifiuti e risorse» del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all'ADR e di adeguate istruzioni.


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