This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007D0337
2007/337/EC: Commission Decision of 15 May 2007 approving the systems of automatic suspension of fishing licences in respect of infringements, developed by Denmark, Germany and the United Kingdom (notified under document number C(2007) 2036)
2007/337/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007 , recante approvazione dei sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 2036]
2007/337/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007 , recante approvazione dei sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 2036]
GU L 128 del 16.5.2007, p. 49–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2007
recante approvazione dei sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito
[notificata con il numero C(2007) 2036]
(I testi in lingua danese, tedesca e inglese sono i soli facenti fede)
(2007/337/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.1, lettera h), dell’allegato IIA,
viste le istanze presentate dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2007, l’istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni costituisce una condizione che aumenta il numero massimo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi all’interno della zona geografica definita nell’allegato IIA del suddetto regolamento nel corso del periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008. |
(2) |
La Danimarca, la Germania e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni relative ai sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca che prevedono di applicare in caso di infrazioni alle navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, lettera a), punto v), dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm. |
(3) |
Tenuto conto di tali informazioni, è necessario approvare per tali pescherecci i sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca presentati dai suddetti Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati ai fini del punto 8.1, lettera h), dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 i sistemi di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni elaborati dalla Danimarca, dalla Germania e dal Regno Unito per le navi che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).